Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 11-01-2011) 22-02-2011, n. 6572

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Consalvo.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 13 gennaio 2010, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza ha applicato a M.D. la pena concordata, per il reato previsto dalla L. n. 401 del 1989, art. 4, comma 4 bis ordinando la confisca di quanto in sequestro.

Per l’annullamento di questa ultima statuizione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione deducendo violazione di legge; rileva che, dato che la confisca (inerente ad un computer) non era obbligatoria, il Giudice avrebbe dovuto motivare – e non l’ha fatto – la regione che giustificava la misura.

La deduzione è meritevole di accoglimento.

Nel concordato intercorso tra imputato e Pubblico Ministero e sottoposto al vaglio del Giudice, non era inserita la statuizione sulla confisca che, tuttavia, anche prescindendo dall’accordo, era applicabile a sensi dell’art. 445 c.p.p., comma 1.

Trattandosi di misura che non consegue ex lege, il Giudice – come correttamente segnalato dall’imputato- era gravato dall’onere di esplicitare il motivo che rendeva necessaria l’ablazione del bene in vista della possibile commissione di ulteriori reati. Su tale tema, non è riscontrabile argomentazione alcuna nella impugnata decisione con cui non viene giustificato l’esercizio del potere discrezionale in materia.

Di conseguenza, la sentenza deve essere annullata, limitatamente alla misura di sicurezza, con annullamento al Tribunale di Potenza perchè il nuovo Giudice motivi sulla necessità, o meno, di confiscare il bene in sequestro.
P.Q.M.

Annulla con rinvio al Tribunale di Potenza limitatamente alla statuizione sulla confisca.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *