Cass. civ. Sez. III, Sent., 06-04-2011, n. 7864 Opposizione all’esecuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.1. La Corte di Appello di Bari – con sentenza n. 718/06, pubbl. addì 11.8.06, notificata il 18.9.06 – rigetta l’appello di S. S. avverso la sentenza del Tribunale di Foggia del 10.10.03, di rigetto dell’opposizione da lui dispiegata avverso l’esecuzione mobiliare in suo danno intrapreso da P.A. ed F. A.M. in forza di non meglio specificato titolo giudiziale; in particolare, la Corte territoriale:

1.1.1. individua la ragione di credito addotta in compensazione dal debitore opponente nel controcredito vantato da quest’ultimo verso F.F.M., di cui la P. era tutrice, per il risarcimento di un danno di diverse centinaia di milioni di L. derivante dalle gravissime lesioni infertegli dal F. e dall’assassinio, da parte di quegli, del figlio di esso debitore, S.G., a sua volta marito di F.A.M., figlia dell’omicida;

1.1.2. rileva che le opposte, in primo grado, hanno eccepito la non definitività delle condanne a favore dell’opponente e, in secondo grado, l’ammissibilità della compensazione solo con controcrediti formatisi successivamente al titolo esecutivo giudiziale posto a base dell’opposta esecuzione, invece ancora inesistenti per il mancato passaggio in giudicato della condanna su cui si fondavano;

1.1.3. ritiene necessario che il controcredito sia opposto in compensazione nel giudizio "che vede il creditore convenuto per altra pretesa dal suo debitore", ma soprattutto esclude che sia "stato precisato specificamente quali titoli di formazione successiva lo S. oppone in compensazione, di modo che, come aveva esattamente rilevato il primo giudice, l’opposizione è sfornita di prova". 2. S.S. propone ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi conclusi con i prescritti quesiti, mentre le controparti resistono con controricorso; la causa, dapprima avviata alla definizione in camera di consiglio ex artt. 377 e 380 bis c.p.c., è stata poi rimessa alla pubblica udienza del 3.2.11, alla quale compare il solo difensore delle controricorrenti per prendere parte alla discussione orale.
Motivi della decisione

3. Il ricorrente chiede la cassazione della gravata sentenza e propone:

3.1. un primo motivo di ricorso, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1241, 1242, 1243 c.c. concludendolo con il seguente quesito di diritto: è ammissibile che nel giudizio di opposizione ( art. 615 c.p.c.) il debitore esecutato possa opporre in compensazione propri precedenti crediti fondati su condanna alle spese processuali in suo favore contro il creditore procedente che a sua volta agisca in executivis per condanna alle spese processuali in suo favore maturate contro l’opponente, per un giudizio successivo, nel quale vi è stata una sentenza di semplice rigetto di domanda attinente a fatti diversi da rapporti creditizi tra le stesse parti? 3.2. un secondo motivo, lamentando violazione e omessa applicazione degli artt. 1241, 1242, 1243 c.c. circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, concludendolo con il seguente quesito: è ammissibile e perciò operante la compensazione giudiziale tra crediti di diversa natura intercorrenti però tra le medesime parti, sia pure basati su titoli inoppugnabili formatisi in periodi diversi tra loro? 4. Dal canto loro, le opposte P. e F. resistono adducendo che l’eventuale compensazione sarebbe stata opponibile solo in caso di posteriorità del controcredito rispetto alla formazione del titolo azionato contro il debitore e comunque la Corte di appello ha sottolineato che non sono stati specificamente indicati i titoli opposti in compensazione, con conferma della valutazione di carenza di prova data dai primo giudice.

5. Pur potendosi dare risposta positiva al primo quesito, così negando validità al primo argomento dei giudici territoriali per disattendere l’opposizione dello S., il ricorso è nondimeno infondato, in quanto:

5.1. è ben vero che – per risalente ma persuasivo insegnamento di questa Corte – quando un’espropriazione forzata venga promossa per il soddisfacimento di un credito per spese giudiziali liquidate nella sentenza costituente titolo esecutivo, il debitore può, con opposizione all’esecuzione, eccepire in compensazione un suo credito, anche se sorto anteriormente alla formazione del giudicato, in quanto il credito relativo alle spese giudiziali non viene accertato in esito a un giudizio in cui la parte avrebbe potuto far valere la compensazione, ma deriva, come conseguenza automatica, dalla mera soccombenza (Cass. 20 febbraio 1978 n. 821, Cass. 6 luglio 1977 n. 2990; ed anche per la remota, ma tuttora del tutto persuasiva, Cass. sez. un. 6 ottobre 1962 n. 2865 tale eccezione è possibile, perchè, essendo la compensazione operante dal giorno della coesistenza dei due debiti e cioè dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, il debitore non avrebbe potuto eccepirla se non nel giudizio di opposizione all’esecuzione);

5.2. e tuttavia, nel caso di specie, non vi sono elementi per superare la valutazione della Corte di appello, con tutta evidenza determinante del rigetto della domanda, della carenza – in quella sede – di idonea specificazione dei titoli di formazione successiva da opporre in compensazione; in particolare, il ricorrente non solo non si duole espressamente dell’erroneità di tale valutazione, ma neppure – a maggior ragione – indica in quali atti pretermessi o malamente valutati dei giudizi di merito tale specificazione, ritenuta invece carente dal giudice di appello, vi sarebbe stata;

5.3. a tale mancata specificazione non può sopperirsi con l’articolazione di argomenti o la produzione di documenti in sede di legittimità, oltretutto essendo – nel caso di specie – mancata ogni attività difensiva successiva alla proposizione del ricorso;

5.4. tale carente impugnativa del passaggio motivazionale decisivo rende priva di rilevanza la questione complessivamente sottesa ai due quesiti di diritto, siccome è inutile discorrere dei requisiti in astratto richiesti al controcredito opposto in compensazione, ove di quello non si indichi specificamente – dinanzi ai giudici di merito – la fonte giudiziale;

5.5. del resto, in continuità con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, può comunque concludersi che ogni controcredito opposto in compensazione deve derivare, ove sia in corso un separato giudizio per il suo accertamento, da una pronuncia giudiziale definitiva (Cass. 17 gennaio 2001 n. 580; 25 febbraio 1995 n. 2176;

15 novembre 1993 n. 11267; 14 gennaio 1992 n. 325; dalle quali si evince il principio per il quale l’accertamento dell’esistenza del credito opposto in compensazione può certamente essere compiuto dal giudice davanti al quale tale compensazione è fatta valere, ma siffatto accertamento non è processualmente possibile quando venga opposto in compensazione un credito la cui esistenza forma già oggetto di un separato giudizio in corso e prima che questo accertamento sia divenuto definitivo; sicchè – Cass. 14 gennaio 1992 n. 325, in motivazione; Cass. 13 maggio 1987 n. 4423 – un credito derivante da una sentenza provvisoriamente esecutiva non è utilmente opponibile in compensazione, perchè tale titolo può subire modificazioni a seguito dell’impugnazione in corso, mentre l’operatività dell’effetto estintivo presuppone il definitivo accertamento della compensazione e non può derivare da situazioni provvisorie);

5.6. ed al riguardo, l’ingentissimo credito per fatti delittuosi particolarmente gravi ed odiosi trova causa, se non altro al momento dell’avvio della procedura esecutiva mobiliare opposta, in titoli giudiziali non definitivi, oltretutto di assai dubbia estensibilità alla P. quale tutrice ed alla F.: titoli della cui identità e soprattutto della cui sorte non si è data adeguata contezza nelle fasi di merito dell’opposizione ad esecuzione per cui oggi è causa, sicchè è impossibile verificare la sussistenza del requisito della certezza del richiamato controcredito.

6. In definitiva, il ricorso va rigettato; ma, per la natura del controcredito opposto in compensazione, non contestata in quanto tale dalle controparti, nonchè per l’infondatezza di una delle rationes decidendi dei giudici di merito, stima il collegio sussistano giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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