T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 17-02-2011, n. 1493 Carriera inquadramento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Premette il ricorrente di essere ex dipendente dell’Ente Federconsorzi ove era inquadrato al livello Quadro A, e di essere transitato presso l’Amministrazione dello Stato in applicazione della legge n. 460 del 1992, con inserimento dapprima nel ruolo unico transitorio in data 1° giugno 1996, ai sensi del d.l. 7 maggio 1996, n. 247; successivamente veniva assegnato, in data 24.11.1996, alla Regione Emilia Romagna e quindi, con decreto del Ministro per la Funzione Pubblica del 28 novembre 1997, il ricorrente veniva definitivamente assegnato alla suddetta Regione con attribuzione del trattamento economico corrispondente a quello iniziale della VII qualifica funzionale.

La Giunta Regionale della Regione Emilia Romagna, con determinazione n. 1275/98 del 26.2.1998, disponeva l’inquadramento del ricorrente nella VII qualifica funzionale con le seguenti decorrenze:

– anzianità nella qualifica: 30.4.1997;

– data di decorrenza del trattamento economico corrispondente alla qualifica di assegnazione: 1.3.1998.

Entrambi i provvedimenti erano emessi in esecuzione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15.3.1997, che aveva provveduto alla equiparazione tra le professionalità possedute dai dipendenti ex Federconsorzi da assumersi presso pubbliche amministrazioni ed enti pubblici non economici e le qualifiche e profili professionali delle amministrazioni pubbliche.

Con il ricorso in epigrafe il B. impugna i provvedimenti, pure in epigrafe, con cui è stata disposta la conferma nei ruoli di appartenenza dell’Amministrazione dei dipendenti assunti ai sensi della legge 460/1992, ed i d.P.C.M. con cui sono state individuate le tabelle di equiparazione in attuazione dell’art. 5, legge 20 dicembre 1996, n. 642, nella parte in cui, nel confermare il livello di appartenenza attribuito in sede di inquadramento, non è stata riconosciuta l’anzianità giuridico economica maturata nel periodo di attività svolta in favore dell’ente di provenienza, ovvero, in via subordinata alla data del suo trasferimento nell’Amministrazione di appartenenza ed il conseguente livello stipendiale maturato nello stesso Ente di provenienza.

Questi i motivi cui ha affidato le proprie doglianze:

124) Violazione dell’art. 5, comma 2, del d.l. n. 552/96, come sostituito dalla legge n. 642/96. Eccesso di potere sotto il profilo della ingiustizia manifesta, dell’illogicità palese, della contraddittorietà, disparità di trattamento e sviamento.

Deduce il ricorrente che essendo la Federconsorzi un ente pubblico funzionale dello Stato, dovrebbe trovare applicazione la normativa vigente in tema di mobilità tra dipendenti pubblici, con ogni effetto in ordine al riconoscimento, in sede di inquadramento, della qualifica e della retribuzione corrispondenti a quelle in godimento presso la Federconsorzi; inoltre, lamenta l’illegittimità del decreto del Ministro per la Funzione Pubblica del 28 novembre 1997 nonché della determinazione della Regione Emilia Romagna, nella parte in cui attribuiscono al ricorrente il trattamento economico corrispondente a quello iniziale della qualifica funzionale di inquadramento senza il computo dell’anzianità di servizio posseduta nella struttura di provenienza; in particolare, contesta la suddetta determinazione della Regione che, pur inquadrando il B. nella VII qualifica funzionale con decorrenza dal 4 novembre 1996, ha riconosciuto al medesimo il relativo trattamento economico soltanto a far data dal 1° marzo1998.

3) Eccezione di costituzionalità.

In via subordinata, il ricorrente solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 6, della legge 642/96 per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., nel punto in cui non è riconosciuta al personale l’anzianità giuridica maturata presso l’ente di provenienza, al contrario di quanto accade per il personale in mobilità tra altre amministrazioni dello Stato.

Conclude la parte ricorrente chiedendo, in accoglimento del ricorso, l’annullamento dei provvedimenti con lo stesso impugnati, nonché l’accertamento del diritto al riconoscimento dell’anzianità giuridico economica maturata nel periodo di servizio presso l’ente di provenienza, e l’inquadramento, anche a fini economici, nella VIII qualifica funzionale ovvero, in subordine, nella VII qualifica funzionale, per tutto il periodo di permanenza nel R.U.T.

Si è costituita in giudizio l’Avvocatura Generale dello Stato in difesa delle intimate Amministrazioni centrali, chiedendo il rigetto del gravame siccome infondato nel merito.

Alla pubblica del 27 gennaio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Giova, preliminarmente alla delibazione della sottoposta vicenda contenziosa, effettuare la ricostruzione del quadro normativo di riferimento.

A seguito di una grave crisi degli anni "80 che aveva comportato il collocamento in cassa integrazione guadagni straordinaria del personale della Federconsorzi – Ente connotato da natura giuridica privata – il legislatore ha provveduto al salvataggio occupazionale dei dipendenti privati in cassa integrazione, emanando la legge n. 460/1992, in base alla quale il personale proveniente dalla Federconsorzi poteva accedere solo alle qualifiche funzionali ed ai profili professionali per cui era richiesto un titolo di studio pari o inferiore al diploma di scuola media superiore, senza prendere in considerazione né l’eventualità che detto personale possedesse un titolo di studio superiore, né che possedesse qualifiche superiori a quelle per le quali era prescritto il possesso del diploma di scuola media superiore.

L’obiettivo del salvataggio dal licenziamento del personale in cassa integrazione guadagni è stato perseguito mediante l’assunzione alle dipendenze dello Stato, contemperando però l’interesse dei lavoratori al mantenimento del posto di lavoro con il pubblico interesse ad assumere il personale secondo le effettive esigenze di organico ed in base alle disponibilità di bilancio.

Come ha avuto modo di chiarire la giurisprudenza, occupatasi della questione relativa all’inquadramento degli ex dipendenti della Federconsorzi transitati nei ruoli statali per effetto della L. n. 460/92, "il legislatore si è preoccupato di siffatto salvataggio senza garantire la piena salvaguardia della professionalità acquisita e del trattamento economico in godimento" (cfr. C.d.S. Sez., Sez. IV 14/1/99 n. 24).

Successivamente, con il d.l. 23/10/96, n. 552, convertito in legge 20/12/96, n. 642, è stato possibile provvedere all’inquadramento del personale già dipendente della Federconsorzi anche nelle qualifiche superiori alla VI, non essendovi più la precedente norma di sbarramento.

Con il d.P.C.M. attuativo della disposizione dell’art. 5 della L. n. 642/96, sono state stabilite le tabelle di equiparazione.

Gli impiegati di livello A e B sono stati diversamente inquadrati in relazione al titolo di studio posseduto (diploma di laurea o titolo inferiore), in linea con quanto previsto dagli artt. 2 e 13, legge 11 luglio 1980, n. 312, (recante il nuovo assetto funzionale del personale dello Stato) che prescrivono il possesso del diploma di laurea per le qualifiche funzionali dalla settima in su.

Tanto premesso, e passando ad esaminare il primo motivo di ricorso, rileva il Collegio che il passaggio alle dipendenze della P.A. non è avvenuto mediante una successione tra enti nel rapporto di lavoro, bensì a seguito della risoluzione del precedente rapporto e della successiva assunzione presso lo Stato, con l’instaurazione ex novo di un distinto rapporto di lavoro (cfr. T.A.R. Lazio Sez. III Ter 24/10/96 n. 1980; C.d.S. Sez. IV 14/1/99, n. 24; C.d.S. Sez. VI 22/6/99, n. 846).

Pertanto, è legittima l’attribuzione di un trattamento giuridico economico con effetto dal definitivo inquadramento, anche se inferiore rispetto a quello in godimento presso l’ente di provenienza, tenuto conto che l’assunzione presso lo Stato è stata motivata da esigenze di salvaguardia dei posti di lavoro di dipendenti privati in cassa integrazione, senza garantire, per converso, la piena tutela della professionalità acquisita e del trattamento economico in godimento.

I sopra illustrati elementi caratterizzanti la fattispecie in esame ne evidenziano la atipicità rispetto alla normativa in tema di mobilità dei pubblici dipendenti, posta a salvaguardia della qualifica e del trattamento economico in godimento.

A tale ultimo riguardo, giova considerare che l’art. 202, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, (recante il testo unico degli impiegati civili dello Stato), stabilisce la salvaguardia del trattamento economico in godimento per le sole ipotesi di impiego entro l’assetto statale (sul punto la giurisprudenza del giudice di appello è pacifica), di tal che la suindicata disposizione non è estensibile al caso, quale è quello in esame, in cui vi sia l’assunzione, da parte dello Stato, di personale proveniente da un Ente privato.

Neanche sotto altro profilo, peraltro, la suddetta normativa potrebbe trovare applicazione, in quanto il principio della conservazione del trattamento economico in godimento presuppone che vi sia il passaggio del dipendente dall’una all’altra Amministrazione, ferma restando la continuità del rapporto di lavoro: nella specie, come sopra già accennato, il Legislatore ha ipotizzato la risoluzione del rapporto di lavoro con la Federconsorzi e l’instaurazione di un nuovo e distinto rapporto di servizio con lo Stato.

L’avvenuta estinzione del precedente rapporto di impiego e la successiva costituzione del nuovo rapporto, completamente indipendente dal primo, non può comportare, dunque, alcun riconoscimento della pregressa anzianità giuridica, oltre che economica, in mancanza di una specifica norma che lo preveda, non esistendo nel nostro ordinamento un principio secondo cui il dipendente licenziato e successivamente riassunto da altra amministrazione debba conservare l’anzianità maturata.

Deve essere aggiunto, sul punto, che il Legislatore ha provveduto a disciplinare specificatamente il passaggio del personale dipendente dalla Federconsorzi, per cui la normativa speciale esclude di per sé che possa essere invocata l’applicazione della disciplina generale.

E’, pertanto, destituita di fondamento la pretesa diretta ad ottenere la conservazione del trattamento giuridico economico maturato presso la Federconsorzi.

Per le stesse ragioni devono essere respinte le richieste formulate in via subordinata, atteso che gli effetti giuridici ed economici del provvedimento di immissione in ruolo nel pubblico impiego non possono farsi risalire a data anteriore a quella di adozione del provvedimento stesso, salva esplicita disposizione normativa contraria; nel caso che ne occupa, pertanto, correttamente non è stata attribuita una decorrenza anteriore rispetto a quella coincidente con la data di adozione del provvedimento costituivo di status, a conclusione del percorso delineato dalla sopra richiamata normativa, che ha previsto il previo superamento di apposita prova finalizzata ad accertare l’idoneità alle mansioni da attribuire.

Le superiori considerazioni, infine, inducono il Collegio a ritenere la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 6, legge 642 del 1996, non potendo assumersi alcuna disparità di trattamento in presenza di situazioni non comparabili tra loro.

Ed invero, i casi cui si riferisce la parte ricorrente quale tertium comparationis attengono ad ipotesi di passaggio nei ruoli statali di personale proveniente da Enti pubblici, mentre nella specie la Federconsorzi ha natura di Ente privato.

In conclusione il ricorso, siccome infondato, deve essere respinto.

Deve invece essere dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda, spiegata da parte ricorrente, di riconoscimento delle differenze stipendiali, atteso che il Ministero delle Politiche Agricole, in data 21.10.1998, ha provveduto a corrispondere al ricorrente le differenze stipendiali tra il V e il VII livello, per il periodo 1.6.199628.2.1998.

La natura della controversia, peraltro ultradecennale, è giusta causa per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge, in parte dichiara cessata la materia del contendere.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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