Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 04-11-2010) 22-02-2011, n. 6832 Patente

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza emessa in data 4/12/2009 il Tribunale di Fermo, sez. dist. di S. Elpidio a Mare, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., applicava a S.K., in relazione alla contravvenzione di cui all’art. 186 C.d.S., lett. c), (fatto del (OMISSIS)), la pena di giorni venti di arresto ed Euro 1.800 di ammenda. Con la sentenza venivano disposte la sanzione accessoria della sospensione della patente e la misura di sicurezza della confisca dell’auto.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato che, premessa la natura sanzionatoria della confisca, lamentava la violazione di legge ( art. 2 c.p.) in relazione all’applicazione retroattiva della novella introdotta dal D.L. 23 maggio 2008 (conv. in L. n. 125 del 2008) che aveva previsto la confisca obbligatoria del veicolo in caso di superamento di limiti alcolemici di cui all’art. 186 C.d.S., lett. C).

3. Il ricorso è fondato.

Va premesso che questa Corte, con orientamento prevalente riteneva la natura di misura di sicurezza patrimoniale della confisca prevista dall’art. 186 cit., con la conseguenza della non applicazione del principio di irretroattività previsto per le sanzioni, ed invece della applicazione della legge vigente al momento della decisione, secondo il combinato disposto dell’art. 200 c.p., comma 2, e art. 236 c.p..

In particolare si era avuto modo di stabilire che "in tema di successione di leggi nel tempo, il principio di irretroattività della legge penale opera con riguardo alle norme incriminatrici e non anche alle misure di sicurezza, sicchè la confisca obbligatoria del veicolo, con il quale sia stato commesso il reato di guida in stato di ebbrezza con accertamento di un tasso alcolemico superiore a g/l 1,5 per litro, trova applicazione anche relativamente ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore della L. n. 125 del 2008, art. 4, che l’ha introdotta" (Cass. 4, 9986/2009, Fave).

Di recente però, le Sezioni Unite della Cassazione, hanno stabilito che la confisca del veicolo prevista in caso di condanna per la contravvenzione di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici, così come per quella di guida in stato di ebbrezza, non è una misura di sicurezza patrimoniale, bensì una sanzione penale accessoria, chiarendo che in ragione di ciò, la misura ablativa non può essere disposta in relazione agli illeciti commessi prima della Sua introduzione (Cass. Sez. Un. 23428/20l0, Caligo).

Tale pronuncia ha anticipato la più radicale soluzione adottata dalla Corte Costituzionale, la quale con la sentenza 4/6/2010, n. 196, ha dichiarato la "l’illegittimità costituzionale, limitatamente alle parole "ai sensi dell’art. 240 c.p., comma 2", dell’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come modificato del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, art. 4, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, art. 1, comma 1". La Corte, dopo avere affermato la natura di sanzione penale della confisca del veicolo, coerentemente ha cancellato dalla disposizione quella parte che l’assimilava ad una misura di sicurezza patrimoniale; di conseguenza, una volta attratta tale misura nell’area delle sanzioni penali, non ne è consentita l’applicazione retroattiva, per l’espresso divieto di cui all’art. 25 Cost., comma 2, e art. 2 c.p., comma 1.

Tale prospettiva non è mutata a seguito della riforma introdotta con la L. n. 120 del 2010, che ha degradato la confisca a sanzione amministrativa, tenuto conto che la irretroattività vige anche per tale tipo di sanzione (cfr. L. n. 689 del 1981, art. 1).

Per quanto detto, si impone l’annullamento della sentenza, senza rinvio, limitatamente alla disposta confisca.
P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del veicolo, statuizione che elimina.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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