Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 04-11-2010) 22-02-2011, n. 6811

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza del 15/7/2008 il Tribunale di Sassari applicava a S.G., ai sensi dell’art. 444 c.p.p. la pena di mesi 7 di reclusione ed Euro 300= di multa, per il reato di cui all’art. 624 c.p. e art. 625 c.p., nn. 2 e 7 per il furto di alcuni pezzi di un’auto (acc. in (OMISSIS)). All’imputato venivano riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso al Corte di Appello di Sassari, lamentando la violazione di legge ed il difetto di motivazione per avere il giudice riconosciuto le attenuanti generiche equivalenti con laconica motivazione facente riferimento allo stato di emarginazione sociale "desumibile dal certificato penale e dal fatto". 3. Il ricorso è infondato.

Va ricordato che questa Corte di legittimità ha avuto modo di statuire che "in materia di patteggiamento, qualora il pubblico ministero abbia prestato il proprio consenso all’applicazione di un determinato trattamento sanzionatorio, l’impugnazione della sentenza, che tale accordo abbia recepito, è consentita solo qualora esso si configuri come illegale. Peraltro, per qualificare illegale la pena non basta eccepire che il giudice non abbia correttamente esplicato i criteri valutativi che lo hanno indotto ad applicare la pena richiesta, ma occorre che il risultato finale del calcolo non risulti conforme a legge" (Sez. 6, Sentenza n. 18385 del 19/02/2004 Cc. (dep. 21/04/2004), Obiapuna, Rv. 228047).

Nel caso di specie la pena irrogata non è stata determinata in modo illegale e, sebbene sinteticamente, il giudice di merito ha dato conto delle ragioni che lo hanno indotto a ratificare l’accordo delle parti, anche con riferimento alla concessione delle attenuanti generiche, in ragione della valutata emarginazione sociale dello S.. Si tratta di una considerazione sufficientemente giustificativa della concessione, che le censure del ricorrente non sono idonee a scalfire, anche tenuto conto della natura del rito. Per quanto detto il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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