T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 17-02-2011, n. 481 Deliberazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L’associazione Legambiente onlus, i sig.ri B.G., G.G.M., I.P., M.S. e R.M.G. – residenti nel Comune di Burago di Molgora e componenti del Comitato per la tutela del territorio del Comune di Burago di Molgora, costituito il 14.6.2006 – ed i signori, residenti nel Comune di Burago di Molgora, A.M., D.V., F. L.F., G.F., G.P., L.M., P.M.L., S.G., S.S. e V.E. impugnano le delibere del Consiglio Comunale n. 13 del 27 maggio 2008, n. 14 del 28 maggio 2008 e n. 15 del 29 maggio 2008, recanti controdeduzioni alle osservazioni e approvazione del piano di governo del territorio.

Questi i motivi dedotti:

– violazione e falsa applicazione della direttiva 2001/42/CE, d.lgs. n. 152/2006, d.lgs. n. 472008, d.g.r. 13.3.2007 n. VIII/351, d.g.r. 27.12.2007, n. VIII/6420, d.g.r. 18.4.2008 n. VIII/7110, eccesso di potere per carenza di istruttoria, contraddittorietà ed illogicità, difetto di motivazione;

– violazione della direttiva 2001/42/CE, della direttiva 2003/35/CE, d.lgs. n. 195/2005, convenzione di Aarhus del 25.6.1998, ratificata con l. n. 108/2001, artt. 3, 7 e 10, l. n. 241/1990; protocollo UNECE sulla valutazione ambientale strategica; eccesso di potere per carenza di istruttoria e motivazione.

L’amministrazione comunale intimata si è costituita in giudizio deducendo, oltre all’infondatezza nel merito, l’inammissibilità del ricorso:

– per difetto di legittimazione ad agire di Legambiente onlus,

– per difetto di legittimazione ad agire e di interesse del Comitato per la tutela del territorio del Comune di Burago di Molgora;

– per difetto di interesse ad agire dei singoli cittadini ricorrenti;

– per contrasto degli interessi dei ricorrenti e per mancata dimostrazione del nocumento che il piano di governo del territorio comporterebbe all’ambiente.

All’udienza del 2 dicembre 2010 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.

Con atto depositato in segreteria il 3 settembre 2009 e notificato all’amministrazione comunale resistente, il sig. M.A. ha dichiarato di rinunciare al ricorso; s’impone, pertanto, con riferimento allo stesso, la declaratoria dell’avvenuta rinunzia.

Il Collegio ritiene di poter tralasciare l’esame delle questioni di rito sollevate dall’amministrazione resistente, stante l’infondatezza nel merito del ricorso che va dunque respinto.

Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti lamentano l’illegittimità del piano di governo del territorio deducendo una pluralità di vizi attinenti al procedimento di valutazione ambientale strategica (violazione e falsa applicazione della direttiva 2001/42/CE, d.lgs. n. 152/2006, d.lgs. n. 472008, d.g.r. 13.3.2007 n. VIII/351, d.g.r. 27.12.2007, n. VIII/6420, d.g.r. 18.4.2008 n. VIII/7110, eccesso di potere per carenza di istruttoria, contraddittorietà ed illogicità, difetto di motivazione).

Le censure non possono trovare accoglimento.

Al momento dell’avvio del procedimento di adozione del p.g.t., il 30 giugno 2005, e dell’avvio del procedimento di valutazione ambientale strategica, il 14 dicembre 2006, la direttiva 2001/42/CE non era ancora stata recepita in Italia, ciò in quanto la procedura di v.a.s., prevista dal d.lgs. n. 152/2006, è entrata in vigore solo il 31 luglio 2007.

Le disposizioni invocate dai ricorrenti non sono dunque applicabili ratione temporis alla presente fattispecie.

Ai sensi dell’art. 52, c. 2 del d.lgs. n. 152/2006, invero, "i procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della parte seconda del presente decreto, nonché i procedimenti per i quali a tale data sia già stata formalmente presentata istanza introduttiva da parte dell’interessato, si concludono in conformità alle disposizioni ed alle attribuzioni di competenza in vigore all’epoca della presentazione di detta istanza".

La procedura di valutazione ambientale strategica in questione trova dunque la propria regola nell’art. 4, c. 4 della l. reg. Lombardia n. 12/2005, che disciplina il periodo transitorio prevedendo che, sino all’approvazione del provvedimento con cui la Giunta regionale detta gli adempimenti di disciplina (avvenuta con d.g.r. 27.12.2007, n. VIII/6420), "l’ente competente ad approvare il piano territoriale o il documento di piano, nonché i piani attuativi che comportino variante, ne valuta la sostenibilità ambientale secondo criteri evidenziati nel piano stesso".

Né la delibera della Giunta regionale del 27.12.2007, n. VIII/6420 può trovare applicazione perché entrata in vigore nelle more del procedimento di valutazione ambientale strategica, precisando la stessa che "i procedimenti di formazione e di approvazione di piani/programmi già avviati alla data di pubblicazione sul BURL della presente deliberazione si concludono in conformità alle disposizioni in vigore al momento dell’avvio del procedimento stesso, ovvero secondo le disposizioni di cui all’art. 4, comma 4 della l.r. 12/05".

Non può, poi, condividersi quanto affermato dai ricorrenti in ordine alla diretta applicabilità della direttiva 2001/42/CE: con riferimento ad essa, in più occasioni, la giurisprudenza ha difatti affermato che il principio secondo cui non possono considerarsi self executing le direttive comunitarie le quali, ancorché in modo dettagliato, introducono un nuovo istituto nell’ordinamento degli Stati membri, dovendo questo necessariamente essere recepito e disciplinato dal legislatore interno (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 14 aprile 2010, n. 2097; 28 maggio 2009, n. 3333).

Anche il secondo motivo di ricorso – con cui i ricorrenti lamentano che l’approvazione del p.g.t. sarebbe avvenuta in violazione delle norme in materia di partecipazione procedimentale alla valutazione ambientale strategica previste dalla direttiva 2001/42/CE, dalla direttiva 2003/35/CE, dal d.lgs. n. 195/2005, dalla convenzione di Aarhus del 25.6.1998, ratificata con l. n. 108/2001, dagli artt. 3, 7 e 10, l. n. 241/1990 e dal protocollo UNECE sulla valutazione ambientale strategica – è infondato.

Non può, invero, ritenersi che l’approvazione del p.g.t. sia avvenuta in violazione delle richiamate norme sulla partecipazione procedimentale (per quanto concerne la censura di violazione della direttiva 2001/42/CE si rinvia a quanto si è già affermato).

L’amministrazione ha, difatti, dato adeguata pubblicità agli avvisi di avvio del procedimento di approvazione del piano di governo del territorio e del procedimento di valutazione ambientale strategica (doc. nn. 1 e 2 depositati in giudizio dall’amministrazione), ha attuato una fase informativa delle parti economiche e sociali, ha convocato assemblee pubbliche nelle date del 10 febbraio 2006 (avente ad oggetto l’attuazione del p.r.g. vigente e le novità introdotte dalla l. reg. Lombardia n. 12/2005, nel corso della quale l’amministrazione ha invitato i cittadini a presentare suggerimenti e proposte) e del 27 marzo 2007 ed ha inviato alla cittadinanza opuscoli informativi (cfr. doc. nn. 4, 7, 8 e 14 dell’amministrazione).

Così operando, l’amministrazione ha sufficientemente informato i soggetti interessati sin dalla fase di avvio dei procedimenti decisionali ed ha consentito loro di partecipare al procedimento decisionale, come, d’altro canto, dimostra la circostanza che il Comitato per la tutela del territorio del Comune di Burago di Molgora ha partecipato attivamente all’iter procedimentale ed ha presentato memorie ed osservazioni (doc. n. 9 dell’amministrazione).

Non sono dunque state violate le norme che regolano la partecipazione al procedimento pianificatorio ed in materia di informazioni sui processi decisionali che hanno effetti significativi sull’ambiente.

Per le ragioni esposte il ricorso è dunque infondato e va pertanto respinto.

Sussistono, nondimeno, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Dà atto della rinuncia al ricorso da parte del sig. M.A..

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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