Cass. civ. Sez. II, Sent., 06-04-2011, n. 7877 Contratto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 5 giugno 2003 il Giudice di pace di Torre Annunziata – adito da S.F. nei confronti della "ditta Cirillo Francesco e Felice" – condannò la convenuta a pagare all’attore 2.502,80 Euro, come prezzo di merce consegnata in conto deposito.

Impugnata da C.F., la decisione è stata riformata dal Tribunale di Torre Annunziata, che con sentenza del 15 marzo 2005 ha respinto la domanda proposta da S.F.. A tale conclusione il giudice di secondo grado è pervenuto ritenendo che non era stata data idonea prova del credito in questione, non essendo sufficiente la mancata contestazione, da parte del convenuto rimasto contumace, dei documenti prodotti dall’attore (fatture ed estratto del libro giornale) di. sua unilaterale provenienza.

Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione S. F., in base a tre motivi. C.F. si è costituito con controricorso.
Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso S.F. deduce che il Tribunale "aveva l’obbligo di interrompere il processo per impedimento del procuratore il quale risultava impedito a far data dal 25.01.2005 al 25.05.2005".

L’assunte va disatteso a causa della sua genericità, non essendo stato in alcun modo precisato quale "impedimento" avesse colpito il procuratore di S.F..

Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta che la sentenza di appello "nulla riferisce in ordine alla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di Ci.Fe., in ordine: al passaggio in giudicato della sentenza e su tutte le eccezioni sollevate dall’appellato".

Neppure questa censura può essere accolta, in quanto il Tribunale ha esaurientemente esposto le ragioni per cui ha escluso che Ci.

F. o fosse un litisconsorte necessario: già l’atto introduttivo del giudizio di primo grado era stato notificato soltanto a C. F., nè la "ditta" individua un soggetto diverso dal suo titolare. Quanto poi all’asserito "passaggio in giudicato" della sentenza del Giudice di pace, va rilevato che assolutamente nessun argomento a sostegno di tale tesi viene addotto nel ricorso, nel quale neppure è chiarito quali fossero "tutte le eccezioni" che non sarebbero state decise.

Una analoga estrema genericità caratterizza, infine, il terzo motivo di ricorso, che sì esaurisce nell’affermazione che il Tribunale "si è pronunciato oltre i limiti della domanda proposta dall’appellante" e "ha letteralmente modificato il Thema decidendi".

Il ricorso deve essere pertanto rigettato, con conseguente condanna del ricorrente a rimborsare al resistente le spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in 200,00 Euro, oltre a 500,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge.
P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare al resistente le spese del giudizio di cassazione, liquidate Euro 200,00, oltre a 500,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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