Cons. Stato Sez. IV, Sent., 18-02-2011, n. 1059 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Premesso che i due ricorsi in epigrafe, connessi sotto il profilo oggettivo e soggettivo, vanno riuniti per essere trattati congiuntamente, si osserva che il ricorso n. 5549 del 2009 – il quale s’innesta nel giudizio di ottemperanza promosso col ricorso n. 5710 del 2008, sfociato nella decisione interlocutoria n. 2565 del 24 aprile 2009 – è volto alla revocazione ex art. 395 n. 4) c.p.c. della citata decisione n. 2565/2009.

2. Con tale decisione interlocutoria – resa in attuazione della decisione di questa stessa Sezione del 31 dicembre 2007, n. 6917, recante il riconoscimento, in favore dell’odierna ricorrente arch. E.S., del "trattamento economico fondamentale da dirigente" e della "retribuzione principale" (v. così, la citata sentenza cognitoria) in relazione alle funzioni dirigenziali svolte dalla medesima nel periodo dall’8 agosto 1986 al 31 marzo 1996 presso il Commissariato straordinario del Governo per il terremoto (già Funzionario delegato C.I.P.E.) -, previa reiezione dell’eccezione di prescrizione sollevata dall’Amministrazione intimata in relazione al periodo agosto 1986maggio 1990, previa determinazione dei criteri di calcolo per interessi e rivalutazione monetaria, nonché previa esclusione del diritto della ricorrente all’indennità ex art. 84 l. 14 maggio 1981, n. 219, era stato ordinato all’Amministrazione intimata di provvedere alla liquidazione delle spettanze della ricorrente secondo i criteri stabiliti nella parte motiva, con assegnazione di termine di 45 giorni per il deposito di una dettagliata e documentata relazione riguardo agli adempimenti eseguiti e fissazione di udienza camerale in prosecuzione al 14 luglio 2009 (udienza, poi rinviata al 4 maggio 2010, indi al 22 giugno 2010 e infine al 21 dicembre 2010).

3. L’impugnazione per revocazione proposta avverso la decisione interlocutoria si basa sui seguenti rilievi:

– (i) la circostanza dell’erogazione dell’indennità del 40% ex art. 84 l. 14 maggio 1981, n. 219, in favore di tutto il personale dipendente (sia esso dirigenziale o meno) della struttura del Commissariato straordinario di Governo per il terremoto, sarebbe stata incontroversa tra le parti;

– (ii) l’istante, nel ricorso per ottemperanza, si sarebbe limitata a chiedere il pagamento dell’indennità in questione commisurata al trattamento da dirigente, riconosciuto dalla sentenza cognitoria ottemperanda n. 6917/2007;

– (iii) l’errore di fatto inficiante la decisione interlocutoria consisterebbe dunque, per un verso, nell’esame e rigetto di una domanda mai proposta e, per altro verso, nell’omesso esame della domanda realmente proposta.

L’impugnante chiede pertanto la revocazione della statuizione di diniego dell’indennità in esame e, in fase rescissoria, l’accoglimento della domanda realmente proposta, rientrando detta indennità nella "retribuzione principale" spettante ai dipendenti del Commissariato, e dunque anche ai dirigenti, come da accertamento contenuto nell’ottemperanda sentenza. La ricorrente censura altresì l’affermazione, contenuta nella gravata sentenza interlocutoria, secondo cui l’indennità in esame comunque non sarebbe potuta essere riconosciuta per la mancata evocazione in giudizio del Comune di Napoli, trattandosi di evidente travisamento in fatto, in quanto sarebbe pacifico tra le parti che la ricorrente avrebbe espletato l’attività lavorativa esclusivamente presso il Commissariato straordinario e giammai presso il Comune di Napoli.

4. L’impugnazione per revocazione è inammissibile per difetto di errore revocatorio rilevante ai sensi dell’art. 395 n. 4) c.p.c. (nell’accezione elaborata dalla giurisprudenza di questo Consiglio; v., per tutte, C.d.S., Ad. Plen., 17 maggio 2010, n. 2, nonché i precedenti ivi richiamati), in quanto:

– nell’ambito del giudizio di ottemperanza, la questione della spettanza, o meno, dell’indennità ex art. 84 l. 14 maggio 1981, n. 219, era controversa tra le parti, avendo per un verso la ricorrente nella memoria depositata il 24 marzo 2009 testualmente dedotto che "l’Amministrazione, per effetto del mancato riconoscimento della retribuzione relativa al periodo agosto 1986maggio 1990, non ha conseguentemente liquidato l’indennità del 40% ex art. 84 della legge 219/81 sull’incremento stipendiale dovuto. Tale indennità era corrisposta in proporzione percentuale della retribuzione lorda a tutti i dipendenti della Struttura Commissariale. Inoltre, questa indennità non risulta liquidata neanche per il periodo successivo giugno 1990dicembre 1993, nonostante siano state riconosciute le differenze stipendiali" (v. altresì memoria della ricorrente, depositata il 16 ottobre 2008, che reca passaggio analogo), ed avendo per altro verso il Commissario straordinario nella sua relazione del 4 marzo 2009 espressamente rilevato, in ordine all’indennità in esame, "…che la ricorrente non ha finora, sia in giudizio sia in fase di liquidazione…, avanzato alcuna specifica richiesta in merito mentre si rappresenta che la più volte citata pronuncia di codesto Consiglio (ossia, la sentenza ottemperanda n. 6917/2007; n.d.e.), ha ritenuto fondata la pretesa della S. al "trattamento economico fondamentale da dirigente" e pertanto all’arch. S. sono state liquidate le differenze stipendiali relative al trattamento base…";

– la statuizione di cui al punto 5.2. della sentenza interlocutoria n. 2565 del 24 aprile 2009, investita dal ricorso per revocazione – la quale testualmente recita: "5.2. Poiché nella decisione di questa Sezione 6917/2007 era espressamente specificato che alla ricorrente spettava il "trattamento economico fondamentale da dirigente" e veniva altresì precisato che si trattava della "retribuzione principale", non può riconoscersi alla predetta il diritto alla ulteriore indennità prevista dall’art. 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, che – oltretutto – era posta carico del Comune di Napoli, il quale non è stato neanche evocato in giudizio" -, espressamente risolve la questione come sopra dibattuta tra le parti, sulla base di un’argomentata interpretazione del tenore della gravata sentenza, escludente la spettanza dell’indennità in esame.

La statuizione gravata dal ricorso per revocazione risolve dunque una questione interpretativa della sentenza ottemperanda, controversa tra le parti, e, in quanto tale, si sottrae al mezzo di gravame ex art. 395 n. 4) c.p.c. (mentre il riferimento, nella decisione interlocutoria, alla mancata evocazione in giudizio del Comune di Napoli, non assurge a rilevanza determinante nel relativo impianto decisorio).

5. Per quanto, invece, concerne il ricorso per ottemperanza n. 5710 del 2008, si osserva che il relativo giudizio è stato ripetutamente rinviato, da ultimo all’udienza camerale del 21 dicembre 2010, in attesa della definizione della controversia incidentale insorta attorno alla decisione interlocutoria n. 2565 del 24 aprile 2009 in seguito alla presentazione del ricorso per revocazione n. 5549 del 2009, ora deciso.

Sebbene il Commissario straordinario per il contenzioso e il trasferimento delle opere di cui al titolo VIII l. n. 219/1981, in ottemperanza alla decisione interlocutoria n. 2565 del 24 aprile 2009, in data 18 giugno 2009 avesse depositato relazione scritta con allegato decreto di liquidazione delle spettanze della ricorrente per l’importo complessivo residuo di euro 42.552,13 ed allegati conteggi, in assenza di osservazioni della ricorrente sul punto s’impone il rinvio del giudizio di ottemperanza a una nuova udienza camerale per acquisire la presa di posizione di parte ricorrente in ordine alla documentazione dimessa dal Commissario, alla luce della sopravvenuta reiezione dell’impugnazione per revocazione (ciò, anche ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., potendosi profilare la cessazione della materia del contendere, rilevabile d’ufficio).

6. In applicazione del criterio della soccombenza, le spese del giudizio di revocazione (ricorso n. 5549 del 2009) vanno poste a carico della ricorrente, mentre ogni pronuncia sulle spese del giudizio di ottemperanza va riservata all’esito della prossima udienza camerale.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta),

decidendo sui ricorsi in epigrafe, provvede come segue:

dichiara inammissibile l’impugnazione per revocazione (ricorso n. 5549 del 2009);

condanna la ricorrente a rifondere all’Amministrazione resistente le spese relative al giudizio di revocazione, che si liquidano nell’importo complessivo di euro 2.000,00, oltre agli accessori di legge;

rinvia il giudizio di ottemperanza (ricorso n. 5710 del 2008) per il prosieguo all’udienza camerale del 12 aprile 2011, riservata all’esito ogni decisione sulle spese relativamente a quest’ultimo ricorso.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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