T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 17-02-2011, n. 1509 Prodotti agricoli

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

la nota impugnata dell’8 luglio 2010 è stata adottata in esecuzione delle previsioni contenute nella sentenza del Tribunale n. 4118/2010 (RG TAR Lazio n. 7274/2009);

– che avverso la predetta nota, la ricorrente propone le analoghe censure contenute nel precedente ricorso RG n. 7274/2009, tanto che, al riguardo, è sufficiente, in questa sede, richiamare tutti gli argomenti esposti nella citata sentenza n. 4118/2010;

– che, con riferimento alle recenti relazioni dei Carabinieri dell’aprile 2010 e della Commissione di indagine sul tenore di materia grassa, ora richiamate nel ricorso in esame, la scelta sulle iniziative da intraprendere al riguardo è a carico dei produttori interessati (ad esempio, non accettare la rateizzazione e proseguire nei giudizi già instaurati dinanzi alla A.G. provando l’illegittimità dei calcoli effettuati per l’individuazione degli importi dei prelievi) e della stessa AGEA in sede di (eventuale) autotutela;

– che, per quanto riguarda il mancato conteggio dei recuperi effettuati da AGEA sulla liquidazione dei contributi PAC, la ricorrente si è limitata ad una mera allegazione senza produrre alcuna documentazione sull’avvenuta compensazione ovvero sull’entità di tale operazione;

– che, pertanto, il ricorso va respinto in quanto AGEA, con la nota impugnata, ha adempiuto alle prescrizioni contenute nella citata sentenza n. 4118/2010;

– che le spese di giudizio seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento in favore di AGEA delle spese di giudizio che si liquidano in euro 2000,00 (mille).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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