Cons. Stato Sez. IV, Sent., 18-02-2011, n. 1058 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso in appello n. 987 del 2010 la Provincia di Torino impugnava la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, Sez. I, n. 2551 del 2009, con la quale era stato accolto il ricorso n. 1527 del 2007 proposto dai signori M.V.C., M. A.A., A.A. e R.A. nella parte in cui(primo atto di motivi aggiunti) era stata denunciata l’illegittimità della D.G.P. n. 15141393489 dell’11/12/2007 per asserita incompetenza della Giunta provinciale giusta il disposto dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 2000.

Il Comune di Osasio si costituiva in giudizio.

Entrambe le parti producevano memorie difensive.

Con il ricorso in appello n. 1644 del 2010 il Comune di Osasio impugnava, a sua volta, la medesima sentenza del T.A.R. Piemonte.

Proponevano ricorso incidentale i signori Ardusso, in proprio e quali eredi della defunta signora M.V.C..

Intervenivano, adesivamente, il sig. Daniele Lena, titolare del permesso di costruire n. 8/2009 con il quale era stato volturato, a suo favore, il permesso di costruire n. 16/2008, rilasciato dal Comune ai signori R. e A. sulla base del favorevole parere reso dalla c.e.c. in data 10 aprile 2008, annullato con la menzionata sentenza del T.A.R. del Piemonte, nonché i signori F.A. ed A.M., che avevano anch’essi acquistato terreni dai signori R. e A. e avevano chiesto la volturazione del permesso di costruire n. 15/2008, annullato con la medesima sentenza.

Con memoria depositata in entrambi gli appelli il 14 dicembre 2010 i signori M. A., A. e R.A. hanno fatto presente di non avere più interesse a coltivare la domanda proposta con l’originario ricorso deciso dal Tribunale amministrativo con la sentenza impugnata, avendo individuato con l’Amministrazione una soluzione pienamente satisfattiva dei loro interessi posti a fondamento della originaria domanda proposta avanti al giudice amministrativo.

Essi hanno, quindi, dichiarato di rinunziare integralmente alle domande recate nel ricorso di I grado e agli effetti della indicata sentenza, a condizione che le altre parti costituite nel presente grado di giudizio accettassero di abbandonare il giudizio, rimanendo in carico di ciascuno le spese di difesa.

Hanno chiesto, altresì, la riunione dei ricorsi indicati in epigrafe.

Tutte la parti costituite hanno sottoscritto per adesione e per espressa accettazione della richiesta di abbandonare il giudizio, con onere a carico di ciascuno delle spese sopportate.

I due ricorsi sono stati inseriti nel ruolo di udienza del 17 dicembre 2010 e trattenuti in decisione.
Motivi della decisione

Il Collegio, preso atto di quanto sopra esposto, previa riunione dei ricorsi indicati in epigrafe, dichiara l’improcedibilità dei ricorsi di I grado e annulla senza rinvio la sentenza impugnata.

Spese compensate.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta),

definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, previa riunione dei medesimi, dichiara l’improcedibilità dei ricorsi di I grado e annulla senza rinvio la sentenza impugnata.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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