Cons. Stato Sez. IV, Sent., 18-02-2011, n. 1061 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sede di Bari, iscritto al n. 2137/2009, la L.I. s.n.c. – proprietaria di area individuata come sub – lotto "7" mod. 2/3 all’interno del "lotto" del piano per gli insediamenti produttivi "il Baricentro", sulla quale veniva intrapresa attività edilizia da parte della T.S. s.r.l. asseritamente lesiva del pieno esercizio dei diritti e delle facoltà proprietarie di L.I. – impugnava il silenzio serbato dal Comune sulla istanza presentata in data 21 settembre 2009, concernente l’accesso ad una serie di documenti, analiticamente indicati, relativi al detto piano particolareggiato.

Esponeva la società ricorrente di aver già proposto domanda di accesso ai documenti il 3 marzo 2009; che il Comune invitava la società con nota del 22 aprile 2009 a specificare maggiormente gli atti ritenuti di interesse; che, in adempimento di tale sollecitazione, depositava in data 4 giugno 2009 motivata richiesta di accesso riferita "ai documenti contenuti nel fascicolo relativo al permesso di costruire rilasciato il 27 settembre 2005 (prot. 14134/U.T., pratica edilizia n. 82/05) alla T.S. s.r.l.".

Esponeva inoltre la società ricorrente che, in accoglimento della richiesta, l’Amministrazione offriva in visione una serie di documenti attinenti alla detta pratica edilizia, i quali consentivano alla stessa di venire a conoscenza dell’esistenza di ulteriori atti amministrativi ivi citati, che orientavano per la presentazione di ulteriore istanza di accesso riferita ai documenti medesimi in data 21.9.2009; a tale istanza faceva seguito la consegna di n. 4 documenti, ritenuti non pienamente satisfattivi della richiesta avanzata.

Veniva quindi impugnato il silenzio serbato dal Comune sulla predetta istanza.

Il T.A.R. adito accoglieva il ricorso con la sentenza n. 222 del 2010 ed ordinava al Comune l’esibizione della documentazione richiesta con l’istanza di accesso del 21.9.2009.

La sentenza di primo grado viene impugnata dal Comune di Casamassima, che ne deduce l’erroneità e ne chiede l’annullamento sulla base dei seguenti motivi: violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e segg. della legge 241/1990 e s.m.i.; omessa ed erronea valutazione dei presupposti; difetto di motivazione.

Ad avviso dell’appellante, non sarebbe nella specie configurabile un interesse sostanziale all’accesso collegato ad una specifica situazione soggettiva giuridicamente rilevante e strumentale all’acquisizione della conoscenza degli atti.

Ciò in quanto la ponderosa documentazione oggetto della reiterata richiesta della L.I. sarebbe del tutto irrilevante rispetto all’interesse della società istante a verificare la conformità del p.d.c. n. 82/2005 (rilasciato alla T.S.) alla pianificazione attuativa vigente a quella data siccome atti ed elaborati modificati e sostituiti fin dall’anno 2002.

Sostiene altresì l’Amministrazione che, per il numero degli atti e la complessità degli adempimenti necessari, l’accesso "finisce per vulnerare ingiustificatamente il buon andamento dell’Ufficio tecnico del piccolo Comune pugliese".

La sentenza di prime cure sarebbe altresì erronea nella parte in cui ha statuito il rigetto dell’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata in primo grado dall’Amministrazione in ragione della tardività del gravame rispetto al diniego di accesso opposto con la nota prot. n. 5986/UT del 22.4.2009.

Si oppone alla prospettazione di parte appellante la L.I. con memoria di costituzione e successiva memoria integrativa.

2.- Va preliminarmente disatteso il rilievo concernente il difetto di interesse sostanziale all’accesso.

La L. società immobiliare è invero titolare di un interesse diretto siccome proprietaria del lotto 7 mod. 2/3 all’interno del lotto G del p.i.p. "il Baricentro" adiacente al sublotto 7/A su cui è intrapresa l’attività edilizia da parte della T. s.r.l., di cui si intende verificare la conformità alle previsioni urbanistiche.

Quanto all’asserita tardività del ricorso di prime cure rispetto al diniego di accesso opposto con la precitata nota 22 aprile 2009, va osservato che la lesione dell’interesse della ricorrente in primo grado si è definita, in presenza di una fattispecie in fieri, solo con la consegna degli ulteriori documenti di cui alla richiesta del 21 settembre 2009, ritenuti non pienamente satisfattivi delle istanze avanzate dalla società.

3. Ritiene la Sezione che l’appello vada respinto.

Come ha correttamente evidenziato la sentenza gravata, la società appellata ha fondatamente chiesto in sede amministrativa di accedere a tutti gli atti che la riguardino.

Il rilievo delle successive varianti parziali dello strumento urbanistico attuativo, con le conseguenti possibili stratificazioni della disciplina di settore, comporta che la sua piena comprensione dello stato degli atti può aversi, nella specie, solo con una lettura contestuale della normativa intervenuta nel tempo; non si verte, quindi, in una ipotesi di "oggettiva irrilevanza" della pianificazione storica richiesta, in uno scenario di "intralci che tale ingiustificata richiesta avrebbe determinato nell’attività gestoria dell’ente", constando i documenti in "svariate decine di faldoni contenenti atti ed elaborati grafici", bensì nella motivata esigenza di contestualizzazione dei vari momenti urbanistici nella specie susseguitisi nel tempo, siccome desumibili dalla produzione documentale di volta in volta offerta in visione dall’Amministrazione.

In altri termini, l’ufficio deve consentire l’accesso a tutti gli atti oggetto della originaria istanza, pur ponendo a carico della società tutte le relative spese.

3.- Per le esposte considerazioni, l’appello deve essere rigettato.

Le spese del secondo grado di giudizio possono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione Quarta, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in appello indicato in epigrafe n. 2430 del 2010.

Compensa le spese del secondo grado del giudizio fra le parti.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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