Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 04-11-2010) 22-02-2011, n. 6808 Ebbrezza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza del 25/3/2009 il Tribunale di Oristano applicava a S.G. la pena di giorni 20 di arresto ed Euro 2.000= di ammenda, per il reato di cui all’art. 186 C.d.S., lett. c) per guida in stato di ebbrezza di un veicolo, con tasso alcolemico di 2,42 – 2,37 g/l (acc. in (OMISSIS)). All’imputato veniva irrogata la sanzione accessoria della revoca della patente.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato, lamentando:

2.1. la erronea applicazione della legge penale avendo il giudice di merito determinato la pena con un aumento per la recidiva, pur in presenza di un reato contravvenzionale;

2.2. la violazione di legge per avere applicato la sanzione accessoria della revoca della patente, in presenza di un precedente specifico nel biennio, per un fatto commesso però prima della riforma del 2007 che aveva previsto tale sanzione e senza alcuna prova che nel caso della precedente condanna, il tasso alcolemico fosse superore ad 1,5 g/l.

3. Il ricorso è fondato.

Quanto al primo motivo, va ricordato, che l’art. 99 c.p., come riformulato dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251 (entrata in vigore l’8/12/2005), prevede la rilevanza dei precedenti penali, ai fini della configurabilità della recidiva (aggravante inerente alla persona del colpevole), solo con riferimento ai delitti non colposi e ne consente la applicazione solo in caso di commissione di altro delitto non colposo.

Orbene, nel caso di specie, il giudice di merito, nel ratificare il patto tra le parti, ha, nel computare la pena, operato un inammissibile aumento per la recidiva (reiterata, specifica, infraquinquennale) per un reato contravvenzionale (art. 186 C.d.S.).

Tale violazione di legge ha determinato l’applicazione di una pena illegale che travolge l’intero patto.

Rimane assorbito l’ulteriore motivo di ricorso.

Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza.
P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Oristano.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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