Cass. civ. Sez. III, Sent., 06-04-2011, n. 7870

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. N.P., titolare di una agenzia immobiliare, vedeva rigettata la domanda, avanzata nei confronti di G.M. e della Immobiliare Civiglio srl, per il pagamento della provvigione in relazione all’attività di mediazione prestata nell’acquisto da parte del G. di un immobile di proprietà della Immobiliare; acquisto avvenuto nel luglio 1998, rispetto ad una proposta irrevocabile di acquisto del marzo 1997.

In accoglimento dell’appello proposto da N., la Corte di appello condannava G. (per circa Euro 17.500,00) e l’Immobiliare (per circa Euro 22.000,00) al pagamento della provvigione (sentenza del 25 gennaio 2008).

2. Avverso la suddetta sentenza, hanno proposto autonomi ricorsi il G. (con cinque motivi, esplicati da memoria) e l’Immobiliare (con due motivi).

Si è difeso il N. con autonomi controricorsi.

Essendo i ricorsi proposti avverso la stessa sentenza vanno riuniti.

3. La Corte di merito, all’esito della valutazione della complessa istruttoria, ha ritenuto provato che G. e l’Immobiliare erano stati messi in contatto dal N., in esecuzione dell’incarico conferito allo stesso dalla Immobiliare, e ha ritenuto non provato un intervento determinante di terzi nella vendita, intervenuta nel luglio del 1998. Conseguentemente, ha riconosciuto un contributo causale rilevante del N. nella conclusione del contratto. In particolare, il giudice ha valutato partitamele le prove testimoniali e l’attendibilità dei testimoni, considerando gli stretti rapporti di collaborazione e/o di parentela; ha analizzato le prove documentali e specificamente il contenuto della proposta irrevocabile di acquisto del G. all’Immobiliare del marzo 1997; ha ritenuto inattendibili, perchè tra loro contrastanti, le testimonianze in ordine a diverse modalità con cui il G. e l’Immobiliare sarebbero venuti in contatto.

4. Il ricorso del G. è inammissibile, sindacando la valutazione delle prove, che il giudice ha compiuto in modo completo ed immune da vizi logici, oltre che, in alcuni casi, per mancanza del necessario momento di sintesi nella deduzione di vizi motivazionali.

Il G. – con i cinque motivi del ricorso, di cui tre per difetti motivazionali – anche quando deduce violazioni di legge, in realtà prospetta una diversa valutazione delle prove documentali e testimoniali acquisite nel giudizio di merito. Più specificamente, dapprima prospetta una diversa valutazione delle prove, come vizio motivazionale, poi fa derivare da questa la violazione di legge.

Infatti, dedotto che il giudice non ha motivato sul documento del marzo 1997 – nel senso che non ha ricavato da tale documento la regolamentazione speciale del rapporto di mandato, contenente la subordinazione della provvigione alla conclusione della compravendita nel termine indicato -(primo motivo), prospetta la violazione dell’art. 1755 c.c. nella parte in cui il giudice non ha riconosciuto l’intervenuto accordo tra le parti come mediazione atipica strettamente legata alla accettazione di quella proposta in quei tempi (secondo motivo).

I due successivi motivi (terzo e quarto) prospettano una diversa valutazione delle prove testimoniali e della loro attendibilità, volta a sostenere l’esistenza di contatti autonomi tra G. e l’Immobiliare, prima e dopo la proposta irrevocabile, al fine di svilire il nesso di efficienza causale tra l’attività del N. e la conclusione dell’affare. In questi motivi, inoltre, l’illustrazione non si concretizza in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso, in relazione al quale la motivazione si assume omessa, ovvero nella esplicazione sintetica delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione; sintesi necessaria ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis.

Il quinto motivo, traduce in termini di violazione dell’art. 1755 c.c. la mancata adesione del giudice alla diversa ricostruzione del materiale probatorio in ordine alla non sussistenza del contributo determinante del N. nella conclusione dell’affare.

5. Per le stesse ragioni sono inammissibili i due motivi del ricorso autonomo proposto dalla Immobiliare. Con la stessa tecnica usata dal G., il primo motivo lamenta omessa e insufficiente motivazione in ordine al contributo causale del N.: comunque senza il necessario momento di sintesi. Il secondo, la violazione dell’art. 1755 c.c. per non aver il giudice aderito alla ricostruzione prospettata in ordine ad un rapporto diretto tra l’acquirente e il venditore, che avrebbe escluso l’effettivo intervento del N..

Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Riuniti i ricorsi, li dichiara inammissibili; condanna G. M. e l’Immobiliare Civiglio srl, in liquidazione, ciascuno, al pagamento, in favore di N.P., delle spese processuali del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.000,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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