Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 11-01-2011) 22-02-2011, n. 6570

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

In parziale riforma della decisione del primo Giudice, la Corte di Appello di Napoli, con sentenza 17 novembre 2008, ha ritenuto M.G. responsabile del reato previsto dalla L. n. 401 del 1989, art. 4 per la illecita attività di gestione di scommesse riguardanti eventi sportivi nazionali e l’ha condannato alla pena, condizionatamente sospesa, di mesi due di reclusione; i Giudici hanno, invece, assolto l’imputato dalla stessa attività riguardante manifestazioni sportive estere con la formula perchè il fatto non sussiste.

Per l’annullamento della sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione deducendo difetto di motivazione. Rileva di avere sempre sostenuto di essere un semplice gestore di un centro Internet Point e che i computers erano utilizzati da terzi che organizzavano le scommesse.

Fa presente che questa deduzione difensiva non è stata approfondita nonostante che nessun materiale fosse stato rinvenuto in relazioni a scommesse effettuate a livello nazionale.

Conclude osservando che le emergenze processuali giustificavano una declaratoria di assoluzione e lamentando la mancata applicazione dell’indulto.

Le deduzioni sono manifestamente infondate.

Il ricorrente assume di avere legittimamente agito come punto remoto di accettazione o centro di servizi o operatore della concessionaria nel senso che si sarebbe limitato esclusivamente ad accettare per conto di questa ultima le scommesse per via telematica mantenendosi nei limiti delle disposizioni del settore.

Sul punto, la normativa è ispirata al principio secondo il quale la possibilità di raccolta a distanza di scommesse è subordinata al rapporto diretto tra il concessionario e lo scommettitore (D.M. Finanze 2 giugno 1998, n. 174).

Il D.M. Finanze 15 febbraio 2001, n. 156 (avente ad oggetto la raccolta telefonica o telematica delle giocate relative a scommesse, giochi e concorsi prognostici) continua a richiedere il menzionato rapporto diretto; il decreto del Direttore Generale della Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato 31 maggio 2002 (che disciplina l’accettazione telefonica o telematica delle scommesse sportive) consente che il cliente attivi di un conto scommesse personale presso il concessionario ed esige che tale conto sia utilizzato a titolo personale e non diventi oggetto di transazione da parte di soggetti diversi.

E’ consentito che il concessionario di avvalga di centri di servizio incaricati di provvedere alla vendita di schede a carica zero purchè tali centri si limitino ad una attività di supporto tecnico. In base a tale coordinate, l’imputato doveva astenersi da ogni forma di intermediazione in tutte le attività che caratterizzano il contratto di scommessa (quali la scelta dell’evento sportivo, la predisposizione di modelli di contratto, l’individuazione e variazione delle quote, la raccolta di prenotazione delle giocate, la riscossione delle poste e l’accreditamento delle relative vincite, l’apertura dei conti correnti da movimentare con le relative vincite o perdite e la liquidazione delle stesse).

Da quanto rilevato sui principi che regolano il rapporto di concessione, deriva, come logica conseguenza,la necessità che sia lo scommettitore ad utilizzare personalmente l’apparato telematico ai fini della trasmissione dei dati del gioco senza potersi avvalere dell’ausilio degli operanti presso i punti remoti.

Nel caso concreto, non è stato ottemperato quanto previsto nel contratto di commercializzazione dal momento che (come emerge dalla documentazione sequestrata e menzionata nella sentenza del Tribunale) l’imputato non permetteva solo la navigazione del web al pubblico, ma espletava una attività di raccolta delle scommesse che è attestata dalle relative ricevute.

Questa documentazione supera e rende inconferente la tesi difensiva.

Per quanto concerne la residua deduzione, è appena il caso di fare presente che la sospensione condizionale della pena è stata disposta (sollecitata dalla difesa nelle conclusioni dibattimentali in primo grado) e che non possa contestualmente essere applicato l’indulto perchè il primo beneficio prevale sul secondo (Sezioni Unite sentenza 36837/2010).

Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del proponente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma – che la Corte reputa equo fissare in Euro mille – alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro mille alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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