Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 11-01-2011) 22-02-2011, n. 6571

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Confermando la decisione del primo Giudice, la Corte di Appello di Napoli, con sentenza 4 novembre 2008, ha ritenuto S.V. e A.A. responsabili dei reati previsti dall’art. 461 cod. pen., L. n. 401 del 1989, art. 4 e li ha condannati alla pena di giustizia. Per quanto concerne la possibilità di concorso tra le due fattispecie di reato (unico motivo dell’atto di ricorso), i Giudici hanno rilevato che non può trovare applicazione l’art. 15 cod. pen. tra i delitti previsti dall’art. 416 cod. pen., L. n. 401 del 1989, art. 4; quando questo ultimo reato è limitato alla organizzazione di un solo gioco, non è configurarle la fattispecie associativa, mentre quando l’organizzazione concerne indeterminatamente più giochi, i due reati possono concorrere. Questa conclusione è censurata dagli imputati nel ricorso per Cassazione con il quale deducono violazione di legge; sostengono che debba essere applicato l’art. 15 cod. pen. in favore della L. n. 401 del 1989, art. 4 (con la esclusione dell’art. 416 cod. pen.) tutte le volte in cui è accertato che la organizzazione di uomini è dedita solo allo scopo di realizzare le attività illecite descritte nell’art. 4, L. citata. Ciò è avvenuto nel caso concreto nel quale la stabilità della organizzazione consisteva nel raccogliere le scommesse clandestine.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Il rapporto disciplinato dall’art. 15 cod. pen. è ravvisabile anche quando tra due fattispecie astratte intercorre una interferenza di genere a specie nel senso che la prima presenta gli elementi costitutivi della seconda che, in aggiunta, ne contiene ulteriori specializzanti.

Un tale schema logico non è applicabile ai reati in esame dal momento che la L. n. 401 del 1989, art. 4 non può considerarsi un "sottoinsieme" in rapporto alla fattispecie contemplata dall’art. 416 cod. pen.. Sul punto, è appena il caso di rilevare come il delitto previsto dal menzionato art. 4, pur presupponendo una organizzazione, non necessita di una stabile struttura e predisposizione di uomini e mezzi: non richiede la partecipazione di una pluralità di soggetti per cui è ipotizzabile che una sola persona, con l’ausilio di strumenti di comunicazione, riesca a gestire e predisporre i mezzi necessari per la illecita attività.

Nel caso, più comune, in cui l’esercizio del gioco o di scommesse implichi la partecipazione di più persone non è richiesto che tra le stesse intercorra un vincolo associativo, cioè, uno stabile legame per commettere una serie indeterminata di illeciti; l’accordo tra i rei può esaurirsi nella organizzazione di scommesse per una singola manifestazione cui è collegato un concorso prognostico riservato alla Stato (ex plurimis: sezione 3 sentenza 40924/2003;

sezione 1 sentenza 33602/2005).

Pertanto, il delitto previsto dalla L. n. 401 del 1989, art. 4 può essere monosoggettivo o plurisoggettivo ed, in questo ultimo caso, può ravvisarsi un concorso di persone nel reato oppure, se sussistono i presupposti normativamente previsti, può essere configurabile il reato associativo che si aggiunge al primo.

In merito alla concreta esistenza nel caso di una associazione a delinquere, la Corte territoriale ha avuto cura di evidenziare gli elementi probatori dai quali ha tratto la conclusione sulla riscontrabilità di un accordo permanente tra gli imputati per la commissione di plurimi ed indeterminati delitti previsti dalla L. n. 401 del 1989; su questo punto, i ricorrenti non hanno proposto censure. Per le esposte considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna dei proponenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma – che la Corte reputa equo fissare in Euro mille – alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro mille alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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