T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 17-02-2011, n. 1482 Patente

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 19 aprile 2010 e depositato il successivo 4 maggio, la ricorrente impugna gli atti specificati in epigrafe, con cui è stata disposta la revisione della patente di guida sull’asserito erroneo presupposto dell’esaurimento del punteggio.

A sostegno delle proprie ragioni deduce:

1. violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e ss. della legge n. 241 del 1990; eccesso di potere per difetto di istruttoria e per assenza dei presupposti.

L’Amministrazione ha omesso di comunicare l’avvio del procedimento in mancanza, peraltro, di ragioni di celerità ed urgenza;

2. violazione dell’art. 126bis del Codice della Strada; dell’art. 24 Cost. per difetto di notifica dei verbali oggetto delle sanzioni amministrative. Nullità derivata della decurtazione dei punti della patente di guida e di revisione della patente. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, per contraddittorietà ed ingiustizia manifesta.

La ricorrente afferma che i verbali di accertamento che dovrebbero costituire il presupposto giuridico in forza dei quali l’Amministrazione ha proceduto alla decurtazione dei punti non sono mai stati notificati all’interessata, sicché la medesimo non è stata mai posta in condizioni di apprestare i rimedi previsti per il recupero del punteggio.

Conclude per l’accoglimento del ricorso, con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese ed onorari di giudizio.

L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, conclude per il rigetto del ricorso.

Con ordinanze nn. 2207 del 20 maggio 2010, 3157 del 12 luglio 2010, 4430 del 7 ottobre 2010 e, infine, 4836 del 4 novembre 2010 sono stati disposti incombenti istruttori volti all’acquisizione del verbali di contestazione delle infrazioni commesse, corredati degli estremi della notificazione all’interessata.

All’Udienza del 13 gennaio 2011 la causa è stata ritenuta in decisione.
Motivi della decisione

Come esposto in narrativa, oggetto del presente gravame è il provvedimento di revisione della patente di guida, categoria B, ai sensi e per gli effetti del comma 6 dell’art. 126 bis del Codice della Strada, disposto nei confronti della ricorrente a causa della comunicazione, da parte dell’Anagrafe Nazionale degli Abilitati alla Guida, dell’azzeramento del punteggio attribuito (20 punti).

Va, preliminarmente, disattesa l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito, sollevata dall’Amministrazione resistente, stante l’orientamento della giurisdizione predominante, cui il Collegio non vede ragioni per discostarsi, secondo cui rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo il provvedimento, il quale, in applicazione dell’art. 126bis, comma 6, del Codice della Strada, dispone la revisione della patente di guisa, sul rilievo di una sorta di presunzione di dubbio sulla oggettiva inidoneità alla guida da parte del titolare della patente che subisca la perdita totale del punteggio, con conseguente revisione della patente di guida "ex lege":

Nel merito, il ricorso è infondato.

Infondato è il primo motivo, con cui viene dedotta la violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990.

Invero, è giurisprudenza costante quella che afferma che non è annullabile il provvedimento che dispone la revisione della patente di guida per perdita di tutti i punti ove non sia stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, trovando applicazione l’art. 21octies della legge n. 241 del 1990.

Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso.

Osserva il Collegio che dalla memoria depositata dall’Amministrazione resistente il 21 dicembre 2010 risulta che i fatti oggetto di causa sono ben diversi da quelli dedotti dalla ricorrente.

La medesima ha, infatti, dedotto in ricorso (secondo motivo) che i verbali di accertamento che dovrebbero costituire il presupposto giuridico in forza dei quali l’Amministrazione ha proceduto alla decurtazione dei punti non le sono mai stati notificati.

Risulta dagli atti, di contro, che la medesima è incorsa in tre infrazioni: la prima il 3 agosto 2007, la seconda il 9.12.2008, la terza il 27.2.2009, in conseguenza delle quali le sono stati decurtati, per la prima 10 punti; per le altre due 5 punti cadauna.

Le infrazioni sono state contestate con i verbali n. 0001009491, n. 0001014852 della Polizia Stradale di Grosseto e n. 0000830659 della Polizia Stradale di Lodi. Tutti i verbali sono corredati della copia della dichiarazione dei dati della conducente rese e sottoscritte dalla medesima B.M., con le quali la medesima ha reso la dichiarazione che "nelle circostanze di tempo e di luogo riportate nei verbali di contestazione, di cui aveva preso visione e piena conoscenza, si trovava alla guida del veicolo con il quale era stata commessa la violazione contestata".

Appare chiaro, quindi, che la ricorrente era ben a conoscenza delle infrazioni nonché della decurtazione dei puntipatente, in quanto in ogni verbale è riportata la decurtazione subita per la violazione contestata.

Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguino la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto da B.M., lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese del giudizio, che liquida in euro 2000,00 (euro duemila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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