T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 17-02-2011, n. 483 Vincoli

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La sig.ra L. – proprietaria di un terreno censito in catasto al foglio 5, mappale 1463 – impugna la deliberazione della Giunta Regionale dell’11 dicembre 2001, n. 7/7368 di approvazione del piano regolatore generale, nella parte in cui classifica l’area di sua proprietà "zona AS istruzione d’obbligo", la deliberazione del 27 dicembre 1999 n. 29 di adozione del piano e le deliberazioni n. 73 del 12 dicembre 2000 e n. 74 del 13 dicembre 2000 di approvazione delle controdeduzioni.

Queste le censure dedotte:

I. violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 40, l. n. 1150/1942, dell’art. 2, l. n. 1187/1968 in relazione all’art. 42, c. 3 Cost.; violazione dei principi generali in tema di imposizione di vincoli preordinati all’espropriazione;

II. violazione e falsa applicazione dell’art. 3, l. n. 241/1990; eccesso di potere per illogicità, difetto di istruttoria, dei presupposti e della motivazione;

III. violazione e falsa applicazione dell’art. 41 quinquies, l. n. 1150/1942 e dell’art. 22, l. reg. Lombardia n. 51/1975; eccesso di potere per violazione dei principi generali in tema di correttezza ed imparzialità dell’azione amministrativa, illogicità, contraddittorietà, difetto assoluto dei presupposti e della motivazione;

IV. eccesso di potere per illogicità, difetto di motivazione, sviamento.

Con ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente impugna la deliberazione n. 48 del 29.11.2002, recante "assestamento e variazione del bilancio di previsione 2002 alla relazione revisionale e programmatica al bilancio pluriennale", nella parte in cui avrebbe stanziato a favore della sig.ra L., quale indennità per la reiterazione del vincolo espropriativo, la somma di 10.000 euro, e le note prot. n. 21766 del 10.11.2002 e prot. n. 2717 dell’11.2.2003.

Queste le doglianze proposte:

I. violazione e falsa applicazione degli artt. 151, 153, 162, 164, 165 e 175, d.lgs. n. 267/2000, dell’art. 2, c. 6, d.P.R. n. 194/1996 e dei principi generali in tema di contabilità; eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto dei presupposti, sviamento;

II. violazione e falsa applicazione degli artt. 7 – 10, l. n. 241/1990; eccesso di potere per difetto di motivazione, di istruttoria e contraddittorietà;

III. violazione e falsa applicazione dell’art. 10, l. n. 1150/1942, dell’art. 27, l. reg. Lombardia n. 51/1975; eccesso di potere per difetto dei presupposti e di motivazione;

IV. violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di reiterazione dei vincoli espropriativi; eccesso di potere per contrasto con ordine del giudice, sviamento e disparità di trattamento.

Si è costituito in giudizio il Comune di Lomazzo, deducendo l’infondatezza nel merito delle censure dedotte.

All’udienza del 2 dicembre 2010, il ricorso è stato ritenuto per la decisione.

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta l’illegittimità dei provvedimenti impugnati in quanto con essi sarebbe stata disposta la reiterazione, sull’area di sua proprietà, di un vincolo, espropriativo, a "zona AS istruzione d’obbligo", senza la previsione di alcun indennizzo.

Il motivo è infondato.

L’amministrazione ha inserito l’area in questione tra le zone pubbliche di interesse generale e, in particolare, tra le zone per l’istruzione dell’obbligo (AS), destinate ad asili nido, scuole materne, scuole dell’obbligo.

Le aree inserite in zona AS, ai sensi dell’art. 39 delle n.t.a., "sono di proprietà pubblica o preordinate alla acquisizione o esproprio da parte del Comune o degli enti istituzionalmente competenti; è consentita anche l’attuazione da parte dei proprietari delle aree (…). La realizzazione e la gestione di tali attrezzature spettano al Comune, ovvero agli enti per le opere di loro competenza, o a soggetti privati proprietari dell’area o individuati dal Comune, con concessione a questi ultimi dell’area in diritto di superficie o con trasferimento in proprietà con apposita convenzione solo ove l’area non sia pervenuta al Comune a mezzo di esproprio".

Il Collegio ritiene – conformemente all’orientamento giurisprudenziale maggioritario – che tale destinazione abbia natura conformativa e non espropriativa (cfr. T.A.R. Liguria Genova, sez. I, 22 febbraio 2010, n. 663; T.A.R. Puglia Bari, sez. III, 26 febbraio 2009, n. 403; sez. II, 21 ottobre 2002, n. 4632; 27 febbraio 2002, n. 1133).

Anche la Corte di Cassazione, nell’affermare il carattere non edificabile della destinazione ad edilizia scolastica, ha sostenuto che essa ha "l’effetto di configurare un tipico vincolo conformativo, come destinazione ad un servizio che trascende le necessità di zone circoscritte, ed è concepibile solo nella complessiva sistemazione del territorio, nel quadro della ripartizione zonale in base a criteri generali ed astratti" (cfr., da ultimo, Cass.civ., sez. I, 26 maggio 2010, n. 12862).

La destinazione a zone per l’istruzione dell’obbligo, impressa all’area della ricorrente, non comporta, quindi, l’imposizione di un vincolo espropriativo, ma solo conformativo, conseguente alla zonizzazione effettuata dallo strumento urbanistico per definire i caratteri generali dell’edificabilità in ciascuna delle zone in cui è suddiviso il territorio comunale, ponendo limitazioni in funzione dell’interesse pubblico generale (cfr. Cons. St., IV, 19 febbraio 2007, n. 870).

A sostegno di tale conclusione milita inoltre, la previsione di cui all’art. 39 delle n.t.a. che consente la realizzazione delle scuole anche su iniziativa dei privati proprietari delle aree (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 17 dicembre 2003, n. 8290; sez. V, 18 dicembre 2002 n. 7037).

Né la circostanza che la variante al p.r.g. non avrebbe previsto uno standard per edilizia scolastica maggiore rispetto a quello minimo previsto dalla legge pone, di per sé, un limite alla realizzabilità della destinazione per iniziativa del privato, in alternativa all’ente pubblico.

La ricorrente non ha, poi, in alcun modo, provato le ragioni della asserita irrealizzabilità dell’intervento da parte del privato: la circostanza che l’area sia limitrofa ad un polo scolastico già esistente, di proprietà pubblica, non esclude, invero la possibilità per il privato di avvalersi della prerogativa prevista dall’art. 39 delle n.t.a.

Non trattandosi di un vincolo espropriativo, la conferma della destinazione a zona per l’istruzione dell’obbligo non necessitava, quindi di una particolare motivazionale.

In sede di esame dell’osservazione presentata dalla sig.ra L., la p.a. ha, comunque, affermato di respingere la richiesta di stralciare il mappale di sua proprietà dall’area destinata a standard, sia dal p.r.g. vigente che da quello adottato, in ragione del fatto che "il piano e le programmazioni pubbliche prevedono quest’area come il naturale sviluppo del limitrofo polo scolastico".

Evidenziando l’esigenza di assicurare una destinazione omogenea al comparto (l’area di proprietà della ricorrente, che ha un estensione di poco più di 1.500 metri quadri, si inserisce, difatti, in una zona, di circa 16.000 metri quadri, interamente di proprietà dell’amministrazione comunale, destinata a polo scolastico), l’amministrazione comunale ha adeguatamente dato conto delle ragioni di interesse pubblico sottese alla scelta effettuata.

In considerazione dello stato dei luoghi, la motivazione addotta è sufficiente a sorreggere la decisione di confermare la destinazione dell’area a zona per l’istruzione dell’obbligo, e ciò anche nell’ipotesi di un sovradimensionamento degli standard (circostanza, comunque, smentita dalla stessa ricorrente che, a pagina 20 del ricorso, ammette che "nella variante al p.r.g. non risulta previsto uno standard per edilizia scolastica maggiore rispetto a quanto stabilito con il p.r.g. esistente e pari a 4,6 mq/ab, dunque di fatto coincidente con quello minimo di legge").

Con ricorso per motivi aggiunti la ricorrente impugna la deliberazione n. 48 del 29.11.2002, recante "assestamento e variazione del bilancio di previsione 2002 alla relazione revisionale e programmatica al bilancio pluriennale, nella parte in cui avrebbe stanziato – in esecuzione dell’ordinanza di questo Tar n. 528/2002 – a favore della sig.ra L., quale indennità per la reiterazione del vincolo espropriativo, la somma di 10.000 euro, e le note prot. n. 21766 del 10.11.2002 e prot. n. 2717 dell’11.2.2003

Il ricorso è inammissibile non avendo la ricorrente alcun interesse ad impugnare tali atti perché non aventi natura provvedimentale e, comunque, privi di qualsiasi lesività.

Per le ragioni esposte, il ricorso è in parte infondato ed in parte inammissibile.

Sussistono, nondimeno, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge ed in parte lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *