Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 11-01-2011) 22-02-2011, n. 6569

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Confermando la decisione del primo Giudice, la Corte di Appello di Bari, con sentenza 29 settembre 2009, ha ritenuto C.C. responsabile del reato previsto dalla L. n. 401 del 1989, art. 4, comma 1 e, concesse le attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di mesi quattro di reclusione.

Per giungere a tale conclusione, la Corte ha ritenuto accertato in fatto che l’imputato, privo di autorizzazione e presso il suo esercizio pubblico, gestisse la raccolta per via telematica di scommesse su eventi sportivi, in collegamento con la società britannica di brokeraggio denominata Eurobert; di questa società – hanno rilevato i Giudici – non è dato sapere se fosse autorizzata per la legge del suo Paese non sono noti i dati societari.

Per questo rilievo, in diritto, i Giudici non hanno ritenuto influente nel caso in esame la giurisprudenza della Cassazione (emanata dopo la sentenza della Corte di Giustizia Europea Placanica) per la quale il regime concessorio vigente in Italia non è applicabile ai soggetti costituiti in società per azioni che non hanno potuto partecipare al bando di gara per l’attribuzione delle licenze. Tale conclusione è criticata dall’imputato nei motivi di ricorso in Cassazione con deduzioni che la Corte reputa meritevoli di accoglimento e che, per il loro carattere assorbente, esonerano dall’esaminare le residue censure.

La sentenza della Corte di Giustizia 6 marzo 2007 (C-338/04, C-359/04- C 360/04) ha affermato che, con la disciplina interna nel settore dei giochi e delle scommesse, le libertà di stabilimento e di prestazione di servizi non sono state compromesse a causa della previsione di un regime concessorio sostenuto da ragioni di ordine pubblico e sociale.

Il contrasto con i principi comunitari deriva dalle modalità con le quali il regime è stato attuato ed, in particolare, dalle ingiustificate limitazioni a partecipare alle gare per le società con azionariato anonimo. Questa totale esclusione – hanno rilevato i Giudici Europei-va oltre quanto necessario per raggiungere l’obiettivo mirante ad evitare che i soggetti che operano nel settore delle scommesse siano implicati in attività criminali o fraudolente.

Se questi sono i presupposti della decisione della Corte di Giustizia,occorre concludere che la normativa sulla attività di giochi e scommesse, in vigore all’epoca del fatto contestato, poneva illegittimi limiti nei confronti delle società quotate in borsa , con sede nei Paesi membri,che non hanno potuto partecipare alle gare per l’attribuzione delle licenze, sebbene fossero in possesso delle necessarie autorizzazioni richieste dalla loro legge di riferimento per la gestione di scommesse in ambito nazionale.

Da quanto detto, discende che non possono applicarsi sanzioni penali nei confronti di persone che sono state esclude dal rilascio della autorizzazione, a sensi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 88 (TULPS), per la circostanza che raccoglievano scommesse per le società che presentavano i requisiti su precisati (ex plurimis:

Cass. Sezione 3 sentenza 2417/2008).

La condotta di raccolta di scommesse conserva, invece, la illiceità penale ove la autorizzazione ex art. 88, cit. TULPS sia stata negata per ragioni diverse dalla assenza di valida concessione legata alla posizione della società di diritto estero.

Ora la Corte territoriale si è riportata ai principi su menzionati, sia pure con la dovuta sintesi, senza trame le dovute conseguenze e senza svolgere tutti i necessari accertamenti per focalizzare la posizione della società estera; in altre parole, non è stata valutata la ragione della mancata autorizzazione che poteva dipendere da una illegittima restrizione della libertà di stabilimento.

Per questa lacuna istruttoria e motivazionale, la sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Bari precisando che, tenuto conto dei periodi di rinvio del processo – e conseguente sospensione del corso della prescrizione – non si è ancora maturato il termine richiesto dagli artt. 157 e 160 cod. pen..
P.Q.M.

Annulla la impugnata sentenza con rinvio alla Corte di Appello di Bari altra sezione per un nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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