Cass. civ. Sez. III, Sent., 06-04-2011, n. 7866 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 3121/2008, notificata il 28 dicembre 2008, la Corte di appello di Milano – confermando la sentenza emessa in primo grado – ha respinto l’opposizione proposta da P.U. avverso il decreto ingiuntivo notificatogli dalla s.p.a. Ametra, recante condanna al pagamento di Euro 6.370,44, a saldo della fornitura di semi di cotone per uso zootecnico.

Il P. propone quattro motivi di ricorso per cassazione.

Resiste l’intimata con controricorso.
Motivi della decisione

1.- Deve essere preliminarmente esaminata l’eccezione della resistente di inammissibilità del ricorso per tardività, perchè notificato oltre i sessanta giorni dalla data della notificazione della sentenza impugnata.

2.- L’eccezione è fondata.

Dalla copia notificata della sentenza della Corte di appello, depositata in Cancelleria con il ricorso, si desume che la notificazione – richiesta dal difensore di Ametra il 20 dicembre 2008 – è pervenuta a destinazione il 27 dicembre successivo.

Entrambe le date risultano dai timbri postali apposti sulla busta contenente l’atto, spedito per raccomandata.

Il termine di sessanta giorni per proporre ricorso per cassazione sarebbe quindi venuto a scadere il 25 febbraio 2009 (mercoledì).

L’atto è stato presentato agli ufficiali giudiziari per la notificazione solo il 27 febbraio 2009, quindi tardivamente.

Nè il ricorrente ha fornito la prova che, in ipotesi, la notificazione della sentenza impugnata gli sia pervenuta in data successiva al 27 dicembre 2008, ed in particolare il 29 dicembre 2008, come indicato nel ricorso.

La circostanza non trova alcun riscontro negli atti e documenti di causa, nè il ricorrente ha replicato alcunchè alla specifica contestazione della controparte.

3.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perchè tardivo.

4.- Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.500,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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