Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 18-02-2011) 23-02-2011, n. 6995 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza dell’11 gennaio 2011, a seguito di mandato di arresto Europeo, dichiarava l’esistenza delle condizioni per l’accoglimento della richiesta di consegna del cittadino (OMISSIS) C.F. all’autorità giudiziaria polacca, con la condizione di cui alla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 19, comma 1, lett. c), al fine del suo perseguimento penale per il reato di truffa continuata.

2. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso il C., denunciando:

– la violazione della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, comma 1, lett. l), in quanto la Corte avrebbe dovuto rifiutare la consegna, essendo applicabile l’indulto stabilito dalla L. n. 241 del 2006;

– la violazione della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, comma 1, lett. n), trattandosi di fatti per i quali è maturata la prescrizione, secondo la legge italiana;

– la violazione della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 19, comma 1, lett. c), trattandosi di mandato di arresto esecutivo e non processuale.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato.

2. Le ipotesi di rifiuto, invocate dal ricorrente, previste dalla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, comma 1, lett. l) e n), presuppongono necessariamente che, in relazione al fatto oggetto della richiesta di consegna, sussista la giurisdizione dello Stato italiano. Requisito nella specie non ricorrente, trattandosi di reato commesso all’estero ed improcedibile in Italia, in difetto delle previste condizioni ( art. 9 c.p., comma 3).

3. Il mandato di arresto Europeo è stato emesso dalle autorità giudiziarie polacche ai fini del perseguimento penale del C..

E’ pertanto corretta la decisione della Corte di appello di applicare il regime della consegna condizionata di cui alla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 19, comma 1, lett. c).

4. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e – per i profili di colpa emergenti dal ricorso – di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000.

La cancelleria provvedere agli adempimenti di cui alla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 22, comma 5.
P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 alla cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 22, comma 5.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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