Cons. Stato Sez. IV, Sent., 18-02-2011, n. 1066 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Con ricorso rubricato al n. 8765 del 2009 la signora M.S., già dipendente della Presidenza del Consiglio dei Ministri, chiede l’esatto adempimento della sentenza emessa dalla Sezione Lavoro IV del Tribunale di Roma in data 20 settembre 2007 e depositata in pari data, con la quale sono state riconosciute come dipendenti da causa di servizio le patologie dalla medesima lamentate ed è stata condannata la Presidenza del Consiglio dei ministri alla corresponsione dell’equo indennizzo "nella misura di cui alla III categoria tabella A di cui al DPR 30.12.1981, n. 834 e successive modifiche, dalla data dell’istanza amministrativa, oltre interessi al tasso di legge dalla stessa data e sino al soddisfo", nonché alla rifusione delle spese di lite, come quantificate in dispositivo.

Espone l’istante che, a fronte della sentenza, l’Amministrazione ha adottato il decreto n. 3100 del 13.12.2007, notificato solo in data 7.3.2008, con cui è stata liquidata la somma di euro 686,67 quale equo indennizzo di categoria VII; espone altresì che il calcolo dell’indennizzo è stato effettuato "a seguito del cumulo tra l’VIII ctg., già determinata per la prima infermità riconosciuta e l’VIII ctg. attribuita per le altre infermità successivamente riconosciute come dipendenti da causa di servizio (VIII + VIII = VII)".

Ad avviso della ricorrente, il calcolo effettuato dalla Presidenza dl Consiglio sarebbe errato sotto un duplice profilo:

– in primo luogo, l’indennizzo sarebbe stato calcolato con riferimento ad una singola annualità di servizio mentre, in esecuzione della sentenza, sarebbe dovuto essere riconosciuto a far data dalla presentazione dell’istanza, e quindi dal 1999 fino alla conclusione del rapporto di lavoro;

– in secondo luogo, nella somma non sarebbero presi in considerazione gli interessi legali spettanti a far data dal 1999, come precisato nella sentenza n. 15920/07.

L’interessata insiste nella prospettazione con successiva memoria difensiva.

Resiste la Presidenza del Consiglio dei ministri e deposita diffusa e articolata relazione, sostenendo che la ricorrente fonda la propria pretesa sull’erroneo convincimento che il beneficio economico derivante dall’equo indennizzo sia dovuto periodicamente e non una tantum.

La Presidenza espone inoltre di avere, in un primo momento, con decreto n. 2797 del 4 ottobre 2005, corrisposto l’equo indennizzo di ottava categoria per l’infermità riconosciuta come dipendente da causa di servizio dalla stessa Amministrazione (gastrite) e, successivamente, in esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, per le residue infermità con ascrivibilità anch’esse all’ottava categoria; in particolare, in esecuzione della sentenza, per effetto del cumulo dell’infermità riconosciuta nel 2005 alle altre quattro riconosciute nel decisum giudiziale, l’infermità complessiva è stata ascritta alla settima categoria.

Di conseguenza, l’equo indennizzo è stato determinato, giusta la prospettazione dell’Amministrazione, in ossequio a quanto stabilito dalla tabella 1 allegata al DPR n. 686/1957, come modificata dalla legge n. 662/1996, sulla base dello stipendio tabellare in godimento alla data di presentazione dell’istanza (2 giugno 1999), pari ad euro 7.629,62 x 2 (due volte lo stipendio complessivo) = euro 15.259,24 x 12% (coefficiente della settima categoria), ridotto del 25%, avendo l’interessata superato il cinquantesimo anno di età alla data di presentazione della domanda e dedotto quanto già percepito nel 2005.

2.- Va premesso che non vi è questione sull’avvenuta formazione del giudicato relativamente alla sentenza di cui trattasi.

3.- Ciò posto, osserva il Collegio che è condivisibile la configurazione che l’Amministrazione assegna all’equo indennizzo quale ristoro economico avente natura di reintegrazione patrimoniale per il dipendente in ragione del danno fisico subito concesso una tantum.

Corretto appare altresì il computo dell’importo spettante sia con riferimento al precitato dato normativo che con riguardo agli effetti del cumulo delle infermità; esatta risulta altresì la correlazione della misura del beneficio allo stipendio tabellare in godimento alla data di presentazione dell’istanza nonché all’anzianità della signora S..

Deve di conseguenza ritenersi priva di pregio la pretesa azionata in via principale dall’interessata.

4.- Diversamente deve opinarsi per quanto concerne la richiesta degli interessi legali.

Ed invero, la sentenza ottemperanda prescrive espressamente la spettanza degli "interessi al tasso di legge dalla stessa data" (cioè, "dalla data dell’istanza amministrativa") "e sino al soddisfo".

A ciò non si è attenuta l’Amministrazione nell’effettuare il calcolo delle somme spettanti (cfr. tabella di cui al decreto n. 3100), con palese elusione del decisum giudiziale.

Per tale parte il ricorso va in conclusione accolto.

5.- Le spese di giudizio seguono la parziale soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione Quarta, definitivamente pronunciando, accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione il ricorso n. 8765 del 2009 per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro IV, n. 15920/2007.

Condanna la Presidenza del Consiglio dei ministri al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 2000,00 (duemila/00), oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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