T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 17-02-2011, n. 477 Collocamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 29 ottobre 2010 e depositato il 18 novembre successivo, il ricorrente ha impugnato il provvedimento di rigetto dell’istanza n. PLC/L/N/2009/100695, formulata dalla sig.ra C.A. e relativa all’emersione dal lavoro irregolare dello stesso ricorrente, notificato il 30 agosto 2010.

A sostegno del ricorso si evidenzia come il provvedimento impugnato si sarebbe limitato ad una mera motivazione di stile in relazione al reato commesso dal ricorrente, senza alcuna specificazione in ordine alla tipologia e al tempo di realizzazione dello stesso. Inoltre non sarebbero stati considerati in alcun modo i legami familiari dello stesso, che vivrebbe in Italia da ben dodici anni, anche se irregolarmente, con moglie e figlio, e dal 2000 non avrebbe più avuto problemi con la giustizia.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 263/2010 sono stati ordinati incombenti istruttori all’Amministrazione resistente; in data 21 gennaio 2011, in esito alla disposta istruttoria, è stata depositata in giudizio la documentazione richiesta da parte dell’Amministrazione resistente.

Alla Camera di consiglio del 28 gennaio 2011, fissata per la discussione dell’istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato, il Collegio, dopo aver dato avviso alle parti presenti alla discussione, ha ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza breve, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.
Motivi della decisione

1. Il ricorso non è fondato.

2. Con l’unico motivo di ricorso si asserisce l’illegittimità del provvedimento impugnato, in quanto il diniego di emersione da lavoro irregolare sarebbe stato determinato da un non ben individuato numero di reati commessi dal ricorrente, senza però considerare la sua lunga permanenza sul territorio italiano e i suoi legami familiari.

2.1. La censura non può essere accolta.

Va premesso che il provvedimento di diniego si fonda sul disposto di cui all’art. 1 ter, comma 13, lett. c, della legge n. 102 del 2009 secondo cui "non possono essere ammessi alla procedura di emersione prevista dal presente articolo i lavoratori extracomunitari: (…) c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del medesimo codice".

In esito alla disposta istruttoria, l’Amministrazione ha evidenziato come il ricorrente risulti condannato, tra l’altro, per il reato di cui all’art. 648, comma 2, c.p., ovvero per ricettazione, con sentenza del Tribunale di Milano del 25 giugno 2007, irrevocabile il 16 ottobre 2007; di conseguenza, il provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione rappresenta un atto vincolato, in quanto si tratta di reato c.d. ostativo alla procedura di emersione da lavoro irregolare.

Oltretutto, la circostanza che la questione sottoposta all’esame del Collegio riguardi l’emersione dal lavoro irregolare determina l’impossibilità di valutare ulteriori e differenti elementi, come gli asseriti legami familiari, che pure potrebbero, almeno in via astratta e in una ordinaria procedura di rilascio del permesso di soggiorno – cui specificatamente si riferisce il richiamato precedente del Consiglio di Stato, VI, 3 agosto 2010, n. 5148 – essere favorevoli al cittadino extracomunitario, attesi gli stringenti presupposti richiesti dal legislatore per dar corso con esito positivo a siffatto iter di sanatoria.

3. Pertanto, alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto.

4. Le spese possono essere compensate in ragione della natura della controversia
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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