Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 04-11-2010) 22-02-2011, n. 6834 Applicazione della pena

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza del 12/l/2010 il GIP del Tribunale di Bergamo, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., applicava a M.A. la pena di giorni 73 di arresto ed Euro 1.867 – di ammenda (pena detentiva convertita in ammenda), in relazione alla contravvenzione di cui all’art. 186 C.d.S., lett. c), (tasso alcolemico 1,90 g/l: acc. in (OMISSIS)). All’imputato veniva inoltre irrogata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per mesi 12. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il P.G. presso la Corte di Appello di Brescia, lamentando la violazione di legge per non avere il giudice di merito applicato la misura della confisca obbligatoria del veicolo.

3. Il ricorso è fondato.

La consolidata giurisprudenza di legittimità ha statuito che in caso di applicazione della pena patteggiata per la violazione di cui all’art. 186 C.d.S., lett. c), deve essere disposta la confisca del veicolo (ex piurimis, Cass. 6A, n. 26579 del 21/5/2008 c.c. (dep. 2/7/2008), rv. 241051).

Ciò premesso, nel caso di specie bisogna tener conto della incidenza dello ius superveniens costituito dalla L. n. 120 del 2010 entrata in vigore nelle more del processo.

Questa Corte, con recente e condivisibile arresto (Cass. 4, Sentenza n. 41080 c.c. del 6 ottobre 2010, dep. il 22 novembre 2010) ha osservato come la novella normativa, nonostante si presti a rilevanti dubbi interpretativi, abbia inteso la confisca per guida in stato di ebbrezza, come una sanzione amministrativa accessoria e non una pena accessoria, come in precedenza ritenuto dalla sentenza delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte n. 23428 del 25 febbraio 2010 (cfr. anche c.Cost. n. 196 del 26 maggio 2010).

Tanto induce a ritenere soprattutto il richiamo della norma novellata (come quella dell’altrettanto novellato art. 187, comma 1), quanto al sequestro, all’art. 224 ter, introdotto con la legge di riforma, secondo cui "nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, l’agente o l’organo accertatore della violazione procede al sequestro ai sensi delle disposizioni dell’art. 213, in quanto compatibilF’.

Per un verso, difatti, appare generale il richiamo alle "ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo", sicchè l’art. 224 ter appare ora prefigurare una disciplina unitaria per tutte le ipotesi di reato che comportino tale sanzione. Per altro verso, ove si dovesse ritenere che la confisca in questione abbia conservato la sua originaria natura penale, ci si troverebbe di fronte ad una evidente aporia sistematica e ad una disciplina abnorme e costituzionalmente illegittima: la procedura incidentale inerente al sequestro, finalizzata alla irrogazione di una pena accessoria, sarebbe del tutto arbitrariamente sottratta alla giurisdizione penale, ai suoi principi ed alle sue garanzie.

Il legislatore, con la richiamata novella, comunque, ha lasciato al giudice il potere di applicare la confisca (obbligatoriamente) con la sentenza di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato.

Dunque, analogamente a quanto avviene già per l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente, il giudice dispone la confisca con sentenza, che a cura del cancelliere viene trasmessa in copia al prefetto competente (art. 224 ter C.d.S., comma 2 come novellato). In definitiva il GIP oltre ad applicare la sanzione amministrativa accessoria della patente di guida deve anche applicare l’analoga sanzione accessoria amministrativa della confisca del veicolo.

Si impone per quanto detto l’annullamento della sentenza, con rinvio al Tribunale di Bergamo, perchè provveda a disporre la confisca del veicolo od a motivare in ordine alla inesistenza delle condizioni per l’applicazione del provvedimento ablativo (es. appartenenza del veicolo a terzi).
P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata relativamente al punto concernente la confisca del veicolo, con rinvio al Tribunale di Bergamo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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