Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 16-11-2010) 22-02-2011, n. 6813

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 12 gennaio 2009 la Corte d’Appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Caserta, del 22 settembre 2008, con la quale V.A. è stato dichiarato colpevole del reato di cui all’art. 624 c.p. e art. 625 c.p., n. 6 perchè, al fine di trame profitto, si impossessava del portafogli contenente una banconota di Euro 20,00, i documenti identificativi, due pacchetti di sigarette, il telefono Nokia con la scheda prepagata Wind, un mazzo di chiavi, una chiave USB, due accendini, il tutto di proprietà di T. M. che li deteneva, con l’aggravante di avere commesso il fatto su bene facente parte del bagaglio del predetto che viaggiava a bordo di un treno. La Corte territoriale ha motivato tale decisione considerando che l’imputato è stato trovato in possesso dei beni sottratti alla parte offesa; che il marsupio che conteneva i beni sottratti deve essere considerato bagaglio ai fini del riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 6 essendo comunque di pertinenza di un viaggiatore; che non vi sono elementi per affermare che l’imputato si trovava in stato di incapacità al momento del fatto; che alcuni dei beni sottratti non potevano essere definiti di modesto valore tale da applicare l’attenuante del danno di speciale tenuità; che la pena, già ridimensionata per la concessione delle attenuanti generiche, appare già ampiamente ridimensionata in funzione della gravità del fatto.

Il Ventola propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza lamentando violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).

In particolare si deduce che non sarebbe stata raggiunta la prova sufficiente della responsabilità dell’imputato in ordine al reato ascrittogli in quanto non vi sarebbe stata sorpresa in flagrante, ma l’imputato è stato trovato in possesso degli oggetti in questione solo successivamente, per cui gli oggetti stessi potrebbero ben essere stati sottratti da terzi che se ne sarebbero successivamente disfatti. Inoltre il ricorrente deduce che erroneamente sarebbe stata riconosciuta l’aggravante di cui all’art. 625 c.p., n. 6 in quanto un marsupio non potrebbe essere assimilato ad un bagaglio rimanendo sempre sotto il controllo del viaggiatore per cui non necessiterebbe della tutela penale rinforzata dall’aggravante in questione. Inoltre si assume che erroneamente non sarebbe stato riconosciuto lo stato di totale incapacità di intendere e di volere al momento della effettiva concretizzazione del fatto, solo che si consideri lo stato di tossicodipendente dell’imputato, che ne limiterebbe notevolmente la volontarietà del comportamento. Si lamenta pure il mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4 deducendosi che una banconota da Euro 20,00 e due pacchetti di sigarette potrebbero essere considerati di valore di minima rilevanza. Infine si censura anche il trattamento sanzionatorio per l’asserita immotivata esclusione della concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza che non può essere automaticamente escluso per effetto della recidiva reiterata.
Motivi della decisione

Il ricorso non è fondato e va conseguentemente rigettato.

Il ricorrente ripropone in questa sede di legittimità le doglianze già proposte in sede di appello ed alle quali la Corte territoriale ha dato adeguata e legittima risposta.

Le considerazioni svolte dalla Corte d’Appello riguardo alle risultanze istruttorie e, in particolare, al rinvenimento addosso all’imputato dei beni oggetto del flirto, sono logiche e razionali e sfuggono ad ogni censura di legittimità, mentre la tesi difensiva dell’imputato costituisce una mera ipotesi peraltro inverosimile.

La stessa Corte d’Appello ha ampiamente motivato la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 625 c.p., n. 6 con esaurienti definizioni di viaggiatore e bagaglio, ravvisando l’esatta ratio dell’aggravante in parola nella difficoltà del viaggiatore a tenere sotto costante controllo tutti i suoi beni di pertinenza, fra cui anche quelli, come il marsupio, che possono essere tenuti a stretto contatto purchè non indosso.

La capacità di intendere e di volere è valutata dal giudice di merito con giudizio incensurabile in sede di legittimità se logicamente e congruamente motivato. Nel caso in esame la Corte d’Appello ha osservato che l’imputato non ha fornito alcun elemento concreto a sostegno del dedotto stato di incapacità di intendere e di volere.

Anche riguardo al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4 la Corte territoriale ha congruamente e legittimamente motivato escludendo la valutazione di speciale tenuità ad una banconota di Euro 20, e due pacchetti di sigarette e, soprattutto, ad un telefono cellulare con scheda prepagata.

In merito al trattamento sanzionatorio, va considerato che esso è conseguente ad una valutazione di fatto riservata al giudice di merito; nel caso in esame la Corte territoriale ha esattamente considerato che le già concesse attenuanti generiche, hanno consentito un ridimensionamento della pena in relazione alla gravità del fatto, per cui, considerando la negativa personalità dell’imputato desumibile dai suoi precedenti penali, non sarebbe giustificabile la pretesa concessione delle stesse attenuanti con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti e sulla contestata recidiva specifica ed infraquinquennale.

Il ricorso va conseguentemente rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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