Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 11-01-2011) 22-02-2011, n. 6568

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

tore Generale in persona del Dott. che ha concluso per annullamento con rinvio.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

In parziale riforma della decisione del primo Giudice, la Corte di Appello Napoli, con sentenza 1 ottobre 2009, ha ritenuto M. S. responsabile del reato previsto dalla L. n. 401 del 1989, art. 4, comma 1, art. 4 bis e lo ha condannato alla pena di giustizia.

Per giungere a tale conclusione, i Giudici hanno ritenuto che la normativa italiana sulla attività di raccolta di scommesse – e relativo regime concessorio ed autorizzatorio – non sia in contrasto con i principi comunitari della libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi.

Indi, hanno rilevato che l’imputato, privo di autorizzazione, raccoglieva in via telematica scommesse su eventi sportivi esteri con funzione di intermediazione a favore di un gestore straniero (a nulla rilevando la abilitazione di costui).

I Giudici hanno escluso che il computer fosse un punto remoto del concessionario dal momento che l’imputato raccoglieva direttamente le puntate dei giocatori.

Per l’annullamento della sentenza, M. ha proposto ricorso per Cassazione deducendo violazione di legge e difetto di motivazione, in particolare, rilevando:

– che, nel capo di imputazione trascritto nella epigrafe della sentenza, risulta che è stato rinviato a giudizio per il reato di rapina con un mutamento inspiegabile della contestazione che ha determinato incertezza per la difesa e nullità della decisione;

– che i Giudici si sono riportati alla sentenza delle Sezioni Unite 23271/2004, emanata dopo la decisione della Corte di Giustizia Europea Gambelli (6 novembre 2003), ma non hanno tenuto conto degli ulteriori sviluppi della questione intervenuti con la sentenza della Corte di Giustizia Placanica (6 marzo 2007) in esito alla quale la Cassazione ha mutato orientamento stabilendo che la normativa in oggetto non è più applicabile.

Relativamente al primo motivo, si osserva come la deduzione difensiva sia puntuale in fatto dal momento che l’epigrafe della sentenza contiene un capo di imputazione (relativo agli artt. 110 e 628 cod. pen.) diverso da quello contestato al M.; non condivisibile è la conclusione in diritto che il ricorrente trae da questa situazione. Trattasi, all’evidenza, di un errore materiale – dovuto alla distrazione di chi ha allegato la fotocopia della imputazione alla sentenza in esame – che può essere emendato con la procedura prevista dall’art. 130 cod. proc. pen. (così come precisato nel dispositivo). L’errore, effettuato in epoca successiva alla udienza con cui si è concluso il processo, non può avere l’effetto retroattivo di avere limitato il pieno esercizio del diritto di difesa. Nè la ricordata situazione può avere determinato incertezza o confusione per la redazione dei motivi di ricorso in quanto il testo del gravato provvedimento è in sintonia con la esatta imputazione; le precise censure proposte alla decisione della Corte di Appello dimostrano che l’imputato non è stato influenzato dalla inesatta epigrafe della sentenza.

Nel merito, necessita puntualizzare quanto segue per contrastare alla liberalizzazione, asserita nei motivi di ricorso, della attività di raccolta delle scommesse su eventi sportivi per conto di società estere (aventi sede negli Stati comunitari) in esito alla decisione della Corte di Giustizia 6 marzo 2007 (nelle cause C-338/04.C-359/04, C-360/04).

La decisione ha rilevato che la disciplina per l’assegnazione delle concessioni per le attività di gioco e scommessa, vigente in Italia all’epoca del commesso reato,ha limitato impropriamente il diritto di stabilimento e di prestazione dei servizi – garantiti dagli artt. 43 e 49 CE – per la esclusione delle società per azioni che non hanno potuto partecipare alla gara sebbene fossero in possesso delle necessarie forme di autorizzazione che il Paese ove erano stabilite richiedeva per la gestione di scommesse in ambito nazionale. In base a questo dictum del Giudice europeo, la Cassazione ha concluso che non possono applicarsi sanzioni penali alle persone che hanno svolto senza autorizzazione attività di raccolta di scommesse qualora risulti che tale attività sia stata esercitata per conto di società con azionariato anonimo legittimamente operanti nel loro paese. Il ricorrente cita le sentenze di questa Corte estrapolando un principio di diritto ivi non contenuto, ma non deduce, neppure implicitamente, che la società straniera, per la quale lavorava, versasse nella situazione su menzionata.

Nè è rilevante nel presente processo il dubbio di conformità alla disciplina comunitaria del nuovo bando di gara introdotto con il "Decreto Bersani" ( D.L. n. 223 del 2006 conv. L. n. 248 del 2006) che ha indotto la Cassazione ad investire nuovamente la Corte di Giustizia (ordinanze n. 2993/2010, n 2994/2010) perchè successivo alla commissione del reato per cui si procede. Per tali motivi, il ricorso non merita accoglimento.
P.Q.M.

Dispone correggersi la epigrafe della sentenza nel senso che deve essere sostituito il capo di imputazione con quello riportato nella sentenza di primo grado.

Rigetta nel resto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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