Cass. civ. Sez. III, Sent., 06-04-2011, n. 7867 Opposizione

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Svolgimento del processo

D. e M.A. hanno notificato al Comune di S. Giorgio a Molara decreto ingiuntivo del Tribunale di Benevento, recante condanna al pagamento di L. 4.770.671, quale contributo per la ricostruzione di immobili danneggiati dal sisma del 1980-81, ai sensi della L. n. 49 del 1981.

Il Comune ha proposto opposizione, adducendo che il credito era stato pignorato da certo V.N.M., creditore di M. A., ed assegnato al creditore dal Giudice dell’esecuzione.

Gli opposti si sono costituiti eccependo la nullità della procura alle liti, perchè conferita da un dipendente comunale privo del potere di rappresentanza del Comune. Nel merito hanno eccepito che il Velia era creditore del solo M.A. e che pertanto il credito non poteva essergli assegnato per l’intero.

Il Tribunale di Benevento ha accolto l’opposizione, assolvendo il Comune da ogni domanda.

Proposto appello dagli opposti, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado.

I M. propongono due motivi di ricorso per cassazione.

Il Comune di S. Giorgio non ha depositato difese.
Motivi della decisione

1.- La Corte di appello ha respinto l’eccezione di nullità della procura alle liti, conferita dal Comune opponente al difensore il 30 dicembre 1999, sul rilievo che l’atto – pur se sottoscritto dal vice segretario comunale, soggetto privo del potere di rappresentare il Comune – è stato sanato dalla delibera 10 gennaio 2000, con cui il Comune ha ratificato l’operato del vice segretario.

2.- Con il primo motivo, deducendo violazione degli art. 75 e 83 cod. proc. civ., art. 1388 cod. civ., D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 50, oltre che delle leggi comunali e provinciali, il ricorrente assume che la ratifica del mandato alle liti non poteva produrre alcun effetto, essendo il mandato da ritenere inesistente. Men che mai si potrebbero ritenere efficaci gli atti compiuti in giudizio dal difensore, sulla base di quel mandato. Donde la nullità -inefficacia dell’atto di opposizione e dell’intero giudizio che ne è seguito.

2.1.- Il motivo non è fondato.

Vero è che il potere di rappresentare il Comune e di conferire il mandato alle liti spettava al Sindaco. Ma come regola generale ed in linea di principio, anche in considerazione dei principi di razionalità e di efficienza a cui si deve uniformare l’attività amministrativa, è da ritenere che il potere del Sindaco di rappresentare il Comune includa il potere di delegare ad altri, ed in particolare ad un dirigente dell’ente, il compimento degli atti sostanziali o processuali di sua spettanza.

Nello stesso ambito in cui può delegare, il Sindaco può ratificare l’operato altrui, che si sia eventualmente svolto in mancanza di delega, come nella specie è avvenuto. (Sull’ammissibilità della ratifica dell’attività processuale svolta da un dirigente da parte della Giunta regionale, cfr. Cass. civ. Sez. 3, 11 gennaio 2008 n. 4 80).

E’ poi pacificamente ammessa anche la ratifica implicita, tramite la costituzione in giudizio del soggetto titolare del potere di rappresentanza (cfr., fra le tante, Cass. civ. Sez. 3, 21 novembre 2000 n. 15031; 29 settembre 2005 n. 19164; 27 ottobre 2005 n. 20913;

Cass. civ. Sez. 1^, 5 aprile 2006 n. 7879).

Eventuali eccezioni potrebbero derivare solo da espresse disposizioni di legge, o potrebbero configurarsi nei casi in cui la peculiare natura ed importanza degli interessi in discussione giustificasse una deroga al principio di cui sopra, venendo a configurare un assetto di interessi analogo a quello che, nel diritto privato, ricorre con riferimento ai c.d. diritti personalissimi.

Ma trattasi di situazioni ed eccezioni che dovrebbero essere specificamente dedotte e dimostrate da chi eccepisca l’inammissibilità della delega o della ratifica: deduzione e dimostrazione nella specie insussistenti.

Neppure vi è ragione di escludere che la ratifica nella specie sopraggiunta pochi giorni dopo il conferimento della procura – possa produrre efficacia retroattiva.

L’art. 182 cod. proc. civ. ammette la possibilità che il giudice assegni alle parti un termine per regolarizzare gli eventuali difetti dì rappresentanza o di assistenza, ed il limite previsto dalla norma per i casi in cui si sia verificata una decadenza vanno riferiti alle decadenze di carattere sostanziale: cioè a quelle stabilite per l’esercizio del diritto e dell’azione ( art. 2964 cod. civ. e segg.);

non a quelle che si esauriscano nell’ambito del processo.

In caso contrario ne deriverebbe l’inapplicabilità (inammissibile sotto il profilo sistematico) dell’art. 182 cod. proc. civ. in tutte le ipotesi in cui le parti incorrano in decadenze processuali già nell’atto introduttivo (Cass. civ. Sez. 3, 27 ottobre 2005 n. 20913, cit.; Cass. civ. Sez. Lav. 12 marzo 2004 n. 5135; Cass. civ. Sez. 3, 21 novembre 2000 n. 15031 cit.; Cass. civ. Sez. 1^, 6 luglio 2007 n. 15304, con riferimento alla rappresentanza di società).

3.- Il secondo motivo – che censura la sentenza di appello nella parte in cui ha ritenuto irrilevante il fatto che in sede di esecuzione sia stata assegnata al creditore pignorante l’incera somma spettante a titolo di contributo per la ricostruzione, sebbene unico debitore fosse M.A. – è inammissibile ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., a causa dell’inidonea formulazione del quesito.

Per quanto concerne la denuncia dì violazione di legge, il quesito chiede alla Corte di accertare se "Il giudice dell’opposizione a d.i. è esonerato dall’accertare se l’ordinanza di assegnazione di un credito adottata dal GE che incide sulle posizioni sostanziali, creditorie e debitorie, una volta che la titolarità del credito sia stata trasferita in virtù di un provvedimento del GE mediante il quale, con l’avvenuto pagamento al creditore pignorante è stato sottratto ai creditori opposti a seguito di dichiarazione di quantità resa al GE dal terzo pignorato Comune, debitore ingiunto e opponente?".

Trattasi di proposizione difficilmente comprensibile nel suo significato letterale, che non richiama in termini chiarì nè la fattispecie oggetto di esame, nè il principio di diritto enunciato dalla sentenza impugnata, nè quello diverso che si chiede alla Corte di affermare, come richiesto per l’ammissibilità del quesito di diritto (sui criteri di formulazione dei quesiti cfr., per tutte, Cass. Civ. S.U. 11 marzo 2008 n. 6420; Cass. Civ. Sez. 3^, 30 settembre 2008 n. 24339 e 9 maggio 2008 n. 11535).

Quanto alle denunce di vizio di motivazione, manca un momento di sintesi delle censure, da cui risulti la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione è da ritenere viziata, e l’indicazione delle ragioni per cui essa sarebbe inidonea a giustificare la decisione (cfr. per tutte Cass. civ. Sez. Un. 1 ottobre 2007 n. 20603; Cass. Civ. S.U. 18 giugno 2008 n. 6258; Cass. Civ. Sez. 3^, A febbraio 2008 n. 2652; Cass. Civ. Sez. 3^, 7 aprile 2006 n. 8897).

Ogni ulteriore censura è da ritenere assorbita.

4.- Il ricorso deve essere rigettato.

5.- Non essendosi costituto l’intimato non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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