Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 10-01-2011) 22-02-2011, n. 6604

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. In data 16 settembre 2010 C.C. veniva tratto in arresto dalla polizia giudiziaria sulla base di segnalazione di mandato di arresto Europeo (MAE) emesso dalla Procura generale presso la Corte di appello di Aix-En-Provence il 9 settembre 2010 sulla base di sentenza di condanna alla pena di anni uno di reclusione per il reato di appropriazione indebita ( art. 341 c.p. francese) emessa in data 12 maggio 2010 dalla medesima Corte di appello.

Il 17 settembre 2010, il Consigliere delegato dal Presidente della Corte di appello di Bologna, convalidato l’arresto, applicava al C. la misura degli arresti domiciliari, ritenendosi sussistente il pericolo di fuga.

In data 14 ottobre 2010 la Corte di appello di Bologna disponeva la consegna del C. all’a.g, francese. Contro questa sentenza veniva proposto ricorso per cassazione.

2. Con l’ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna rigettava la richiesta di revoca della misura cautelare presentata dalla difesa del C..

Rilevava la predetta Corte che la misura domiciliare era necessaria per prevenire il pericolo di fuga del C., desunto dal fatto per il quale egli era stato condannato in Francia e dalla sua capacità di intrattenere contatti illeciti con l’estero.

3. Ha proposto appello ex 310 c.p.p. il C., a mezzo dei difensori avvocati Vincenzo Alesci ed Enrico Monaco.

Tale mezzo di impugnazione è stato qualificato ricorso per cassazione dal Tribunale di Bologna con ordinanza in data 3 dicembre 2010, cui per l’effetto ha seguito la trasmissione degli atti a questa Corte.

4. Nell’atto di impugnazione si sostiene in primo luogo che, essendo la pena irrogata pari ad un anno di reclusione, alla misura cautelare faceva ostacolo la previsione dell’art. 274 c.p.p., comma 1, lett. b), secondo periodo, che in caso di ravvisato pericolo di fuga pone la condizione che la pena irroganda sia superiore a due anni.

In ogni caso, non era in alcun modo giustificata la previsione di un pericolo di fuga, trattandosi di un fatto commesso sei anni prima ed avendo da allora il C. sempre abitato nella casa di (OMISSIS) ove era attualmente agli arresti domiciliari; ed essendovi comunque la prospettiva della espiazione della pena in Italia.
Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Innanzi tutto, come rilevato da questa Corte (sez. 6, n. 4996, 13 gennaio 2008, Manolache), il rinvio operato dalla L. n. 69 del 2005, art. 9 all’ art. 274 c.p.p., comma 1, lett. b), comporta il dovere del giudice di motivare congruamente circa la sussistenza di un concreto pericolo di fuga, ma non implica l’ulteriore conseguenza di circoscrivere l’applicabilità della misura cautelare alla ipotesi in cui il giudice "ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a due anni di reclusione", trattandosi di prognosi che non può che riferirsi ai prevedibili esiti di un procedimento interno.

In secondo luogo, una simile questione è del tutto fuor di luogo nella specie, trattandosi di un MAE fondato su un titolo esecutivo.

2. Il secondo motivo è invece fondato.

Il provvedimento cautelare contiene una motivazione meramente apparente sul pericolo di sottrazione alla consegna: il rilievo secondo cui il C. avrebbe capacità di intrattenere contatti illeciti con l’estero, a parte la sua evidente genericità, non offre alcuna indicazione sulla concreta propensione di tale soggetto a sfuggire alla consegna, rendendosi irreperibile.

Ad ogni modo una simile valutazione del periculum appare oramai superata dalla sentenza in data 16 novembre 2010 con la quale questa Corte, decidendo sul merito della procedura di consegna, ha annullato la sentenza in data 14 ottobre 2010 della Corte di appello di Bologna nella parte relativa alla consegna del C., e ha statuito che la pena inflitta dall’a.g. francese sia eseguita in Italia.

3. Consegue l’annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata, e l’immediata liberazione del C. per questo titolo.

La Cancelleria provvedere a norma dell’art. 626 c.p.p..
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone l’immediata liberazione di C.C. se non detenuto per altra causa.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti ex art. 626 c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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