Cass. civ. Sez. III, Sent., 06-04-2011, n. 7861 Revocazione

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Svolgimento del processo

A.R., R.P. e R.Z. propongono ricorso per revocazione, affidato a cinque motivi ed illustrato da successiva memoria, della sentenza n. 22291/09 di questa Corte che ha rigettato il loro ricorso contro sentenza della Corte di appello di Venezia.

Dal Col. M., in qualità di procuratore speciale di D.R. C., d.r.G. e D.R.L., D.R.G., D.R.M. e De.Ro.Gi. resistono con controricorso.

De.Ro.Gi., + ALTRI OMESSI non si sono costituiti.

All’adunanza in camera di consiglio del 25/11/2010 la causa è stata rimessa alla pubblica udienza.
Motivi della decisione

1.- La vicenda processuale trae origine da un sinistro verificatosi la notte dell'(OMISSIS), nel quale persero la vita un motociclista ed un pedone, che attraversava la strada.

I figli ed i fratelli del pedone convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Treviso gli eredi del motociclista e la Gan Assicurazioni chiedendone la condanna al risarcimento dei danni.

In via riconvenzionale, la madre e i due fratelli del motociclista deceduto chiesero il risarcimento dei danni agli attori.

Il Tribunale di Treviso, con sentenza del 17/10/02, dichiarava estinto il giudizio tra gli attori e la Gan Assicurazioni per rinuncia alla domanda e rigettava la domanda riconvenzionale perchè estinta per prescrizione, condannando i convenuti alle spese.

Sull’appello dei convenuti, la Corte di appello di Venezia dichiarava la cessazione della materia del contendere (in luogo dell’estinzione) tra gli attori e la Gan, confermava per il resto la sentenza di primo grado e, ritenuta la soccombenza virtuale dei convenuti, li condannava al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Avverso detta sentenza gli eredi del motociclista proposero ricorso per cassazione, assumendo, per quanto qui interessa, con il secondo motivo, che il decorso del termine prescrizionale biennale dovesse ritenersi sospeso durante il tempo per l’accettazione dell’eredità e censurando, con il terzo motivo, il vizio di motivazione quanto alla dinamica dell’incidente. Entrambi i motivi furono respinti.

2.- Deducono con il primo motivo di revocazione i ricorrenti che la Corte avrebbe travisato il secondo motivo di ricorso ed il relativo quesito, interpretandolo come se la sospensione invocata fosse quella relativa al periodo tra la morte del loro dante causa e la loro accettazione invece che quella tra la morte del pedone e la accettazione dei suoi eredi, convenuti in riconvenzionale.

2.1- Il mezzo è inammissibile.

Anche a prescindere dal fatto che la lettura della sentenza non conforta l’assunto dei ricorrenti circa l’errore in cui la Corte sarebbe incorsa, è assorbente il rilevo che l’istanza di revocazione di una sentenza della Corte di cassazione, proponibile ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, e che consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza (o l’inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato. L’errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emergi dalla sentenza, l’altra dagli atti e documenti processuali, semprechè la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio (Cass. 22171/10).

Nel caso di specie, viceversa, i ricorrenti in revocazione non lamentano un errore su un fatto decisivo, bensì l’erronea interpretazione del loro ricorso, per la quale non è consentita la revocazione (Cass. ord. 24369/09).

3.- Del pari inammissibile, per le medesime ragioni, è il secondo motivo, con il quale ci si duole di un errore nella valutazione del terzo motivo di ricorso per cassazione.

4.- Con il terzo motivo i ricorrenti, ancora con riferimento al rigetto del terzo motivo del loro ricorso per cassazione, denunciano l’errata lettura delle carte processuali di secondo grado "nell’affermata colpa esclusiva del motociclista siccome riferita alla statuizione dei giudici del merito".

Si dolgono, più in particolare, dell’affermazione secondo cui "nella specie i giudici del merito hanno invece valutato in modo coerente e completo le risultanze degli atti, pervenendo al convincimento, adeguatamente e compiutamente motivato, della responsabilità esclusiva del conducente della moto", assumendo che tale affermazione non corrisponderebbe alle carte processuali, essendo invece affermata nella sentenza di secondo grado la possibilità di una, pur minoritaria, responsabilità del pedone.

4.1.- Anche il terzo motivo è inammissibile.

Premesso, nel merito, che la pretesa risarcitoria dei ricorrenti era stata ritenuta prescritta, e che pertanto l’accertamento della responsabilità rileva ai soli fini della soccombenza virtuale, in relazione al regolamento delle spese di primo e di secondo grado, è evidente che i ricorrenti difettano di interesse all’accertamento che, dalla sentenza di appello, risulterebbe che la responsabilità del conducente della moto non è esclusiva ma prevalente, in quanto – come correttamente si legge nella sentenza di appello – tale accertamento era comunque idoneo a fondare la loro condanna alle spese.

5.- Con il quarto motivo i ricorrenti in revocazione si dolgono della omessa pronuncia sul denunciato vizio di violazione della legge con riferimento al mancato esame anche della condotta del pedone alla luce dell’art. 1227 c.c., comma 1, e art. 2043 cod. civ., artt. 190 e 140 C.d.S. e art. 41 cod. pen. 5.1.- Il quarto motivo è palesemente inammissibile, risolvendosi non nella denuncia di un errore revocato rio, ma nella censura di una violazione di legge.

6.- Con il quinto motivo, i ricorrenti denunciano l’omessa decisione sulla questione di legittimità costituzionale della norma che dispone un termine prescrizionale di appena due anni nel caso di omicidio colposo con violazione delle norme circolatorie e di morte del reo.

6.1.- Anche il quinto motivo è inammissibile.

Premesso che, in sede di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, non può sollecitarsi un inammissibile riesame del precedente giudizio (Cass. 9396/06), è palese che non integra un errore revocatorio la mera circostanza che la sentenza non si sia espressamente pronunciata su una eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 2947 cod. civ., avendo tuttavia puntualmente esaminato, escludendola, la denunziata violazione della norma.

7.- Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Appare equo disporre, così come nella sentenza impugnata, la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.

LA CORTE dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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