T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 17-02-2011, n. 1481 Carriera inquadramento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente, ex dipendente della FEDIT – federazione Italiana dei Consorzi Agrari – inquadrato nel livello B, con ricorso notificato il 30 aprile 1998, impugna gli atti specificati in epigrafe e ne chiede l’annullamento.

Il ricorrente, in sostanza, chiede il riconoscimento del diritto alla valutazione ai fini economici dell’anzianità pregressa; l’inquadramento nella VII qualifica del personale del comparto Ministeri ai fini giuridici ed economici con il corrispondente trattamento retributivo per tutto il periodo di permanenza nel R.U.T. (8.7.199630.4.1997), nonché l’inquadramento nella VII qualifica funzionale del comparto del parastato ai medesimi fini con decorrenza 1.5.1997, ovvero, in subordine, con diversa decorrenza.

Riferisce in fatto di essere stato iscritto nel Ruolo Unico Transitorio, previsto dall’art. 1, comma 6, d.l. 7 marzo 1996, n. 247, con decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo alla cessazione del suo rapporto di lavoro con la FEDIT (8.7.1996) e con inquadramento nella V qualifica funzionale, in attesa di essere assunto da una P.A. o altro Ente pubblico.

Ripercorre l’iter legislativo che ha contraddistinto la vicenda, ricordando che il d.l. n. 247 del 1996 come i successivi che ne avevano riproposto il contenuto, non erano stati convertiti in legge sino a che, da ultimo, è stato adottato il d.l. n. 552 del 1996, convertito nella legge n. 642 del 1996, che ha parzialmente modificato il contenuto dei precedenti decreti non convertiti.

Il ricorrente, ai sensi dell’art. 5, comma 6, d.l. n. 353 del 1996 è stato assegnato in via provvisoria alla Presidenza del Consiglio dal 12.2.1997; successivamente, con decorrenza 4.8.1997 al CONI, e assegnato in via definitiva sempre presso tale Ente con D.M. 28.11.1997, con attribuzione del trattamento economico corrispondente a quello iniziale della VI qualifica funzionale.

Il CONI ha provveduto poi, con propria delibera (n. 274 del 27.2.1998) a disporre l’inquadramento del ricorrente nella VI qualifica funzionale.

Il primo motivo di ricorso è volto a censurare il D.M. 28.11.1997 e la delibera CONI n. 274 del 1998, nella parte in cui assegnano al ricorrente la VI qualifica funzionale, nonché, quale atto presupposto, il Dpcm 15.3.1997, che ha operato l’equiparazione tra le professionalità del personale della Federconsorzi ed i profili professionali dell’Amministrazione pubblica.

Assume il ricorrente che i provvedimenti impugnati non avrebbero tenuto conto della professionalità propria del livello "B" dallo stesso posseduto, dando rilievo al titolo di studio posseduto, con violazione dell’art. 5, comma 2, d.l. n. 552 del 1996, conv. in legge n. 642 del 1996, che non conterrebbe alcun riferimento al titolo di studio quale parametro determinativo della nuova qualifica da attribuire.

Deduce, inoltre, una disparità di trattamento rispetto a quanto disposto da altri DPCM che hanno disposto l’equiparazione delle professionalità del personale proveniente dallo IASM.

Con il secondo motivo di ricorso rivendica il diritto, anche per il periodo di permanenza nel R.U.T., al riconoscimento ai fini del trattamento giuridico ed economico della VII qualifica funzionale (ovvero della VI ove non venisse accolto il primo motivo) e non nella V qualifica come originariamente disposto.

Assume, in proposito di essere stato collocato nel R.U.T. alla V qualifica funzionale, poiché il d.l. n. 247 del 1996 rinviava ai fini dell’equiparazione tra professionalità e qualifica al D.M. 24.6.1993, il quale prevedeva che il personale proveniente dalla Federconsorzi poteva essere inquadrato in qualifiche non superiori alla V; sennonché il citato decreto non fu convertito e da ultimo, il d.l. n. 552 del 1996 eliminò il richiamo al D.M. 24.6.93 e con esso gli sbarramenti ivi previsti, prevedendo che l’equiparazione tra qualifiche e professionalità avrebbe dovuto essere effettuata con apposito DPCM, che fu adottato il 15 marzo 1997 ed equiparava il livello posseduto dal ricorrente alla VI qualifica funzionale, poi effettivamente attribuita.

Con il terzo motivo il ricorrente rivendica il diritto al riconoscimento ai fini del trattamento giuridico ed economico dell’anzianità di servizio maturata presso la Federconsorzi.

In particolare assume che l’art. 5, comma 1, del d.l. n. 552 del 1996, che avendo eliminato nel comma quinto la parola "iniziale", aggiungendo la frase "nei limiti della disponibilità di bilancio esistenti", avrebbe determinato il venir meno del mancato riconoscimento dell’anzianità pregressa, maturata nell’organismo di provenienza, essendo l’unico limite quello della disponibilità di bilancio.

Ove poi l’interpretazione dovesse essere diversa, paventa la incostituzionalità della norma per violazione degli artt. 3 e 97 Cost in relazione all’art. 2 d.l. n. 240 del 1995 per la determinazione del trattamento retributivo del personale dell’Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta.

Infine, con il quarto motivo deduce che a norma dell’art. 5 del predetto d.l. n. 552 del 1996 avrebbe dovuto essere assegnato definitivamente al CONI entro il 30 aprile 1997, con conseguente trattamento giuridico ed economico spettante al personale del parastato sin dall’1 maggio 1997, mentre l’assegnazione definitiva ha avuto luogo soltanto con il D.M. 28.11.1997 ed il trattamento economico del parastato gli è stato attribuito con decorrenza 1° marzo 1998, lamentando la illegittimità del ritardo della Pubblica Amministrazione, che lo ha fortemente penalizzato. Rivendicando, quindi, il diritto al trattamento giuridico ed economico del personale del parastato a decorrere dall’1.5.1997 o, in subordine, dal 4 agosto 1997, data di assegnazione provvisoria al CONI.

Conclude per l’accoglimento del ricorso, con ogni statuizione in ordine alle spese ed onorari di giudizio.

Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio, concludendo per il rigetto del ricorso.

In prossimità della Pubblica udienza le parti hanno depositato memorie.

All’Udienza del 13 gennaio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Va, in via preliminare, dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alla pretesa, dedotta con il secondo motivo, volta al riconoscimento della VI qualifica funzionale per il periodo di permanenza nel Ruolo Unico Transitorio.

Il ricorrente, infatti, nella memoria depositata in prossimità della Pubblica udienza, ha dichiarato che lo stesso CONI ha riconosciuto al ricorrente la VI qualifica anche per il periodo di permanenza nel Ruolo Unico Transitorio.

Invero, con delibera n. 190 del 22 febbraio 2001, il CONI ha riconosciuto l’anzianità di servizio in detta qualifica dalla data di iscrizione nel R.U.T., vale a dire dall’8 luglio 1996 anziché dal 30 aprile 1997, come era stato disposto nella impugnata delibera della Giunta Esecutiva del CONI n. 274 del 27.2.1998.

Le differenze stipendiali tra la V e la VI qualifica funzionale, per il periodo 8.7.199628.2.1998, sono state poi corrisposte dal Ministero delle Politiche Agricole in data 12 ottobre 1998.

Questo Tribunale si è più volte pronunciato sulla vicenda in esame, sicché per quanto rileva nella specie, è sufficiente richiamare la giurisprudenza della Sezione.

Tuttavia, prima di passare ad esaminare compiutamente le censure proposte, è opportuno ripercorrere rapidamente la vicenda che ha portato all’assunzione del personale della Federconsorzi presso la pubblica amministrazione.

A seguito della grave crisi degli anni "80 che aveva comportato il collocamento in cassa integrazione guadagni straordinaria del personale della Federconsorzi, il legislatore si è preoccupato di provvedere al salvataggio occupazionale dei dipendenti privati in cassa integrazione.

Originariamente, infatti, sotto il regime della legge n. 460 del 1992, il personale proveniente dalla Federconsorzi poteva accedere solo alle qualifiche funzionali ed ai profili professionali per cui è richiesto un titolo di studio pari o inferiore al diploma di scuola media superiore, senza prendere in considerazione né l’eventualità che detto personale possedesse un titolo di studio superiore, né che possedesse qualifiche superiori a quelle per le quali è prescritto il possesso del diploma di scuola media superiore.

L’obiettivo del salvataggio dal licenziamento del personale in cassa integrazione guadagni è stato perseguito mediante l’assunzione alle dipendenze dello Stato ( Legge n. 460 del 1992 e successivamente d.l. 23.10.1996, n. 552, convertito dalla legge n. 642 del 1996, che ha previsto che l’assunzione di detto personale presso le Amministrazioni pubbliche ed il relativo inquadramento sarebbe stato disposto sulla base di una tabella di equiparazione, adottata con D.P.C.M. 15.3.1997, contemperando, quindi, l’interesse dei lavoratori al mantenimento del posto di lavoro, con il pubblico interesse ad assumere il personale secondo le effettive esigenze di organico ed in base alle disponibilità di bilancio.

Come ha avuto modo di chiarire la giurisprudenza, occupatasi della questione relativa all’inquadramento degli ex dipendenti della Federconsorzi transitati nei ruoli statali per effetto della citata legge n. 460/92, "il legislatore si è preoccupato di siffatto salvataggio senza garantire la piena salvaguardia della professionalità acquisita e del trattamento economico in godimento" (così testualmente C.d.S. Sez. IV 14/1/99 n. 24).

Con il D.L. 23/10/96 n. 552, convertito in Legge 20/12/96 n. 642, è stato possibile provvedere all’inquadramento del personale già dipendente della Federconsorzi.

Con il D.P.C.M. attuativo della disposizione dell’art. 5 della Legge n. 642/96, sono state stabilite le tabelle di equiparazione e, in base al comma 3 dello stesso art. 5, l’idoneità a svolgere mansioni proprie delle qualifiche e profili derivanti dalle equiparazioni di cui al comma 2 dello stesso art. 5, è accertata mediante prova pratica o colloquio.

Con successivo decreto del 28 novembre 1997 il Ministero delle Politiche Agricole, preso atto dei lavori della Commissione istituita per le prove di idoneità del personale interessato, ha disposto l’assegnazione del ricorrente in via definitiva al CONI.

Con il primo motivo il ricorrente lamenta che i provvedimenti impugnati non avrebbero tenuto conto della professionalità propria del livello "B" dallo stesso posseduto, dando rilievo al titolo di studio posseduto, con violazione dell’art. 5, comma 2, d.l. n. 552 del 1996, conv. in legge n. 642 del 1996, che non conterrebbe alcun riferimento al titolo di studio quale parametro determinativo della nuova qualifica da attribuire.

La giurisprudenza ha ripetutamente affermato in proposito che legittimamente la tabella di equiparazione contenuta nel DPCM 15 marzo 1997 ha fatto riferimento al titolo di studio posseduto, posto che tutta la normativa di ricollocamento dei lavoratori esuberanti nelle amministrazioni pubbliche fa riferimento, per l’ammissibilità delle nuove assunzioni, ai requisiti richiesti per l’accesso ai pubblici impieghi.

La giurisprudenza, occupatasi della questione relativa all’inquadramento degli ex dipendenti della Federconsorzi transitati nei ruoli statali per effetto della citata legge n. 460/92, ha altresì chiarito che "il legislatore si è preoccupato di siffatto salvataggio senza garantire la piena salvaguardia della professionalità acquisita e del trattamento economico in godimento" (così testualmente C.d.S. Sez. IV 14/1/99 n. 24).

Con il D.L. 23/10/96 n. 552, convertito in Legge 20/12/96 n. 642, è stato possibile provvedere all’inquadramento del personale già dipendente della Federconsorzi anche nelle qualifiche superiori alla VI, non essendovi più la precedente norma di sbarramento.

Con il D.P.C.M. attuativo della disposizione dell’art. 5 della Legge n. 642/96, sono state stabilite le tabelle di equiparazione e, in base al comma 3 dello stesso art. 5, l’idoneità a svolgere mansioni proprie delle qualifiche e profili derivanti dalle equiparazioni di cui al comma 2 dello stesso art. 5, è accertata mediante prova pratica o colloquio, sicché il ricorrente, provenendo dal livello"B" è stato inquadrato nella VI qualifica funzionale, con il trattamento economico corrispondente all’iniziale delle qualifiche di inquadramento.

Ne consegue che la pretesa diretta ad ottenere un diverso e migliore inquadramento si appalesa infondata, specie se si considera che l’inquadramento è stato disposto a seguito di precisa istruttoria, non essendo stato effettuato semplicemente mediante l’automatica trasposizione orizzontale tra la posizione posseduta nel vecchio ordinamento e quella spettante presso lo Stato.

Né sussiste la denunciata disparità di trattamento, poiché si tratta di applicazione di disposizioni diverse da quella in esame adottate con riferimento a personale di altro Ente a partecipazione statale e, quindi di soggetti pubblici, mentre la Federconsorzi è soggetto di diritto privato, sicché sono situazioni incomparabili.

Ne consegue l’infondatezza del primo motivo di ricorso.

Il ricorrente, con il terzo motivo di ricorso, rivendica il diritto ai fini del trattamento giuridico ed economico dell’anzianità maturata presso la Federconsorzi, deducendo, in subordine, la illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1, della legge n. 642 del 1996 per violazione degli artt. 3 e 97 Cost. in relazione all’art. 2 d.l. m. 240 del 1995 per la determinazione del trattamento retributivo del personale proveniente dall’Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta.

Osserva il Collegio che, come già affermato in casi analoghi, il passaggio alle dipendenze della P.A. non è avvenuto, infatti, mediante una successione tra enti del rapporto di lavoro, bensì a seguito della risoluzione del precedente rapporto e della successiva assunzione presso lo Stato, con l’instaurazione ex novo di un distinto rapporto di lavoro (cfr. T.A.R. Lazio Sez. III Ter 24/10/96 n. 1980; C.d.S. Sez. IV 14/1/99 n. 24; C.d.S. Sez. VI 22/6/99 n. 846), ne consegue che la riassunzione presuppone l’estinzione del precedente rapporto di impiego e la costituzione del nuovo rapporto, completamente indipendente dal primo, e non comporta, quindi, il riconoscimento della pregressa anzianità giuridica ed economica.

Occorre, infatti, considerare che, in mancanza di una specifica norma che lo preveda, non esiste nel nostro ordinamento un principio secondo cui il dipendente pubblico licenziato e successivamente riassunto da altra amministrazione debba conservare l’anzianità maturata.

Anche la Corte Costituzionale, investita della questione relativa al trattamento economico e giuridico del personale della soppressa Agenzia per la Promozione dello Sviluppo nel Mezzogiorno – per il quale il legislatore ha pure previsto una disciplina di favore -, con sentenza n. 219/98, ha chiarito che nel caso di riassunzione, rientra nella discrezionalità del legislatore riconoscere o meno, presso l’Ente di destinazione, il servizio prestato presso l’Amministrazione di provenienza, specificando che il divieto di reformatio in peius del trattamento economico del pubblico dipendente non è costituzionalmente garantito, ed anzi risulta condizionato dall’entità delle risorse disponibili.

Nel caso di specie, poi, il legislatore ha provveduto a disciplinare specificatamente il passaggio del personale dipendente dalla Federconsorzi, sicché, in presenza di una normativa speciale, non può essere invocata la disciplina generale.

Alla luce delle superiori argomentazioni è infondata l’eccezione di incostituzionalità della norma in argomento con riferimento a quanto previsto dall’art. 2 del d.l. n, 240 del 1996, che ha disciplinato il trasferimento alla Pubblica amministrazione del personale dell’Ente Nazionale per la Cellulosa e la Carta, poiché quest’ultimo era un Ente pubblico non economico inserito tra gli enti del parastato di cui alla legge n. 70 del 1975, sicché si è trattato di una successione tra enti (Cons. Stato, Sez. VI, n. 846 del 1999).

Infine, con l’ultimo motivo il ricorrente assume che ai sensi dell’art. 5 del d.l. n. 552 del 1996 la data di assunzione presso il CONI avrebbe dovuto essere il 30 aprile 1997, potendo così godere del trattamento giuridico ed economico spettante al parastato sin da quella data, mentre, al contrario, l’assegnazione definitiva è avvenuta soltanto con D.M. 28 novembre 1997 ed il trattamento economico del parastato gli è stato attribuito solo d al 1° marzo 1998. Il ritardo dell’Amministrazione avrebbe illegittimamente penalizzato il ricorrente.

Osserva il Collegio che il motivo si appalesa inammissibile, posto che il trattamento economico in godimento da parte del ricorrente nel periodo di permanenza nel R.U.T. presenta il medesimo valore stipendiale di quello attribuito dal CONI. Consegue che il ricorrente non ha subito alcuna penalizzazione dal ritardo delle operazioni attribuibile all’Amministrazione (cfr. nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 16.2.1998).

Tuttavia, il motivo è anche infondato.

Ed invero, l’art. 5 del d.l. n. 552 del 1996 disponeva espressamente che l’assegnazione del personale presso le Amministrazioni interessate doveva essere disposta con decreto del Ministro della Funzione Pubblica, che non poteva essere adottato se non dopo le operazioni della Commissione all’uopo nominata per la verifica dell’idoneità.

Il ricorrente è stato assegnato in via provvisoria prima presso la Presidenza del Consiglio dal 12.2.1997, poi presso il CONI con decorrenza 4 agosto 1997, mentre l’assegnazione definitiva presso tale ultimo Ente è avvenuta con decreto del Ministro per la Funzione Pubblica del 28 novembre 1998 (ricevuto dal CONI il 17 gennaio 1998) e, con riferimento alla decorrenza giuridica dell’inquadramento, essa doveva essere fissata alla data stabilita dal citato art. 5 della legge n. 642 del 1996 del 30 aprile 1997, quale termine per le operazioni di equiparazione e di esame di idoneità ai fini dell’assegnazione alle Amministrazioni richiedenti del personale in argomento; mentre in relazione alla decorrenza economica, questa non poteva che decorrere dalla data di assunzione in servizio presso la nuova Amministrazione, trattandosi comunque del medesimo valore stipendiale già in godimento (cfr. nota Presidenza Consiglio Ministri del 16.2.1998).

Correttamente, quindi, il CONI con delibera n. 274 del 27 febbraio 1998 ha disposto l’inquadramento del ricorrente nel proprio ruolo, stabilendo il trattamento economico con decorrenza 1° marzo 1998.

Giova precisare che sino a tutto il mese di febbraio 1998 i dipendenti assegnati al CONI hanno percepito il trattamento economico dal Ministero delle Politiche Agricole e che detto trattamento, come è stato chiarito, era identico a quello del personale del CONI.

Per le argomentazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.

In considerazione del tempo decorso per la definizione della vertenza, può disporsi la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto da Giovanni Zenari, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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