Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 04-11-2010) 22-02-2011, n. 6809 Circolazione stradale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza del 22/9/2009 il Giudice di Pace di Civitacampomarano, dichiarava non doversi procedere nei confronti di B.L., per il delitto di lesioni colpose in danno di F.M., aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale, perchè estinto il reato per remissione di querela (acc. in (OMISSIS)).

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Campobasso, per violazione di legge laddove il Giudice di Pace aveva omesso di trasmettere copia degli atti e della sentenza al Prefetto per la adozione delle conseguenti sanzioni amministrative, ai sensi dell’art. 224 C.d.S., comma 3. 3. Il ricorso è manifestamente infondato.

Va premesso che l’art. 221 C.d.S., comma 1 attribuisce al giudice penale la competenza a pronunciarsi sugli illeciti amministrativi connessi ai reati commessi in violazione del codice della strada.

Il successivo comma 2 stabilisce che, nel caso in cui il giudice dichiari l’estinzione del reato, cessa la sua competenza a deliberare sugli illeciti amministrativi ed in tale ipotesi copia degli atti, ai sensi dell’art. 220, comma 4, deve essere trasmessa alla Autorità amministrativa competente. Nel caso di specie, il giudice di pace, obliterando la disposizione da ultimo ricordata, non ha rimesso gli atti all’autorità amministrativa. Va osservato però che nessuna previsione normativa impone che tale adempimento sia disposto con la sentenza che decide il giudizio, ma l’inoltro degli atti può avere corso anche successivamente alla emanazione della sentenza a cura della cancelleria, come peraltro si evince dal disposto dell’art. 224 C.d.S., comma 4.

Pertanto poichè l’assenza dell’ordine di trasmissione degli atti alla P.A. in sentenza non preclude l’adempimento successivo, non è necessario che esso sia sollecitato con un’impugnazione della pronuncia, ben potendo tale sollecitazione avvenire in via meramente amministrativa.

Per quanto detto il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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