T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, Sent., 17-02-2011, n. 168 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Collegio rileva che parte ricorrente depositava istanza di formale rinuncia al ricorso, sottoscritta dalla controparte.

Alla pubblica udienza del 20 gennaio 2011 il ricorso veniva posto in decisione.
Motivi della decisione

Come osservato in narrativa, parte ricorrente ha depositato istanza di formale rinuncia al ricorso, sottoscritta dalla controparte.

Attualmente, l’art. 84 del d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo), stabilisce che la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall’avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale. Il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il collegio, avuto riguardo a ogni circostanza, ritenga di compensarle. La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza. Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue. Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa.

Il precedente art. 35, comma 2, del citato Codice Pronunce di rito stabilisce che il giudice dichiara estinto il giudizio per rinuncia (lett. c).

Pertanto, nel caso di specie, ricorrendo i requisiti di cui agli art. 84 e 35, comma 2, lett. c), del Codice citato, si deve dare atto della rinuncia al ricorso, a spese compensate, come previsto nell’atto di rinuncia medesimo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara estinto il ricorso in epigrafe indicato.

Compensa le spese di lite tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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