Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 16-11-2010) 22-02-2011, n. 6839 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza del 9 luglio 2010 il Tribunale di Milano in funzione di giudice del riesame ha confermato l’ordinanza con cui il G.I.P del medesimo Tribunale in data 11 giugno 2010 ha disposto la custodia cautelare in carcere di C.M. in ordine ai delitti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 6, art. 80, comma 2.

Il Tribunale territoriale, per quanto rileva in questo giudizio, ha motivato tale provvedimento considerando che i lamentati vizi del provvedimento di fermo e l’omessa trasmissione dei provvedimenti di fermo e convalida, non si riverberebbero sul provvedimento applicativo di una misura cautelare che si fonda su diversi presupposti.

Il C. propone ricorso avverso tale ordinanza lamentando, con il primo motivo, violazione dell’art. 267 c.p.p., comma 2 e art. 268 c.p.p., comma 3 in relazione all’art. 271 c.p.p., comma 1, ed in relazione all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). In particolare il ricorrente deduce che la richiesta di intercettazione telefonica, posta poi a fondamento del fermo, sarebbe viziata perchè incompleta, e non si tratterebbe di irregolarità della richiesta ma di una sua assoluta ed insanabile nullità, per cui anche la conseguente misura cautelare ne sarebbe viziata.

Il ricorrente lamenta poi violazione dell’art. 268 c.p.p. in relazione all’art. 271 c.p.p., comma 1 in relazione all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). In particolare si assume che le intercettazioni in questione sarebbero irregolari anche per l’assoluto difetto di motivazione riguardo alla loro esecuzione mediante impianti diversi da quelli installati presso la Procura della Repubblica.

Con terzo motivo si deduce violazione dell’art. 291 c.p.p., comma 1 in relazione all’art. 309 c.p.p., commi 5 e 10 con riferimento all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), e dell’art. 125 c.p.p., comma 3 in relazione all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), mancanza di motivazione. In particolare si deduce la mancanza di trasmissione di atti di indagine sostanziali costituiti dai provvedimenti di fermo e di convalida.
Motivi della decisione

Il ricorso non è fondato e va conseguentemente rigettato.

Riguardo al primo motivo di ricorso riguardante il dedotto difetto di richiesta dell’intercettazione telefonica, successivamente posta a fondamento del provvedimento impugnato, si richiama la giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, l’eventuale difetto di motivazione del decreto emesso in via d’urgenza dal P.M. è sanato con l’emissione del decreto di convalida da parte del G.I.P., che assorbe integralmente il provvedimento originario e rende utilizzabili i risultati delle operazioni di intercettazione, precludendo ogni discussione sulla sussistenza del requisito dell’urgenza (Cass. 16 luglio 2009 n. 35930, Cass. 16 marzo 2010 n. 16285; Cass. 24 agosto 2010 n. 32666). D’altra parte il ricorrente non indica gli atti che mancherebbero nella richiesta di intercettazione in questione, nè la loro rilevanza.

Per quanto concerne il secondo motivo di ricorso relativo all’utilizzo di apparecchiature non installate nei locali della Procura della Repubblica, lo stesso ricorrente da atto della precisazione contenuta all’inizio del verbale delle intercettazioni, secondo cui le operazioni vengono compiute a mezzo di idonee apparecchiature installate presso la Compagnia dei Carabinieri di Abbiategrasso collegate mediante sistema di remotizzazzione con le apparecchiature installate presso la sala ascolto della Procura della Repubblica, e tale remotizzazione, come esattamente indicato nella motivazione del provvedimento impugnato, consente l’utilizzabilità delle intercettazioni. Infatti condizione necessaria per l’utilizzabilità delle intercettazioni è che l’attività di registrazione – che, sulla base delle tecnologie attualmente in uso, consiste nella immissione dei dati captati in una memoria informatica centralizzata – avvenga nei locali della Procura della Repubblica mediante l’utilizzo di impianti ivi esistenti, mentre non rileva che negli stessi locali vengano successivamente svolte anche le ulteriori attività di ascolto, verbalizzazione ed eventuale riproduzione dei dati così registrati, che possono dunque essere eseguite "in remoto" presso gli uffici della polizia giudiziaria (Cass. SS.UU. 26 giugno 2008 n. 36359).

In merito al terzo motivo riguardante la mancata trasmissione del provvedimento di fermo al tribunale del riesame, va rilevato che il Tribunale del riesame ha dato corretta risposta al motivo di impugnazione proposto anche in quella sede, considerando che l’autorità procedente può legittimamente fare riferimento ad atti già trasmessi in altra occasione, e ben individuabili, rintracciabili e consultatali anche ad opera della difesa che conseguentemente non ha alcun pregiudizio dalla lamentata mancanza di materiale trasmissione contestuale.

Il ricorso va conseguentemente rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, sezione quarta penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell’istituto penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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