T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 17-02-2011, n. 1506 Contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 3 settembre 2009 e depositato il successivo 11 settembre, la A. s.r.l. impugna gli atti indicati in epigrafe e ne chiede l’annullamento.

Riferisce in fatto di aver partecipato alla gara a procedura aperta, suddivisa in 33 lotti, per l’affidamento per il periodo di tre anni della fornitura di dispositivi medici diagnostici ed accessori di laboratorio. In particolare, ha presentato la propria offerta relativamente al lotto n. 6.

Il criterio di aggiudicazione era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base di parametri di valutazione indicati al punto 8 del Capitolato tecnico. La ricorrente si è collocata seconda in graduatoria, con il punteggio di 80,81, suddiviso in punti 44 per la parte tecnica e punti 36,81 per la parte economica.

Riferisce che a seguito di accesso agli atti, ha potuto constatare gravi irregolarità nell’operato della Commissione. In particolare, dalla relazione allegata al verbale n. 15, ha rilevato che il RTI Beckman ha offerto un prodotto che non soddisfa una delle 18 "Caratteristiche obbligatorie" richieste ed elencate nel Capitolato tecnico relativamente al lotto n. 6 – Area Siero.

Sicché, a fronte di un prodotto privo di una delle caratteristiche tecniche che il Capitolato definisce "obbligatoria", l’offerta è carente di uno dei requisiti richiesti, con la conseguenza che il RTI controinteressato avrebbe dovuto essere escluso.

A sostegno delle proprie ragioni deduce:

1. violazione e falsa applicazione della lex specialis; difetto di istruttoria; violazione della par condicio.

Assume la ricorrente che a fronte di un prodotto non rispondente alle caratteristiche obbligatorie di cui al Capitolato tecnico, il Raggruppamento controinteressato avrebbe dovuto essere escluso dalla gara.

Aggiunge che non avendo escluso il predetto Raggruppamento, la S.A. ha violato il principio della par condicio.

Conclude per l’accoglimento del ricorso, con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese ed onorari di giudizio.

Si è costituita l’Azienda USL Roma/E, la quale eccepisce, preliminarmente, il difetto di legittimazione della Società ricorrente e, nel merito, conclude per il rigetto del ricorso.

Anche il Raggruppamento controinteressato si è costituito in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.

All’Udienza del 9 febbraio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Come esposto in narrativa, oggetto del presente ricorso sono gli atti della gara, indetta dalla ASL Roma/E, volta alla fornitura di dispositivi medici diagnostici ed accessori di laboratorio, suddivisa in 33 lotti.

Va disattesa l’eccezione dell’Amministrazione resistente relativa alla carenza di legittimazione della ricorrente A. S.r.l., in quanto soggetto diverso dall’operatore economico che aveva partecipato alla procedura di cui è causa.

Invero, come sostenuto dalla medesima ricorrente, la procedura di cui è causa risale all’anno 2005 e l’offerta è stata presentata dalla A. S.p.a.. Nel 2007, tuttavia, la A. S.p.a. ha mutato la forma societaria e si è trasformata in A. S.r.l., conservando la medesima sede, la partita IVA ed il numero di iscrizione (cfr. visura camerale depositata in atti).

Consegue che, secondo la disposizione del codice civile di cui all’art. 2498 "La società acquista personalità giuridica con l’iscrizione nel registro delle imprese e conserva i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione". Pertanto, in ragione del principio di continuità dei rapporti giuridici prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell’ente che ha effettuato la trasformazione.

Il ricorso, tuttavia, non merita accoglimento.

La ricorrente prospetta la illegittimità dell’aggiudicazione effettuata in favore del Raggruppamento controinteressato in ragione della difformità dell’offerta da questi presentata rispetto alle caratteristiche obbligatorie previste dal Capitolato tecnico.

Giova precisare che il Capitolato tecnico nell’elencare le caratteristiche obbligatorie del Lotto n. 6 Area Siero, specifica che "Le offerte dovranno coprire almeno il settantacinque percento (75%) della tipologia di parametri richiesti". Segue poi l’elencazione delle "Caratteristiche obbligatorie".

Emerge chiaramente dalla prescrizione testé riportata che il Capitolato richiedeva che le offerte rispondessero ai parametri richiesti quanto meno per il settantacinque per cento, vale a dire che fossero in grado di soddisfare almeno il settantacinque per cento del tipo di esami richiesti per il periodo indicato.

L’offerta presentata dal Raggruppamento controinteresato è costituita dalla fornitura di strumentazione in grado di coprire, quanto al Presidio di Santo Spirito, il 99% della tipologia di test richiesti; per il Presidio di P.O.I. della Vittoria la strumentazione è in grado di effettuare il 99% dei test richiesti e, infine, per quanto concerne il Presidio di S. Zaccaria Papa, la strumentazione offerta copre il 96% dei test richiesti dal Capitolato speciale.

Orbene, senza considerare lo strumento Mini Vidas, non valutato dalla Commissione, e la tipologia dei test che lo stesso può effettuare, appare evidente che la strumentazione offerta dal RTI aggiudicatario risponde ai requisiti richiesti dalle prescrizioni del Capitolato tecnico, posto che per ogni Presidio è garantita l’esecuzione di una tipologia di test superiore alla soglia minima richiesta.

L’offerta del Raggruppamento aggiudicatario risponde anche alla caratteristica obbligatoria di cui al Capitolato speciale relativa alla "cadenza analitica per parametri di immonometria maggiore o eguale a 90 test/ora (inteso per singola strumentazione)" (punto 2 delle caratteristiche obbligatorie).

Invero, la specifica prescrizione, riportando tra parentesi la precisazione che la cadenza analitica va valutata per "singola strumentazione", indica che il requisito deve essere separatamente posseduto da ogni strumentazione offerta.

Nel caso di specie, la Commissione ha rilevato che nell’ambito dell’offerta del Raggruppamento Bechman Coulter, soltanto la strumentazione MiniVidas non rispondeva al requisito n. 2 ed apponeva la dicitura: "Mini Vidas non valutato per non rispondenza alla capacità analitica richiesta", con la conseguenza dell’ammissibilità dell’offerta, ancorché ridotta, essendo le altre strumentazioni offerte conformi alle caratteristiche obbligatorie richieste dal Capitolato tecnico, che appaiono in grado di coprire almeno il 75% della tipologia di parametri richiesti.

In conclusione, dal combinato disposto delle prescrizioni sopra riportate, può ragionevolmente affermarsi che l’offerta dell’aggiudicataria è ammissibile e valutabile anche senza l’apparecchiatura Mini Vidas, non rispondente al requisito minimo n. 2.

Per le argomentazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.

In considerazione della particolarità della fattispecie all’esame, può disporsi la compensazione delle spese di giudizio tra le parti in causa.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto dalla A. S.r.l., lo respinge.

Compensa tra le parti le spese e gli onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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