Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 16-11-2010) 22-02-2011, n. 6840 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza del 10 agosto 2010 il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del riesame, ha confermato l’ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Catania del 29 luglio 2010 con la quale è stato convalidato l’arresto in flagranza di C.G. ed è stata contestualmente applicata, nei suoi confronti, la misura della custodia in carcere, in relazione al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73.

Il provvedimento impugnato è stato motivato considerando la gravità del fatto desumibile dalla quantità di sostanza stupefacente detenuta per lo spaccio e dalla verosimile abitualità dell’attività di spaccio stesso. Quanto alla inidoneità della misura degli arresti domiciliari, è stato considerato che nel proprio domicilio il C. deteneva la droga e coltivava anche alcune piantine di marijuana.

Il C. ed il suo difensore propongono distinti ma analoghi ricorsi avverso tale provvedimento lamentando, con il primo motivo, erronea applicazione dell’art. 275 c.p.p., commi 1 e 2.

In particolare si lamenta l’erroneità nella valutazione sull’inidoneità della diversa e meno afflittiva misura degli arresti domiciliari, che consisterebbe in una sostanziale anticipazione del giudizio.

Con secondo motivo si deduce erronea applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7 non essendo stata ritenuta applicabile tale attenuante all’imputato che avrebbe reso dichiarazioni precise su tutto quanto a propria conoscenza, e la giurisprudenza della Suprema Corte ha affermato che l’effetto di tali dichiarazioni, ai fini del riconoscimento dell’attenuante in parola, non deve consistere necessariamente nella sottrazione di rilevanti risorse per la commissione di delitti, peraltro impossibile in casi di traffici modesti di sostanza stupefacente.

Con terzo motivo si deduce mancanza di motivazione circa l’irrilevanza della documentazione prodotta relativa alla giustificazione del possesso di denaro da parte dell’imputato.
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale, inammissibile.

Il primo motivo, relativo alvidoneità della meno afflittiva misura degli arresti domiciliari, è manifestamente infondato in quanto entrambi i giudici di merito hanno motivato l’inidoneità della misura richiesta con la coltivazione di piantine di marijuana all’interno dell’abitazione dell’imputato ove sono stati trovati strumenti utilizzati per lo spaccio, a conferma che proprio nella propria abitazione il C. preparava e svolgeva l’attività criminosa in questione.

Anche il secondo motivo relativo all’attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7, è manifestamente infondato avendo il Tribunale territoriale dettagliatamente descritto il comportamento collaborativo dell’imputato valutando, con giudizio logico e considerazioni congrue e logiche che sfuggono ad ogni censura di legittimità, l’astrattezza e genericità delle indicazioni fornite dal C., in difformità dalla concretezza e specificità richieste dalla norma invocata.

Riguardo al terzo motivo, relativo all’omesso esame di documentazione intesa a provare la provenienza lecita del denaro trovato in possesso dell’attuale ricorrente, va considerata la sua irrilevanza in quanto il provvedimento impugnato è stato motivato ampiamente sulla base di altri elementi che non sarebbero comunque in alcun modo sviliti dalla documentazione richiesta.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in Euro 1.000,00, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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