Cons. Stato Sez. IV, Sent., 18-02-2011, n. 1056 Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Con ricorso in appello iscritto al n. 87/2004, la Regione Molise ha impugnato la sentenza del TAR Molise n. 699/2003, con la quale è stato accolto il ricorso proposto dal signor G.S., dipendente regionale di 7° livello funzionale ex L. reg. n. 12 del 1980, avverso la deliberazione della giunta regionale 9 marzo 1995 n. 683, di attribuzione ai titoli posseduti dall’interessato di un punteggio di 67,5, insufficiente a conseguire la collocazione nel livello superiore in sede di procedura di inquadramento ai sensi della L. reg. 10 marzo 1989 n. 5.

Con la decisione di questa Sezione n. 2068/2010, sono stati disposti incombenti istruttori; in esito a tale decisione la Regione ha comunicato di aver ottemperato alla sentenza impugnata con determinazione del Direttore generale n. 42 del 27.4.2004.

Con successivo atto, depositato in giudizio in data 7 giugno 2010, la Regione, avuto riguardo alla determinazione adottata ed alla già rappresentata intenzione di rinunciare all’appello (nota 4.5.2010 n. 8807/2010), ha formalmente dichiarato di rinunciare al proposto gravame.

2.- In relazione a questo esposto, va dato atto della rinuncia all’appello.

Quanto alle spese di giudizio, sussistono giusti motivi per disporne la compensazione fra le parti.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione Quarta, definitivamente pronunciando, da atto della rinuncia al ricorso in appello indicato in epigrafe n. 87 del 2004.

Compensa fra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *