Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 13-01-2011) 22-02-2011, n. 6472 Decreto di citazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 21 gennaio 2010, la Corte d’Appello di Napoli, sezione per i Minorenni, confermava la sentenza del Tribunale per i Minorenni in sede, appellata da I.F., con la quale questi era stato dichiarato colpevole di concorso in rapina aggravata e lesioni personali aggravate in danno di M.G. e condannato, con la diminuente della minore età equivalente alle aggravati e la continuazione, alla pena di tre anni di reclusione e Euro seicento di multa, calcolata la riduzione per il rito abbreviato.

La Corte territoriale, ritenuta corretta la qualificazione giuridica, escludeva la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle attenuanti di cui all’art. 62 bis c.p. e art. 62 c.p., n. 4.

Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso "l’imputato, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi: – violazione del D.P.R. n. 448 del 1988, artt. 7 e 12 per non essere stato il decreto di citazione notificato ai genitori esercenti la potestà e al Servizio Sociale; – violazione dell’art. 98 c.p. per omessa motivazione in ordine alla capacità di intendere e di volere del minore; – violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e) per omessa motivazione in ordine alla penale responsabilità del prevenuto.
Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, perchè l’omessa notificazione del decreto di citazione ai genitori esercenti la potestà e l’omesso avviso al responsabile dei Servizi Sociali, attengono alla violazione delle regole dettate al fine di assicurare l’assistenza nei confronti dell’imputato minorenne. Si verte cioè l’ipotesi di nullità disciplinata dall’art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), nullità di ordine generale che, a norma dell’art. 180 c.p.p., non può essere più dedotta o rilevata dopo la deliberazione della sentenza.(cfr. Cass. Sez. 2, 28.10.1983 n. 11248).

2. Il secondo e il terzo motivo di ricorso sono ugualmente inammissibili, perchè le relative questioni (capacità del minore e sua responsabilità) non erano state oggetto di appello. A norma dell’art. 597 c.p.p. "l’appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi". Tale regola, che limita i poteri di cognizione a quanto devoluto con l’appello, è stata rispettata dalla Corte distrettuale per i minorenni, che, essendo stata investita solo delle questioni attinenti alla qualificazione giuridica (in tesi difensiva furto con strappo anzichè rapina) e al riconoscimento delle attenuanti generiche e della particolare tenuità del danno, in ordine a tali punti ha fornito esaustiva risposta.

3. Il ricorso deve in conseguenza essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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