T.A.R. Toscana Firenze Sez. II, Sent., 17-02-2011, n. 333 Atti amministrativi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con il ricorso originario la sig.ra V.B. impugna la nota del Comune di Firenze prot. n. 2592/05 del 1° luglio 2005, con cui le è stato comunicato che, a seguito della revisione della quota giornaliera posta a suo carico in relazione alla retta di ricovero nella struttura assistenziale dove la ricorrente si trova, la predetta quota giornaliera era stata fissata, per il periodo 1° ottobre 2004 – 30 settembre 2005, in Euro 28,04.

1.1. A supporto del gravame, con cui ha chiesto l’annullamento della nota impugnata, l’interessata ha dedotto le doglianze di:

– violazione del principio di legalità, violazione e falsa applicazione dell’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale ed eccesso di potere per violazione del principio di irretroattività degli atti amministrativi, perché il Comune avrebbe attribuito alla revisione della quota posta a carico della degente effetto retroattivo, pretendendo il pagamento della quota giornaliera, maggiorata a seguito della revisione stessa, anche per periodi anteriori all’atto impugnato e perché, inoltre, la decorrenza della nuova quota giornaliera dovrebbe fermarsi al 30 giugno 2005, in ossequio alla determinazione dirigenziale n. 5833/2005;

– violazione della l. n. 241/1990, eccesso di potere per difetto di motivazione ed illogicità manifesta, in quanto dalla nota impugnata non sarebbero desumibili le ragioni che hanno indotto il Comune a revisionare la quota della retta a carico della ricorrente.

1.2. Con motivi aggiunti depositati il 20 dicembre 2005 la sig.ra B. ha impugnato, poi, la nota del Comune di Firenze prot. n. 9461 del 29 settembre 2005, emanata in riscontro alla sua richiesta di riesame (annullamento d’ufficio) della revisione della quota e recante la conferma della revisione medesima.

1.3. A supporto dei motivi aggiunti, ha dedotto la doglianza di invalidità derivata per l’illegittimità dell’atto impugnato con l’atto introduttivo, riproponendo, per il resto, gli stessi motivi contenuti nel ricorso originario.

2. Si è costituito il Comune di Firenze, depositando una memoria, con documentazione allegata, e chiedendo la reiezione del gravame originario e dei motivi aggiunti.

2.1. All’udienza pubblica del 20 gennaio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

3. In via preliminare ci si deve porre l’interrogativo circa la sussistenza, o meno, della giurisdizione dell’adito Tribunale in relazione alla controversia in esame (questione prospettata alle parti in sede di udienza pubblica, ai sensi dell’art. 73, comma 3, del d.lgs. n. 104/2010).

3.1. All’interrogativo va data risposta positiva, alla stregua delle considerazioni svolte in materia da questo Tribunale in una recente decisione (T.A.R. Toscana, Sez. II, 25 agosto 2009, n. 1409). In tale occasione, come nella vicenda per cui è causa, la normativa di settore era costituita dal regolamento del Comune di Firenze per l’accoglienza degli anziani presso strutture residenziali, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione del 28 luglio 1998, poi modificato con deliberazioni del 18 gennaio e del 3 maggio 1999, del 5 giugno 2000, del 20 dicembre 2001 e del 21 dicembre 2004. Il predetto regolamento prevede un intervento economico integrativo del Comune in favore di coloro che, ospitati presso una struttura residenziale pubblica o privata convenzionata, non siano in grado di provvedere alla copertura della cd. quota sociale della retta giornaliera di degenza (che, ai sensi dell’art. 3 del regolamento in parola, concorre con la cd. quota sanitaria a determinare l’ammontare della retta giornaliera). In specie, l’art. 4, secondo comma, del regolamento designa l’intervento del Comune come prestazione sociale agevolata ex art. 1 del d.lgs. n. 109/1998, da erogare in maniera diversificata in relazione alla situazione economica effettiva degli utenti e dei loro nuclei familiari. Il successivo art. 8 commisura l’intervento economico integrativo del Comune alla differenza tra il valore della "quota sociale" della retta giornaliera e la capacità dell’assistito di provvedere alla sua copertura integrale, distinguendo a seconda che vi siano o no coniuge e soggetti a carico.

3.2. Preso atto di ciò, il Tribunale ha, dunque, ritenuto che l’intervento del Comune finalizzato alla copertura, totale o parziale, della "quota sociale" si atteggi nei termini (tradizionali) del contributo o sovvenzione, dipendente dall’ammissione dell’anziano presso una delle strutture sopra indicate, alla cui concessione presiedono i criteri discrezionalmente determinati dal regolamento stesso, nei limiti delle disponibilità di bilancio: ne discende che quando – come nel caso deciso e come, ugualmente, nella fattispecie ora in esame – sia impugnato l’atto che fissa la quota di compartecipazione a carico dell’assistito, questo deve essere, in realtà, configurato come l’atto di concessione del contributo ad opera del Comune per la parte della "quota sociale" non coperta, trattandosi, a ben vedere, dell’atto con cui si stabilisce per differenza la misura del contributo parziale erogato dal Comune. Ne deriva la devoluzione della relativa controversia alla giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto la misura del contributo comunale attiene – come detto – all’esercizio di poteri discrezionali della P.A. (T.A.R. Toscana, Sez. II, n. 1409/2009, cit.).

3.3. Il Collegio reputa, poi, di poter prescindere dall’approfondimento del dubbio se l’atto gravato con il ricorso originario (l’indicata nota del Comune di Firenze prot. n. 2592/05 del 1° luglio 2005) costituisca davvero il provvedimento lesivo, o non ne rappresenti piuttosto la mera comunicazione, come potrebbe far pensare il fatto che detta nota richiami la determinazione dirigenziale n. 5833 del 27 giugno 2005 – rimasta inoppugnata – attribuendo a quest’ultima la fissazione del nuovo importo della quota giornaliera a carico della ricorrente: dubbio che, se giudicato fondato, condurrebbe alla declaratoria della totale inammissibilità del gravame per mancata impugnazione dell’atto realmente lesivo. Ciò, alla luce della considerazione che sia il ricorso originario, sia i motivi aggiunti risultano comunque infondati.

3.4. Ed invero, con riferimento alla doglianza di violazione del principio di irretroattività degli atti amministrativi, si osserva che è vero che l’irretroattività è principio generale che governa la materia dei provvedimenti amministrativi, operando in tutti casi in cui non vi siano deroghe normative (cfr. C.d.S., Sez. V, 29 gennaio 2009, n. 494; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 2 marzo 2010, n. 1553). Nel caso di specie, tuttavia, non è dato ravvisare alcuna violazione del suddetto principio, avendo il Comune di Firenze avviato il procedimento di revisione delle rette (rectius, della ripartizione della cd. quota sociale tra assistito e P.A.) con nota interna del 13 settembre 2004 (doc. 4 del Comune), la quale recava indicazione della decorrenza della revisione, in caso di accertamento del mutamento di condizioni economiche degli assistiti, dal 1° ottobre del 2004. Per l’effetto, gli interessati sono stati invitati dalla P.A. a fornire le informazioni necessarie al disbrigo della pratica di revisione ed anche la ricorrente le ha fornite, presentandosi, il 5 gennaio 2005, presso il Centro Sociale di riferimento: circostanza, quest’ultima, che, sebbene menzionata nella nota impugnata con i motivi aggiunti, non costituisce oggetto di specifica contestazione da parte dell’interessata e, dunque, può venir data per assodata ed essere posta a fondamento della decisione ai sensi e per gli effetti dell’art. 64, comma 2, del d.lgs. n. 104/2010. Del resto, ad avviso del Collegio appare corretto collegare temporalmente la revisione dell’importo della cd. quota sociale a carico dell’assistita alle modifiche delle condizioni economiche di quest’ultima, verificate dalla P.A.: e, comunque, la riconsiderazione dell’indicatore della situazione economica dell’assistita (sulla cui base, ai sensi dell’art. 8 del regolamento poc’anzi citato, viene determinata la capacità di provvedere della stessa e quindi, per differenza, l’intervento integrativo comunale) è prevista dall’art. 3, secondo comma, dell’allegato al predetto regolamento, che l’ammette per variazioni in positivo ed in negativo. Nessuna retroattività è, perciò, riscontrabile nella fattispecie per cui è causa.

3.5. Quanto alla doglianza concernente la determinazione della quota di compartecipazione a carico della ricorrente fino al 30 settembre 2005, anziché fino al 30 giugno 2005, la nota comunale gravata con i motivi aggiunti ha fornito ampia giustificazione di detto prolungamento, evidenziando che, in caso contrario, dal 1° luglio 2005 il Comune avrebbe dovuto interrompere l’erogazione del proprio contributo integrativo. Donde l’inammissibilità e, comunque, l’infondatezza della doglianza, con il corollario della complessiva infondatezza del primo motivo del ricorso originario.

3.6. Palesemente infondato è, poi, il secondo motivo, attesa l’insussistenza del lamentato difetto di motivazione della nota comunale prot. n. 2592/05 del 1° luglio 2005, che richiama puntualmente il suindicato art. 3 dell’allegato al regolamento comunale, riportandone anche per esteso il contenuto e così soddisfacendo l’obbligo della motivazione ex art. 3 della l. n. 241/1990.

3.7. Dall’infondatezza del gravame originario discende l’infondatezza anche dei motivi aggiunti, i quali, come visto, si basano sulla riproposizione delle censure già dedotte con l’atto introduttivo del giudizio, oltre che sul vizio di invalidità derivata, evidentemente privo di fondamento.

4. In definitiva, il ricorso originario e quello per motivi aggiunti sono infondati e, come tali, devono essere integralmente respinti.

5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore del Comune resistente, mentre non si fa luogo a spese nei confronti del Consorzio Z. S.c.c.r.l., non costituitosi in giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana – Sezione Seconda -, così definitivamente pronunciando sul ricorso originario e su quello per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento in favore del Comune di Firenze di spese ed onorari di causa, che liquida in via forfettaria in complessivi Euro 3.000,00 (tremila/00), più accessori di legge.

Nulla spese nei confronti del Consorzio Z. S.c.c.r.l..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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