Cassazione – Sezione V civile del 19/03/2009 n. 6617 Tributario, accertamenti, conto corrente, prova, onere, presunzioni (2009-04-07)

Svolgimento del processo

A seguito di controlli, relativi al 1992, eseguiti dalla Guardia di Finanza sui conti bancari della contribuente G.D., l’Ufficio delle Imposte dirette di Roma provvedeva ad elevare il reddito complessivo netto ai fini IRPEF e ILOR a L. 1.793.026.000, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, punto 2, e delle disposizioni di cui all’art. 38 dello stesso Decreto. Si opponeva all’accertamento la D. deducendo che in realta’ i conti bancari verificati erano stati gestiti da tale ragioniere G.S., salvo alcune operazioni personali di importo limitato.

La C.T.P. di Roma, con sentenza n. 538/40/00, dichiarava inammissibile il ricorso per mancata nomina del difensore tecnico.

Appellava tale decisione la contribuente rilevando che la nomina del difensore era intervenuta comunque prima della discussione del ricorso.

La C.T.R., rilevato che la D., dopo aver sottoscritto personalmente il ricorso, aveva provveduto a nominare, antecedentemente alla prima udienza, il suo difensore, nella persona dell’avv. N.L., ha deciso nel merito la controversia accogliendo il ricorso della contribuente. La C.T.R. ha ritenuto provato che il rag. S., divenuto nel frattempo il coniuge della D., utilizzava i conti correnti di quest’ultima per i movimenti bancari di molteplici societa’ ed enti da lui rappresentati e ha rilevato che l’Amministrazione finanziaria non aveva provato che la D. fosse coinvolta nelle operazioni finanziarie in questione ne’ aveva dedotto che la stessa avesse dimostrato capacita’ reddituali sensibilmente in eccesso rispetto alla sua dichiarazione del reddito ai fini fiscali.

Ricorrono per cassazione il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate affidandosi ad un unico articolato motivo di impugnazione.

Si difende con controricorso la D. che presenta altresi’ memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Con il motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, artt. 11 e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il ricorso e’ fondato. La motivazione della C.T.R. e’ del tutto apodittica laddove afferma che la gestione pressoche’ integrale, da parte del S., dei conti bancari della D. era stata documentata. E’ inoltre chiaramente contraddittoria ed erronea in punto di diritto laddove rileva che

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