T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 17-02-2011, n. 1511 Aiuti e benefici

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il ricorso non risulta fondato posto che l’allegazione alla domanda del computo metrico e del titolo edilizio (ovvero la sola richiesta) era chiaramente richiesta, a pena di esclusione, dall’art. 6 lett. i) del bando;

– che la predetta clausola non risulta affatto contraddittoria o irragionevole né risulta fondata la richiesta all’amministrazione di intervenire con il "soccorso" di cui all’art. 6 della legge n. 241/90, in quanto ciò avrebbe leso la parità di trattamento tra i concorrenti, principio al quale l’ente resistente si era peraltro autovincolato;

– che, pertanto, il ricorso va respinto con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore delle parti resistenti che si liquidano in euro 500,00, nella misura del 50% per ciascuno.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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