T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 17-02-2011, n. 478 Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 19 novembre 2010 e depositato il 30 novembre successivo, il ricorrente ha impugnato il provvedimento di rigetto della dichiarazione di emersione da lavoro irregolare, presentata dalla sig.ra M.L. in suo favore, emesso dalla Prefettura di Milano, Sportello Unico per l’Immigrazione in data 12 aprile 2010 e notificato in data 5 ottobre 2010.

Avverso il predetto provvedimento vengono dedotte le censure di violazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241 del 1990 per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo volto al rigetto dell’istanza.

La mancata comunicazione di avvio del procedimento avrebbe impedito al ricorrente di tutelare in sede procedimentale le sue ragioni, con la conseguente invalidità del provvedimento impugnato.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Alla Camera di consiglio del 28 gennaio 2011, fissata per la discussione dell’istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato, il Collegio, dopo aver dato avviso alle parti presenti alla discussione, anche della questione relativa all’inammissibilità del ricorso, ha ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza breve, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile per mancata notifica dello stesso ad almeno un controinteressato.

2. Come emerge dall’esame del fascicolo processuale, il gravame non è stato notificato né alla datrice di lavoro Sig.ra M.L. (che, tuttavia, in linea teorica potrebbe assumere anche la veste di soggetto cointeressato), né al soggetto che ha beneficiato quale collaboratore domestico della procedura di emersione al posto del ricorrente (sicuramente soggetto controinteressato). Va precisato che pur essendo il nominativo del beneficiario cancellato dall’atto impugnato, era onere della parte ricorrente attivarsi presso l’Amministrazione per ottenerne l’ostensione, oppure si doveva dimostrare in giudizio che non era stato possibile individuarlo nel termine per proporre il ricorso giurisdizionale e chiedere, di conseguenza, un termine per l’integrazione del contraddittorio. Ciò non risulta avvenuto.

2.1. Pertanto, non si può che far riferimento al comma 6 dell’art. 1 ter della legge n. 102 del 2009 nella parte in cui stabilisce che "la dichiarazione di cui al comma 2, lettera b) (ovvero del datore di lavoro), è limitata, per ciascun nucleo familiare, ad una unità per il lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare (…). La data della dichiarazione di cui al medesimo comma è quella indicata nella ricevuta di acquisizione al sistema informatico del Ministero dell’interno".

Di conseguenza, il ricorso avrebbe dovuto essere notificato, a pena di inammissibilità, ai soggetti indicati in precedenza – datore di lavoro e lavoratore beneficiario della procedura di emersione – che avrebbero ricevuto un sicuro pregiudizio (soprattutto il lavoratore) dall’eventuale accoglimento dello stesso (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 15 ottobre 2010, n. 6982).

3. Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

4. Le spese possono essere compensate in ragione della natura della controversia.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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