Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 16-11-2010) 22-02-2011, n. 6815 Applicazione della pena

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Ancona propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Macerata in data 4 giugno 2009 con la quale è stata applicata a R.T., ai sensi dell’art. 444 c.p.p. su accordo delle parti, la pena di giorni venti di arresto ed Euro 1.000,00 di ammenda con la sostituzione della pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria di Euro 760,00, determinando così la pena complessiva in Euro 1.760,00 di ammenda, per il reato di cui all’art. 186 C.d.S., commi 2 e 4; con la stessa sentenza è stata anche ordinata la sospensione della patente di guida per la durata di mesi tre.

Il Procuratore Generale ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) essendo stata disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per una durata inferiore ad un anno, quando l’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c) prevede, nel caso di accertamento, come nel caso di specie, di un tasso alcolemico superiore a 1,5 gr/l, la sanzione della sospensione della patente di guida da un anno a due anni.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato. L’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c) prevede espressamente, quale sanzione amministrativa accessoria, la sospensione della patente di guida da uno a due anni. Poichè, nel caso per cui è processo, è stata applicata detta sospensione per la durata di mesi tre, e quindi inferiore al minimo previsto dalla legge, la sentenza impugnata deve essere annullata sul punto, con rinvio al Tribunale di Macerata che provvedere a stabilire la durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in misura non inferiore al minimo stabilito dalla legge in un anno.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, con rinvio sul punto al Tribunale di Macerata.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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