T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 17-02-2011, n. 305

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con il ricorso introduttivo si impugnano i dinieghi in epigrafe, opposti dal Comune di Villa di Tirano all’installazione di complessivi ventitre cartelli pubblicitari.

2. Con Ordinanza 13.9.2007, n. 701, questa Sezione staccata accoglieva la domanda cautelare – formulata dalla Soc. ricorrente – motivando, tra l’altro "che la valutazione di compatibilità paesaggistica appare formulata in maniera apodittica invocando la disposizione del PTCP che inibisce ogni tipo di attività edilizia, entro la quale peraltro non può meccanicamente ricomprendersi l’istallazione di cartelli pubblicitari".

3. Con successiva Ordinanza 18.2.2008, n. 169, questa Sezione accoglieva, altresì, la domanda di esecuzione proposta dalla medesima Società, dichiarando "l’obbligo dell’amministrazione di riesaminare la vicenda alla luce dei dettami dell’ordinanza cautelare n. 701/2007".

4. Dopodiché, in data 12 febbraio 2008 il Comune rilasciava – facendo riferimento alle menzionate pronunzie cautelari di questo TAR – le autorizzazioni richieste dalla Società ricorrente.

5. Questa, con memorie 27 ottobre 2010 e 23 dicembre 2010 prospettava l’intervenuta cessazione della materia del contendere, insisteva per la rifusione delle spese, mentre il procuratore costituito ne chiedeva la distrazione ai sensi dell’art. 93 c.p.c (memoria 25.10.2010).

6. Indi, il ricorso passava in decisione all’odierna pubblica udienza.

7. Ciò premesso, il Collegio ritiene di uniformarsi ad un proprio precedente reso in fattispecie analoga (cfr. 14 settembre 2010, n. 3546) e con cui la Sezione è pervenuta alle seguenti conclusioni:

a) di non ravvisare, nella specie, i presupposti per la declaratoria della cessazione della materia del contendere, chiesta dalla Soc. ricorrente,"in quanto il nuovo provvedimento (alla stessa favorevole) adottato dal Comune non è frutto di una autonoma rideterminazione in autotutela da parte di quest’ultimo, bensì pone a fondamento di tale ritorno deliberativo unicamente la espressa presa d’atto della (seconda) pronuncia cautelare di questo Giudice e, dunque, non può che essere qualificato quale atto di esecuzione di tale pronuncia giudiziale.";

b) di considerare, invece, la circostanza sopravvenuta del rilascio dell’autorizzazione come idonea a determinare l’improcedibilità del ricorso, stante l’obiettivo venir meno dell’interesse alla coltivazione dell’impugnativa dei dinieghi originari, desumibile dalle richieste processuali della parte ricorrente;

c) quanto alle spese di lite, di fare ricorso – per la loro liquidazione – al criterio della soccombenza virtuale, dovendosi tener conto "che il Comune non si è immediatamente uniformato al dictum cautelare di questo Giudice, così gravando di ulteriori incombenze processuali tanto la controparte, quanto il giudizio";

d) di considerare nella specie agevolmente ricavabile detto criterio "dalle indicazioni contenute nelle Ordinanze cautelari, delle quali si è in precedenza dato conto" e dalle quali si desume il giudizio prognostico di attendibilità delle impugnative proposte;

e) di disporre la distrazione in favore del procuratore costituito, ai sensi dell’art. 93 cpc.

8. Alla stregua delle coordinate ermeneutiche che precedono e che risultano condivise in giurisprudenza (cfr. da ultimo T.A.R. Toscana, sez. II, 2 aprile 2010, n. 911; nonché Cons. Stato, 29 luglio 2005, ord. n. 3627; T.A.R. Campania Salerno, sez. I, 10 luglio 2007, n. 837), occorre pertanto, nella presente controversia, pervenire alle seguenti statuizioni:

aa) il ricorso va dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse alla sua decisione;

bb) in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, le spese di lite vanno poste a carico del Comune intimato e, vista la nota spese prodotta dalla difesa della ricorrente il 25 ottobre 2010, liquidate in complessivi Euro 6.319, 14 (euro seimilatrecentodiciannove/14), oltre IVA e CPA;

cc) vista, altresì, l’espressa richiesta del difensore della ricorrente, contestualmente avanzata sempre il 25 ottobre 2010, dell’anzidetta somma va disposta la distrazione in favore del procuratore costituito, ai sensi dell’art. 93 cpc.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Condanna il Comune di Villa di Tirano a corrispondere, a titolo di spese di lite, la somma di Euro 6.719, 14 (euro seimilatrecentodiciannove/14), oltre IVA e CPA, somma di cui dispone la distrazione in favore del procuratore costituito, ai sensi dell’art. 93 c.p.c.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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