Cons. Stato Sez. IV, Sent., 18-02-2011, n. 1060 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Dopo essere stata giudicata idonea alle prove d’esame nel concorso a n. 27 posti di allievo agente della polizia penitenziaria femminile, la sig,.ra L.R.M. veniva sottoposta agli accertamenti medici ex art.106 del dlgs n. 443/96 finalizzati all’assunzione, all’esito dei quali era giudicata inidonea per deficit staturale (cm1,58 anziché 1,61).

Con provvedimento del Direttore generale del personale e della formazione della Direzione dell’Amministrazione Penitenziaria la predetta veniva esclusa dall’assunzione perché sprovvista del requisito fisico sopra descritto.

L’interessata impugnava innanzi al TAR per il Lazio, con ricorso introduttivo, tale provvedimento di esclusione e, con motivi aggiunti, il bando di concorso in parte qua.

Con sentenza n.4895/2007, resa in forma semplificata, l’adito TAR accoglieva il relativo ricorso, sul rilievo della "non esistenza di alcuna disposizione normativa specificamente indirizzata ad imporre limiti di altezza minimi per l’assunzione nel corpo di polizia penitenziaria".

Il Ministero della Giustizia ha impugnato, previa sospensione, tale sentenza, ritenendola errata nelle osservazioni e prese conclusioni.

Con un unico motivo, l’Amministrazione appellante sostiene che una corretta ricostruzione della normativa vigente in subjecta materia conduce all’esistenza del limite di 1, 61 cm. di altezza come fissato per legge e che l’assenza in capo all’appellata di un siffatto requisito giustifica, in applicazione della previsione normativa, l’avvenuta adozione del provvedimento di esclusione dall’assunzione.

Con ordinanza n.5862 del 13/11/2007 questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare di sospensione dell’esecutività della suindicata sentenza.

Si è costituita in giudizio per resistere al proposto gravame la sig.ra Latella.

Tanto premesso, l’appello si appalesa fondato e va accolto.

Sulla questione relativa all’esistenza di un limite minimo staturale di mt 1,61 per le donne ai fini dell’accesso ai ruoli del Corpo della polizia penitenziaria questa Sezione ha già avuto modo di pronunziarsi in maniera esaustiva con la decisione n.3471 del 15 marzo 2005 e da tale avviso il Collegio non ha motivo di discostarsi, dovendosi qui ribadire le ragioni poste a base di quanto sul punto già statuito da questo Consesso.

Occorre premettere che, ai sensi della direttiva CEE 27 novembre 2000 n.78, in materia di parità di occupazioni e condizioni di lavoro, è legittima la previsione, ad opera della normativa dei Paesi membri, di requisiti minimi differenziati ai fini della salvaguardia dei servizi svolti dalle Forze Armate, di polizia penitenziaria e di soccorso.

Ciò detto, va da subito rilevato che, contrariamente a quanto erroneamente statuito dal giudice di primo grado, dal quadro normativo di riferimento e precisamente dal combinato disposto delle norme di cui all’art.14 della legge n.395 del 15/12/1990, all’art.122 del dlgs n.443 del 30/10/1992, all’art.2 della legge n.874 del 13/12/1986 e ai DPCM del 22 luglio 1987 e n. 441 del 30/9/1992, scaturisce il limite minimo di altezza di cm.1,61 per le donne aspiranti a far parte del Corpo della polizia penitenziaria.

La legge n.874 del 13 dicembre 1986 prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri può stabilire con proprio decreto, sentiti i Ministri interessati e le organizzazioni sindacali più rappresentative, nonché le Commissioni nazionali di parità tra uomo e donna, le mansioni e le qualifiche speciali per le quali è necessario definire un limite di altezza e la misura di detto limite. Quindi la legge 15 dicembre 1990 n.395, recante delega per la determinazione dell’ordinamento del personale del Corpo della Polizia penitenziaria, ha indicato, fra l’altro, all’art.14 comma 1 punto 1), la necessità, per l’accesso ai ruoli del Corpo di Polizia penitenziaria, degli stessi requisiti psicofisici richiesti per l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato, di cui all’art.1 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983 n.904.

In attuazione della citata delega, il decreto legislativo n.443 del 30/10/1992, all’art.122, ha stabilito che l’altezza in questione sia individuata con riferimento all’art. 2 della su citata legge 13/12/1986 n.874.

Ora in applicazione dei canoni ermeneutici di interpretazione delle fonti normative, nella specie in base alla formulazione delle disposizioni legislative testé evocate, si è in presenza di un rinvio dinamico, in ragione del quale, per la fissazione del limite minimo di altezza degli appartenenti al Corpo di Polizia penitenziaria, si fa riferimento a quanto previsto per il Corpo di Polizia di Stato, in particolare, con provvedimenti emanati allo scopo.

E, al riguardo, gli atti che recano in dettaglio la definizione di tali limiti di altezza minimi sono i DPCM 22/7/1987 n.411 e, in particolare, il DPCM 30/71992, che fissano detti limiti per le FF.AA.., la Polizia di Stato, il Corpo Forestale dello Stato, i Vigili del Fuoco.

Va pure menzionato, a completamento del quadro normativo di riferimento, il DPR 24 agosto 1990 n.273, che, tramite il richiamo all’art.14 della legge n.395/90 ed alla legge n.874/86, ha previsto un meccanismo di adeguamento dell’altezza a quello di volta in volta definito dai provvedimenti di cui ai citati DPCM.

Ora, al momento in cui l’appellata è stata sottoposta all’accertamento del requisiti psicofisici e attitudinali, era in vigore il limite minimo di altezza per le donne di cm1,61, come previsto e indicato dal DPCM n.432 del 30/9/1992, sicché, essendo stata riscontrata per la sig.ra Latella un’altezza inferiore a detta soglia minima, il mancato possesso del requisito fisico in parola non poteva non condurre ad assumere la consequenziale determinazione di esclusione dal concorso per la riscontrata inidoneità.

L’Amministrazione, perciò, non ha fatto altro che dare attuazione al bando di concorso, che fissava il limite minimo di altezza per le donne, mentre la relativa previsione della lex specialis correttamente ancorava la procedura selettiva in parola alla normativa sopra illustrata.

Pertanto sono da ritenere errate e vanno riformate le statuizioni del Tar circa l’illegittimità in parte qua del bando e la insussistenza di una disposizione normativa che fissi tale limite (invece esistente e vigente).

Appare peraltro equo compensare tra le parti spese e competenze del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta),

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma dell’impugnata sentenza, rigetta il ricorso di primo grado unitamente ai motivi aggiunti.

Compensa tra le parti spese e competenze del doppio grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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