Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 16-11-2010) 22-02-2011, n. 6812 Circolazione stradale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

P.P. propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli in data 19 maggio 2009 con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale di Napoli del 30 aprile 2007 che lo aveva dichiarato colpevole del reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2 e condannato alla pena di giorni venti di arresto ed Euro 200,00 di ammenda con la conversione della pena detentiva in quella pecuniaria di Euro 720,00. Il ricorrente lamenta erronea applicazione di legge ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione all’art. 161 c.p.p., commi 2 e 4. In particolare il ricorrente eccepisce la nullità della notifica del decreto di citazione in appello in quanto l’atto è stato notificato presso il difensore non essendo andata a buon fine la notifica presso il domicilio eletto, mentre doveva essere notificato nel luogo ove era stato notificato il precedente atto costituito dal decreto penale di condanna. La notifica effettuata ai sensi dell’art. 161, n. 4 anzichè dell’art. 161, n. 2 sarebbe affetta da nullità assoluta in quanto, fra l’altro, ha impedito all’imputato di prendere conoscenza del giudizio di appello esercitando in tal modo i connessi diritti di difesa.
Motivi della decisione

La fattispecie per cui il ricorrente è stato dichiarato responsabile è stata accertata sintomaticamente, senza, cioè, la misurazione a mezzo delle apposite apparecchiature atte ad accertare il grado alcolemico ai fini dell’inquadramento in una delle tre ipostesi previste attualmente dall’art. 186 C.d.S., comma 2.

In assenza di tale misurazione, per il generale principio del favor rei, lo stato di ebbrezza accertato sintomaticamente deve essere assimilato all’ipotesi meno grave di cui al citato art. 186 C.d.S., comma 2, lett. A).

A seguito della modifica della L. 29 luglio 2010, n. 120, art. 186, comma 2, lett. a) la fattispecie ivi prevista è punita con una sezione amministrativa ed il reato contestato è stato conseguentemente depenalizzato.

Ai sensi dell’art. 2 c.p., comma 2 tale depenalizzazione ha effetto retroattivo, per cui la sentenza impugnata che ha dichiarato la penale responsabilità dell’imputato per fatti successivamente non più previsti dalla legge come reati deve essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. A), non più previsto dalla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *