T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. II, Sent., 17-02-2011, n. 142 Piano regolatore generale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Si espongono i fatti così come riferiti in ricorso.

La cooperativa ricorrente, unitamente alla Cooperativa "A.U." e al Consorzio Sardo Cooperative delle Costruzioni (CSC), ha presentato al Comune di Quartucciu, nel febbraio del 1991, un programma di edilizia economico – popolare ai sensi dell’art. 51 della legge n. 865 del 22.10.1971.

Il Comune di Quartucciu, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 29.04.1993 – visto il programma presentato dalle tre cooperative di cui sopra e considerato che con il PUC (approvato con deliberazione n. 32 del 20.04.1993) è stata destinata a zona omogenea "C" espansione sottozona "C4" l’area ex Serre d’Atri in Quartucciu – ha localizzato, ai sensi dell’art. 51 della legge n. 865 del 22.10.1971, un programma integrato di edilizia economicopopolare per la costruzione di complessivi 428 alloggi e servizi annessi nella suddetta area, di circa 47.000 mq.

Con la medesima deliberazione n. 34 del 29.04.1993 il Comune di Quartucciu ha attribuito un diritto di superficie sull’area oggetto dell’intervento di edilizia economicopopolare e servizi annessi, alla Cooperativa C., alla CSC Costruzioni e alla Società Cooperativa A.U..

Sempre con la medesima deliberazione n. 34 del 29.04.1993 il Comune di Quartucciu ha approvato il Piano Urbanistico Attuativo integrato unitario dell’intera area oggetto dell’intervento, nonché lo schema di convenzione da stipulare con i soggetti promotori dell’intervento ex art. 35 della legge n. 865 del 22.10.1971, dichiarando altresì la pubblica utilità dell’opera e stabilendo il termine per l’inizio dei lavori.

Con successiva deliberazione n. 25 del 27.05.1994 il Consiglio Comunale di Quartucciu ha poi approvato un nuovo schema di convenzione per l’intervento di edilizia economico – popolare nell’area ex Serre D’Atri, in sostituzione di quello approvato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 34 del 29.04.1993.

Con successiva deliberazione n. 17 del 20.03.1996 il Consiglio Comunale di Quartucciu, dopo aver dato atto che l’approvazione del nuovo PUC con deliberazione n. 37 del 04.08.1995 ha prodotto alcune limitate variazioni al perimetro dell’intervento ex Serre D’Atri, che non inficiano la volumetria, così come non modificano le aree per i servizi pubblici, ma incidono modificando parte della zona "C4" in zona "B4", parte della zona "B4" in zona "C1" e parte della zona "C4" in zona "C1", ha deliberato di confermare la localizzazione dell’intervento di edilizia economico – popolare e di autorizzare il Sindaco alla firma della convenzione ex art. 35 della legge n. 865 del 22.10.1971.

In data 13.09.1996 la cooperativa ricorrente, unitamente alla Cooperativa "A.U." e al Consorzio Sardo Cooperative delle Costruzioni (CSC), ha stipulato, con atto a rogito Notaio Gianmassimo Sechi Cugusi (Rep. 43056, Volume 11540, registrato a Cagliari il 30.09.1996), una convenzione con il Comune di Quartucciu, in forza della quale il Comune di Quartucciu ha concesso sia alla Cooperativa C., sia alla Cooperativa A.U., sia al Consorzio Sardo Cooperative delle Costruzioni (CSC), che hanno accettato, il diritto di costruire e mantenere, sui terreni ivi indicati, rispettivamente n. 133, n. 132 e n. 164 alloggi di tipo economico – popolare e relativi servizi annessi alla residenza.

Con successiva convenzione del 14.12.2000, sempre a rogito Notaio Gianmassimo Sechi Cugusi (Rep. 53179, Volume 15315), le medesime parti, a integrazione degli impegni già assunti con la convenzione stipulata in data 13.09.1996, hanno statuito l’impegno degli assegnatari, tra cui la cooperativa ricorrente, di ultimare i lavori di sistemazione della via Nazionale in Quartucciu (fino alla concorrenza di Lire 1.500.000.000), di realizzare la bitumazione delle strade del centro abitato (per un importo complessivo di Lire 1.000.000.000), di realizzare la copertura del canale "Is Curgianus" (fino alla concorrenza di Lire 2.500.000.000) e di realizzare le opere di urbanizzazione secondaria (per un importo complessivo di Lire 895.000.000).

Gli alloggi previsti i convenzione sono stati completati e anche trasferiti ai soci con atto di assegnazione. Nelle more del completamento degli ulteriori interventi edilizi l’amministrazione comunale ha manifestato ai soggetti assegnatari la volontà di disporre di un intero isolato da utilizzare in maniera ottimale e razionale per la realizzazione dei servizi pubblici, in ampliamento all’area destinata ai servizi pubblici adiacente la via Rosselli, ed in particolare per la realizzazione in tale sito di un parco cittadino. Il Comune di Quartucciu ha pertanto richiesto alla cooperativa ricorrente e agli altri soggetti interessati all’intervento il consenso alla traslazione dell’area ove dovevano essere realizzati i servizi annessi con la residenza ad altre aree destinate a servizi pubblici.

La cooperativa C., unitamente agli altri soggetti che hanno attuato l’intervento, si è resa disponibile alla traslazione dell’area destinata ai servizi connessi alla residenza (di mq. 12.072), precedentemente ubicata al foglio 10 mappali 1510 e 1547, ad altra area, della medesima dimensione, posizionata al confine con il territorio del Comune di Selargius (mappali 1536 e 1512 parte).

A seguito del consenso alla traslazione manifestato dai soggetti attuatori dell’intervento, nei termini di cui sopra, il Consiglio Comunale di Quartucciu, con deliberazione n. 13 del 03.07.2003, impugnata con il presente ricorso, ha adottato la variante al Piano Attuativo di localizzazione redatta dal Responsabile del Servizio Tecnico, attribuendo al medesimo Responsabile del Servizio Tecnico il compito di modificare la retinatura delle tavole allegate.

Dopo questa prima deliberazione il Comune di Quartucciu ha omesso di adottare in via definitiva la variante al Piano Attuativo e solo a seguito di ricorso presentato dalla Cooperativa C. (n.492/2006) e della conseguente sentenza di codesto Tribunale Amministrativo (n. 2450/2006) – con la quale è stato accolto il ricorso – il Consiglio Comunale di Quartucciu ha adottato in via definitiva la variante al Piano Attuativo, con deliberazione n. 4 del 09.02.2007, anch’essa impugnata con il presente ricorso.

La cooperativa ricorrente ha proposto il presente ricorso, per l’ipotesi in cui la variante al Piano attuativo, deliberata in via definitiva in data 09.02.2007, si ritesse preclusiva del diritto ad effettuare l’intervento relativo alla realizzazione dei servizi connessi, facendo valere le seguenti censure:

– violazione dell’art. 35 della legge 22.10.1971 n. 865; violazione della "convenzione per la concessione del diritto di superficie su area localizzata ai sensi dell’art. 51 L. 865/71" stipulata in data 13.09.1996 con atto a rogito Notaio Gianmassimo Sechi Cugusi (Rep. 43056, Volume 11540); violazione degli artt.20 e 21 della L.R. 22.12.1989 n. 45; eccesso di potere per illogicità manifesta; contraddittorietà e perplessità della motivazione; violazione del generale principio dell’affidamento; carenza di motivazione; violazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Il Comune di Quartucciu ha dedotto l’inammissibilità del ricorso chiedendone, comunque, il rigetto siccome infondato.

Alla pubblica udienza del 1° dicembre 2010 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
Motivi della decisione

Con il ricorso in esame la società Cooperativa C. impugna la deliberazione n. 4 del 9.2.2007, con la quale il Consiglio comunale di Quartucciu ha approvato una variante al piano di zona "Le Serre", disponendo la traslazione dei volumi connessi alla residenza.

La delibera, dopo aver richiamato la delibera di adozione, n. 13 del 2003 parimenti impugnata, avente ad oggetto "accorpamento aree S e traslazione aree S per la realizzazione di volumi connessi", ha precisato che l’adozione ha riguardato "la mera traslazione dell’ubicazione dei volumi connessi poiché le aree interessate permangono nella destinazione originaria di aree S".

La ricorrente ritiene illegittima la delibera perché la traslazione non riguarda due aree in precedenza destinate a servizi pubblici, bensì la traslazione di un’area C destinata a servizi connessi alla residenza, nella quale la ricorrente aveva diritto di realizzare il 30% della volumetria totale, in area S destinata a servizi pubblici.

Vanno preliminarmente esaminate le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla difesa del Comune.

Con la prima eccezione ha rilevato la tardività dell’impugnazione della delibera di adozione, n. 13 del 3.7. 2003, e relativi allegati.

La ricorrente replica all’eccezione sostenendo che la delibera di adozione non è autonomamente impugnabile.

L’eccezione è fondata.

Lo strumento urbanistico generale nella misura in cui è suscettibile di applicazione (mediante le misure di salvaguardia o negli altri modi consentiti dalla legge), è immediatamente lesivo e direttamente impugnabile; in particolare, la delibera di adozione del p.r.g. può formare oggetto di immediata impugnazione quando da essa consegue l’eliminazione o la limitazione dello "ius aedificandi" in forza delle previsioni vincolistiche in essa racchiuse.

La sua impugnativa deve però essere proposta entro il previsto termine decadenziale di 60 giorni dalla sua conoscenza.

La ricorrente ha conosciuto la delibera in questione, quantomeno con la presentazione del ricorso n. 492/06 (definito con la sentenza n. 2450 del 11.10.2006), nel quale la delibera era citata.

Va pertanto dichiarata irricevibile la domanda di annullamento degli atti indicati ai numeri 3 e 4 dell’epigrafe.

Con ulteriore eccezione la difesa del Comune deduce l’inammissibilità dell’impugnativa della deliberazione n. 4 del 2007, per carenza di interesse, in quanto il diritto ad effettuare l’intervento relativo alla realizzazione dei servizi connessi, sarebbe "precluso alla ricorrente già da atti non impugnati tempestivamente (le delibere del consiglio comunale n. 34 del 29 aprile 1993, 25 del 27 maggio 1994 e 13 del 3 luglio 2003), cosicché la ricorrente non trarrebbe alcun beneficio dall’annullamento dell’unica delibera impugnata tempestivamente"

L’eccezione va respinta per genericità.

Con essa la difesa del Comune non spiega le ragioni sulla preclusione del diritto della ricorrente alla realizzazione dell’intervento, limitandosi ad affermare che le delibere su indicate precluderebbero il diritto azionato.

La difesa del Comune deduce poi la nullità della convenzione perché essa conterrebbe delle disposizioni "nulle in quanto inammissibilmente difformi da quelle contenute nello schema di convenzione approvato con la deliberazione del consiglio comunale n. 25 del 27 maggio 1994".

La difesa del Comune incentra la difformità sulla sostituzione della parole servizi annessi con le parole servizi connessi, per mezzo della quale, a suo dire, i tre soggetti attuatori dell’intervento complessivo "si sono auto assegnati anche i volumi connessi pertinenti alle aree S (standard di servizi), che fanno parte del patrimonio indisponibile del Comune". A conforto dell’affermazione richiama la relazione dell’ing. Milesi allegata alla delibera n. 34 del 29.4.1993.

La tesi della difesa del Comune non può essere accolta, per mancanza di prova. Essa non ha infatti adempiuto all’onere probatorio sulla dimostrazione di quanto affermato, non avendo depositato in giudizio la richiamata relazione dell’ing. Milesi.

Può ora procedersi all’esame del ricorso nel merito.

Con la prima censura si deduce la violazione della convenzione per la concessione del diritto di superficie su area localizzata ai sensi dell’articolo 51 della legge 22.10.1971 n. 865, stipulata in data 13.9.1996.

Sostiene la ricorrente che l’articolo 3 della convenzione prevede la concessione in suo favore delle aree per costruire e mantenere n. 133 alloggi e relativi servizi annessi alla residenza,sui mappali specificamente indicati in convenzione (comma 1°), nonché per quanto riguarda i servizi annessi alla residenza l’assegnazione di ulteriori aree, oltre quelle per la realizzazione degli alloggi, costituenti il lotto AV (formato dai mappali 1411 sub h e 1415 sub o) della superficie complessiva di mq 12.072. La variante, afferma la ricorrente, in violazione della convenzione, ha disposto la traslazione dei volumi connessi alla residenza in area destinata a servizi pubblici, con ciò precludendo la realizzazione da parte sua dei volumi per i servizi connessi.

La censura è fondata.

Nella planimetria allegata alla convenzione di lottizzazione sotto la lettera H sono indicate le aree, colorate in giallo, per la realizzazione delle urbanizzazioni primarie e secondarie e le aree contornate "in colorazione rossa…oggetto della concessione in diritto di superficie compresi i servizi annessi alla residenza".

Tra queste ultime aree vi è il lotto AV oggetto della traslazione.

La traslazione dei volumi, operata con la variante approvata con la delibera del 2007, appare illegittima, come osservato dalla cooperativa ricorrente, nella parte in cui modifica la destinazione dell’area, da zona C edificabile a zona S servizi pubblici, sia perché in contrasto con la convenzione di lottizzazione e sia perché in contrasto con il decreto Floris, D.A. 2266/83, che prevede la dotazione minima per servizi connessi alla residenza, nella misura di 20 mc ad abitante (art. 4 comma 2).

Tale misura minima per servizi connessi viene raggiunta, come affermato dalla ricorrente e non contestato dal Comune, solo con il mantenimento della volumetria dell’area oggetto di traslazione. Di contro non viene meno la dotazione minima di spazi per servizi pubblici prevista nella misura di 18 mq per abitante dall’articolo 6 del decreto Floris.

La difesa del Comune sostiene che la riportata previsione contenuta nella convenzione, sarebbe in contrasto con la bozza di convenzione approvata dal Consiglio comunale che indicherebbe come zona destinata a servizi il lotto oggetto della traslazione. Sostiene pertanto che ai sensi dell’articolo 1419 comma 2° del cod. civ. le clausole difformi della convenzione sono sostituite di diritto da quelle previste nello schema di convenzione.

La tesi del Comune appare erronea sotto due profili.

La sostituzione automatica di clausole, anche ove fosse corretta la prospettazione in fatto del Comune, non porterebbe al risultato indicato dallo stesso (inserimento di una clausola dello schema di convenzione) ma piuttosto l’inserimento delle clausole legali dettate dalle riportate disposizioni del decreto Floris che hanno natura vincolante nella predisposizione dei piani attuativi.

In secondo luogo la tesi del Comune (circa una mera traslazione di volumi tra aree destinate a servizi pubblici) appare non coerente con la finalità della variante: se le aree erano entrambe destinate a servizi, non sarebbe stata necessaria alcuna traslazione di volumi, atteso che le aree destinate a servizi hanno identica potenzialità edificatoria e quindi non avrebbe avuto senso una traslazione di volumi tra aree con identica destinazione.

La variante impugnata ha invece disposto una modifica della destinazione del lotto AV, da zona C a zona S, che appare illegittima per le ragioni prima esposte.

La traslazione non può che essere considerata nel senso indicato in ricorso, ossia come spostamento dell’area destinata a servizi connessi in altra area del piano attuativo, ma con il mantenimento della originaria destinazione a servizi connessi, come tale utilizzabile dal concessionario secondo le destinazioni indicate in via esemplificativa dall’articolo 4 del decreto Floris: negozi di prima necessità, studi professionali, bar e tavole calde.

Anche l’ulteriore censura di violazione degli articoli 20 e 21 della legge regionale 22 dicembre 1989 n. 45, appare fondata.

Come risulta dalle tavole allegate alla delibera di adozione, la delibera di approvazione ha avuto un contenuto diverso da quello approvato in sede di adozione.

Solo nella delibera di approvazione il lotto in questione viene indicato come zona "S" servizi publici, mentre in sede di adozione il lotto aveva una retinatura del tutto diversa e destinazione a servizi connessi.

La domanda di annullamento della delibera di approvazione della variante va pertanto accolta, e disposto il suo annullamento nella parte in cui il lotto traslato non mantiene la originaria destinazione a servizi connessi.

La domanda di annullamento della delibera di adozione della variante, va dichiarata irricevibile.

Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando così dispone in ordine al ricorso, come in epigrafe proposto:

1) accoglie la domanda di annullamento della delibera n. 4 del 2007 e, per l’effetto, l’annulla nella parte indicata in motivazione;

2) dichiara irricevibile la domanda di annullamento della delibera n. 13 del 2003;

3) Condanna l’Amministrazione soccombente al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte ricorrente che liquida nella complessiva somma di Euro 2500,00 (duemilacinquecento//00), oltre IVA, CPA e rimborso del contributo unificato come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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