T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 17-02-2011, n. 307

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

l verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. 1. Con il ricorso introduttivo si impugnano i dinieghi in epigrafe, opposti dal Comune di Verdello all’installazione di complessivi tre cartelli pubblicitari.

2. Con Ordinanza 7.1.2009, n. 10, questa Sezione staccata accoglieva per riesame la domanda cautelare – formulata dalla Soc. ricorrente – ritenendo "che l’A.C. intimata – previa diretta acquisizione, senza alcun ulteriore indugio del parere o nulla osta dell’A.P. di Bergamo – debba ripronunciarsi sulle istanze, previo contraddittorio tecnico in loco con verificazione, tenendo conto delle argomentazioni dedotte dalla Soc. ricorrente nell’ambito del ricorso in relazione a ciascun dei tre censurati dinieghi"; e assegnava il termine di 40 giorni per l’effettuazione del disposto riesame.

3. In data 27 ottobre 2010, la Società ricorrente produceva l’autorizzazione, rilasciata dal Sindaco di Verdello il 23 agosto 2010, per l’installazione dei 3 cartelli pubblicitari richiesti, nonché contestuale "dichiarazione di cessazione della materia del contendere", insistendo, altresì, per la rifusione delle spese di lite; in calce alla medesima dichiarazione il procuratore costituito ne chiedeva, inoltre, la distrazione in proprio favore, ai sensi dell’art. 93 c.p.c.

Le anzidette conclusioni erano ribadite dalla ricorrente con memoria depositata il 23 dicembre 2010.

4. A sua volta, con memoria dimessa il 17 dicembre 2010, il Comune si è associato all’anzidetta domanda di declaratoria di cessazione della materia del contendere, opponendosi tuttavia alla condanna alle spese a proprio carico.

Come più ampiamente illustrato nella successiva memoria di replica del 30 dicembre 2010, il Comune sostiene, infatti, che:

– il rilascio delle autorizzazioni era subordinato ai preventivi nullaosta dell’ente proprietario della strada, così come motivato anche negli impugnati dinieghi;

– secondo l’ordine procedurale stabilito dalla Provincia di Bergamo, le richiesta di nullaosta dovevano essere presentate dall’intestatario del manufatto;

– solo dopo siffatta presentazione da parte della Società ricorrente e l’acquisizione dei pareri positivi dell’Ente proprietario, il Comune ha potuto completare la propria istruttoria e procedere al rilascio dei titoli richiesti.

5. Indi, il ricorso passava in decisione all’odierna pubblica udienza.

6. Ciò premesso, il Collegio – preso atto delle convergenti difese sul punto delle parti in causa e della portata realmente satisfattiva dell’interesse dedotto in causa dalla Società ricorrente, rivestita dalla citata autorizzazione 23 agosto 2010 – ravvisa i presupposti per procedere alla declaratoria di cessazione della materia del contendere.

7. Quanto alle spese di lite, risulta dirimente la circostanza, rappresentata dalla difesa del Comune, che il predetto Ente si sia potuto determinare in senso favorevole alla Società ricorrente solo dopo che questa aveva presentato domanda di nulla osta all’Amministrazione provinciale di Bergamoproprietaria della strada e dopo che tale indispensabile e positivo parere endoprocedimentale era stato acquisito: invero, il fatto che siffatto, necessario segmento procedimentale si sia potuto e dovuto compiere solo successivamente alla proposizione del ricorso vale ad escludere che ab origine la pretesa di cui è causa potesse essere integralmente accolta, con conseguente refluenza in punto di spese.

Le quali non possono, pertanto, essere accollate all’Amministrazione resistente, come di regola in caso di effettiva cessazione della materia del contendere, dovendo, viceversa, essere sopportate da ciascuna parte per quanto di rispettiva competenza, stante il concorso di entrambe nelle vicende che hanno determinato l’instaurazione del giudizio prima e la sua stessa soluzione poi.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, DICHIARA, in relazione allo stesso, cessata la materia del contendere ex art. 34, comma 5 c.p.a.

Spese integralmente compensate tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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