Cons. Stato Sez. IV, Sent., 18-02-2011, n. 1067

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente appella la sentenza del Tar Toscana con cui è stato respinto il suo ricorso diretto all’annullamento della revoca della concessione di una rivendita di tabacchi pronunciata in relazione all’accertamento dell’ "evidente stato di abbandono" ai sensi dell’articolo 34 della legge n. 1293/1957.

Con l’unica rubrica di gravame il ricorrente ritiene erronea la decisione basata sull’accertato stato di abbandono della rivendita. Il TAR avrebbe travisato il contenuto dell’impugnazione.

In primo grado, il ricorrente non avrebbe contestato di aver abbandonato il locale ma avrebbe affermato che, in realtà, egli avrebbe trasferito la vendita in un locale non autorizzato.

Erroneamente quindi il TAR non avrebbe valutato la differenza ontologica tra la disposizione riguardante l’abbandono e quella riguardante il trasferimento dell’esercizio di cui all’art. 34, punto n.5 della L. n.1293/1957.

La decisione sarebbe perciò viziata sotto il profilo della motivazione, in quanto il suo riferimento alla vendita di "poche sigarette", limitata ai clienti del suo motelristorante, avrebbe dovuto imporre una verificazione, al fine di accertare l’ipotesi asserita dal ricorrente riguardo al trasferimento della rivendita. Inoltre la sentenza avrebbe erroneamente interpretato il verbale della Guardia di Finanza recante constatazione dell’abbandono, non avendo il TAR tenuto in alcun conto che l’appellante aveva immediatamente dichiarato il trasferimento della rivendita nel locale non autorizzato.

Tutte le osservazioni esposte non possono essere condivise.

L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 34 n.1) della L 22/12/1957 n. 1293, può procedere alla revoca della gestione delle rivendite nei casi di "violazione all’obbligo della gestione personale o abbandono del servizio".

Come esattamente rilevato dal TAR, l’insostenibilità delle affermazioni dell’appellante sono evidenti, sulla base sia dell’esame delle giustificazioni dallo stesso formulate in seguito alla contestazione dell’addebito, sia del vaglio delle risultanze del verbale di accesso della Guardia di Finanza.

Nel caso, lo stesso ricorrente, sia pure adducendo a scusante la scarsità delle vendite, nelle sue controdeduzioni in esito alla comunicazione di avvio del procedimento, non contesta nemmeno il totale stato di abbandono del locale — del resto confermato dal resoconto degli accertamenti della Guardia di Finanza (cfr. all. erariale n. 3) — e nemmeno la cessazione del servizio di vendita al pubblico dei tabacchi nel locale autorizzato.

Quindi sussistevano tutti i presupposti in presenza dei quali la legge attribuisce all’Amministrazione la facoltà discrezionale di procedere alla revoca della gestione della rivendita di tabacchi quale sanzione al concessionario, che, in violazione del principio della massimizzazione dell’offerta al pubblico per assicurare il maggior gettito all’erario, si renda colpevole dell’abbandono del servizio di distribuzione e vendita dei generi di monopolio.

Alla luce di detta circostanza legittimamente il TAR ha ritenuto legittimo il provvedimento di revoca della gestione della rivendita di tabacchi emesso a seguito dell’inequivocabile accertamento in punto di fatto del presupposto legale dell’ "abbandono del servizio" conseguente alla chiusura dell’esercizio.

Né convince l’assunto per cui, nella specie, il TAR avrebbe dovuto verificare che non si trattava di abbandono, ma, in realtà, di un trasferimento non autorizzato della rivendita presso il motel- ristorante gestito dal ricorrente.

Come risulta proprio dal processo verbale dell’accesso della G.d.F. del 21.7.2001, infatti, le ricerche di generi di monopolio presso il motelristorante del ricorrente avevano dato esito totalmente negativo (cfr.: all. n. 3 fascicolo erariale). Solo l’appellante, in quella sede, aveva dichiarato di aver venduto ai clienti dell’albergo le sigarette acquistate presso il monopolio.

Qualche vendita di carattere occasionale di tabacchi ai clienti del motel forse poteva esservi stata, come è indirettamente acclarato dai modesti quantitativi di tabacchi che risultavano prelevati dal ricorrente presso il deposito Monopoli di Montepulciano (cfr. all n. 3 fascicolo erariale).

Ma – in assenza del rinvenimento dei caratteri esteriori tipici della rivendita (dall’insegna, al bancone dedicato, all’offerta al pubblico dei generi di monopoli, ecc.) – da ciò non può affermarsi che vi fosse realmente stato un trasferimento non autorizzato come assume l’appellante.

Una semplice dichiarazione del titolare non può da sola costituire elemento sufficiente ad integrare un "trasferimento non autorizzato" dell’esercizio di monopolio.

In definitiva, non vi è stato alcun reale trasferimento non autorizzato, come assume l’appellante, ma

la pura e semplice chiusura della rivendita autorizzata, così come esattamente ritenuto dal Giudice di primo grado.

In conseguenza l’appello è infondato e deve essere respinto.

Le spese di cui all’art. 26 primo comma del c.p.a., seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando:

1. respinge l’appello come in epigrafe proposto;

2. condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che sono liquidate in Euro 2.000,00 in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *