T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 17-02-2011, n. 476 Collocamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 29 ottobre 2010 e depositato il 18 novembre successivo, la ricorrente ha impugnato il provvedimento adottato in data 2 settembre 2010 dalla Prefettura di Milano (Prot. Emers. Revoca 43/2010) e notificato il 9 settembre 2010, con cui è stata annullata la domanda di emersione (MI 3301184929) presentata dalla stessa ricorrente in favore della cittadina straniera C.O..

Avverso il predetto provvedimento vengono dedotte le censure di violazione e falsa applicazione dell’art. 21nonies della legge n. 241 del 1990, nonché insufficiente ed illogica motivazione.

L’annullamento di ufficio effettuato dall’Amministrazione da cui è scaturito il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo, in quanto avvenuto in violazione delle previsioni normative che prevedrebbero la necessità di esplicitare le ragioni di interesse pubblico alla rimozione del provvedimento viziato, diverse dalla necessità di ripristinare semplicemente la legalità violata, la sussistenza di un termine ragionevole per l’esercizio dell’autotutela e l’avvenuta valutazione degli interessi dei privati coinvolti. Ciò nel caso di specie non sarebbe avvenuto, non essendo stati debitamente considerati né la situazione di salute e l’avanzata età della ricorrente, né l’affidamento della cittadina straniera da regolarizzare.

Vengono altresì dedotte le censure di violazione degli artt. 92 e 96 dell’Accordo di Schengen e la falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, unitamente al difetto di motivazione.

La segnalazione di inammissibilità in Area Schengen della sig.ra C.O. emessa dalla Slovacchia in data 18 dicembre 2007, con scadenza 10 novembre 2010, non conterrebbe le ragioni che l’hanno fondata e quindi ciò avrebbe impedito alla destinataria di difendersi nelle sedi competenti. Inoltre la segnalazione sarebbe stata effettuata un anno dopo l’ingresso della sig.ra Chekan in Italia, avvenuto il 16 novembre 2006.

Inoltre viene dedotto l’eccesso di potere per carenza di istruttoria.

L’Amministrazione, prima di adottare il provvedimento impugnato, avrebbe dovuto acquisire presso lo Stato estero tutta la documentazione riguardante la segnalazione a carico della cittadina extracomuntaria per individuare la ragione della inammissibilità, che potrebbe anche essere stata determinata da una mera irregolarità amministrativa. Oltretutto la segnalazione di inammissibilità sarebbe scaduta il 10 novembre 2010.

Infine viene dedotta la violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990 sotto il profilo della carenza di motivazione.

La mancata comunicazione dell’avviso di avvio del procedimento, volto all’annullamento del contratto di soggiorno, avrebbe impedito alle interessate di far valere le loro istanze in sede procedimentale e soprattutto di richiedere e ottenere la cancellazione della segnalazione di inammissibilità.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Alla Camera di consiglio del 28 gennaio 2011, fissata per la discussione dell’istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato, il Collegio, dopo aver dato avviso alle parti presenti alla discussione, ha ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza breve, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.
Motivi della decisione

1. Il ricorso non è fondato.

2. In primo luogo, vanno esaminate congiuntamente, in quanto strettamente connesse, la seconda e la terza censura che assumono l’illegittimità del provvedimento impugnato per mancata esternazione delle ragioni che avrebbero determinato la segnalazione dell’inammissibilità in Area Schengen, oltre alla non acquisizione del provvedimento di inammissibilità; ciò anche sul presupposto che siffatto provvedimento avrebbe cessato di avere efficacia a partire dal 10 novembre 2010.

2.1. Le censure non sono fondate.

Va premesso che la presenza di una segnalazione di inammissibilità, ai sensi dell’art. 96 dell’Accordo di Schengen, emessa dalla Slovacchia a carico della sig.ra C.O. non viene effettivamente contestata nella sua veridicità, visto che non sono state addotte prove in ordine ad un possibile errore di persona, ma vengono contraddetti soltanto gli effetti di preclusione che ne discendono, considerato che non sarebbero state rese note le ragioni alla base di siffatta segnalazione.

2.2. Tuttavia il comma 13, lett. b, dell’art. 1 ter della legge n. 102 del 2009 stabilisce che "non possono essere ammessi alla procedura di emersione prevista dal presente articolo i lavoratori extracomunitari (…) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l’Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato".

La chiarezza del disposto normativo non lascia alcun margine di discrezionalità in capo all’Amministrazione, visto che l’accertata sussistenza di un provvedimento di segnalazione di inammissibilità, indipendentemente dai presupposti che ne hanno provocato l’adozione, determina l’esito negativo della procedura di emersione (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 28 ottobre 2010, n. 7141).

Nemmeno rileva che la scadenza della segnalazione di inammissibilità sia avvenuta in data di poco successiva alla definizione del procedimento di emersione, visto che i requisiti richiesti dalla normativa in materia di sanatoria devono sussistere dall’inizio della procedura e perdurare per tutto il corso della stessa, fino all’emanazione dell’atto finale, senza che si possa dar rilievo a ciò che avviene successivamente alla scadenza di tale arco temporale.

2.3. A ciò consegue il rigetto delle presenti censure di ricorso.

3. Con la prima e la quarta censura, da esaminare congiuntamente, in quanto strettamente connesse, si asserisce la violazione della normativa sul procedimento amministrativo e sull’adozione dei relativi atti, visto che non sarebbe stato comunicato l’avviso di avvio del procedimento e si sarebbe proceduto all’annullamento del contratto di soggiorno in assenza dei presupposti normativamente richiesti, ovvero in mancanza di un interesse pubblico alla rimozione del provvedimento viziato, diverso dalla necessità di ripristinare semplicemente la legalità violata, in assenza di un termine ragionevole per l’esercizio dell’autotutela e in mancanza di una valutazione degli interessi dei privati coinvolti.

3.1. Anche queste doglianze sono infondate.

Il lasso di tempo intercorso tra la stipula del contratto di soggiorno – avvenuta l’8 marzo 2010 – e l’annullamento dello stesso con il provvedimento impugnato – notificato in data 9 settembre 2010 – non appare idoneo a generare in capo alla ricorrente e alla lavoratrice irregolare un affidamento meritevole di tutela, anche perché la condizione di inammissibilità in Area Schengen doveva essere nota, almeno a livello di presunzione, alla sig.ra C.O.. Di conseguenza, nessun affidamento legittimo la stessa poteva vantare allorquando l’Amministrazione è venuta a conoscenza di questo elemento ostativo. Trattandosi di atto dovuto e vincolato in tutti i suoi aspetti, non risulta necessario l’avviso di avvio del procedimento.

3.2. Ciò determina il rigetto anche di queste doglianze.

4. Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto.

5. Le spese possono essere compensate in ragione della natura della controversia.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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