Cass. civ. Sez. III, Sent., 06-04-2011, n. 7862 Opposizione agli atti esecutivi procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. A.M. propone ricorso per cassazione, affidandolo ad un solo motivo, avverso la sentenza n. 433/05 del 25.7.05 del Tribunale di Nuoro, con la quale è stata dichiarata inammissibile per tardività l’opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza di aggiudicazione, in favore di B.M., di un bene immobile sottoposto all’espropriazione n. 61/99 r.g.e Trib. Nuoro, intentata nei confronti di esso ricorrente dalla Banca Commerciale Italiana spa e con l’intervento del Banco di Napoli spa.

2. Nessuno degli intimati resiste e neppure alcuna delle parti svolge ulteriore attività difensiva, tanto meno per l’udienza pubblica del 3.3.11.
Motivi della decisione

3. Il ricorso per cassazione, fondato sulla dedotta erroneità del rilievo della tardività della proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi (e precisamente sull’addotta non soggezione al termine ex art. 617 c.p.c.: del vizio derivante dall’aggiudicazione a seguito di offerta di acquisto per prezzo inferiore a quello base) e sulla contestazione dell’infondatezza nel merito affermata sussidiariamente dalla gravata sentenza, è stato proposto con atto notificato il 24.10.06, a fronte della pubblicazione della sentenza in data 25.7.05: ma, poichè le opposizioni all’esecuzione o agli atti esecutivi – alla quale ultima categoria si riconduce, in base alla qualificazione dell’azione operata con la sentenza impugnata, la presente controversia – sono escluse dalla sospensione feriale, il ricorso è tardivo – essendo scaduto il termine annuale di cui all’art. 327 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis il 25.7.06 – e quindi inammissibile.

4. Infatti, l’esclusione dalla sospensione feriale dei termini (dal 1 agosto al 15 settembre di ogni anno), prevista dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 6 per tali opposizioni (Cass. 30 gennaio 1978 n. 431, Cass. 16 settembre 1980 n. 5273, Cass. 14 febbraio 1981 n. 929, Cass. 26 ottobre 1981 n. 5592, Cass. 21 dicembre 1998 n. 12768, Cass. ord. 6 dicembre 2002 n. 17440, Cass. 15 giugno 2004 n. 11271, Cass. 22 ottobre 2004 n. 20594, Cass. 10 febbraio 2005 n. 2708; tra le più recenti, v.: Cass., ord. 9998/10; in motivazione, Cass. sez. un. 10617/10; Cass., ord. 28 gennaio 2011 n. 2120; Cass. 1 febbraio 2011 n. 2345), si applica anche al termine per proporre ricorso per cassazione: il principio sancito dalla L. n. 742 del 1969, art. 3, secondo cui talune cause, quali quelle di opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, non sono sottoposte a sospensione durante il periodo ferrale, deve intendersi riferito all’intero corso del procedimento, sicchè esso ha indiscutibilmente riferimento anche ai termini per proporre ricorso per cassazione; la norma citata, invero, anche nella parte in cui richiama l’art. 92 dell’ordinamento giudiziario, si riferisce pur sempre a controversie che abbiano una determinata natura (tale, cioè, da giustificare l’esigenza di una sollecita trattazione), e non già all’organo giudiziario presso il quale pende la controversia medesima (giurisprudenza consolidata; in materia di opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, v., tra le altre: Cass., ord. 6 febbraio 2004 n. 2342; Cass., ord. 18 gennaio 2006 n. 818; Cass., ord. 18 gennaio 2006 n. 817; Cass. 2 marzo 2010 n. 4942; Cass. 1 febbraio 2011 n. 2345; per altre tipologie di cause sottratte alla sospensione: Cass. 4 dicembre 1991 n. 13055, Cass. 20 giugno 1994 n. 5932, Cass. 24 marzo 1995 n. 3478, Cass. 4 marzo 2000 n. 2450, Cass. 26 luglio 1996 n. 6753, Cass. 4 novembre 1997 n. 10823, Cass. 8 aprile 1998 n. 3629, Cass. 3 gennaio 2001 n. 44).

5. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo gli intimati svolto alcuna attività difensiva.
P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese del giudizio di legittimità.

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