Cons. Stato Sez. VI, Sent., 18-02-2011, n. 1051 Vincoli storici, archeologici, artistici e ambientali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con il ricorso di primo grado (R.G. n. 1561/2008), l’odierno appellato ha impugnato, dinnanzi al T.a.r. Campania, il decreto emesso dalla Soprintendenza per i beni architettonici, per il paesaggio e per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico di Napoli e provincia, emesso il 9 gennaio 2008, che ha annullato l’autorizzazione paesaggistica n. 16050/2007 rilasciata dal Comune di S. Maria la Carità in data 12 novembre 2007 per la realizzazione di un corpo di fabbrica ad uso pertinenziale agricolo.

2. Il T.a.r. adito, con la sentenza in epigrafe, riteneva fondato e assorbente il motivo con cui si lamentava l’inesistenza di vincolo paesaggistico sull’intero territorio del Comune di S. Maria la Carità, motivando mediante rinvio a un precedente conforme (T.a.r. Campania – Napoli, sez. VII, n. 7546/2009), che con articolata motivazione ha affermato che il d.m. 28 marzo 1985, impositivo del vincolo, si riferisce ai soli comuni di Lettere, Agerola, Castellammare di Stabia, Gragnano, Casola, S. Antonio Abate e Pimonte, mentre il comune di S. Maria la Carità non è compreso nell’elenco, pur essendosi formato per distacco dal comune di Gragnano nel 1978, e dunque ben prima dell’adozione del d.m. di vincolo.

3. Contro tale sentenza ha proposto appello l’Amministrazione statale, con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato e depositato, per sostenere che il d.m. 28 marzo 1985 impositivo di vincolo avrebbe efficacia anche sul territorio del Comune di S. Maria la Carità.

4. Si è costituito il ricorrente in primo grado, per opporsi all’accoglimento del gravame, riproponendo, in via subordinata, tutti i motivi assorbiti in primo grado.

5. L’appello va respinto.

5.1. Per delimitare la materia del contendere si rende necessario riportare nella loro portata testuale gli argomenti dell’appellante.

L’appello sostiene, testualmente, che "il d.m. 28 marzo 2005 (recte: 1985) è chiarissimo nel sottoporre a vincolo gli interi territori del comune di Gragnano, dal quale si è distaccato nel 1978 il comune di S. Maria la Carità…. dalla cartografia inerente i Comuni interessati dal d.m. appare… incontestabile la permanenza del vincolo di notevole interesse pubblico…"; "… dalla cartografia inerente i comuni interessati dal d.m. 28 marzo 1985 n. 37 nonché quella allegata al PRG del Comune di Santa Maria la Carità del 10 marzo 1994 appare incontestabile la permanenza del vincolo di notevole interesse pubblico…"; "… dai fogli catastali da cui si desumono i confini del vincolo (tra l’altro indicati anche in d.m.) e dalla mappa il territorio comunale in questione risulterebbe ricompreso a tutti gli effetti".

Conclude l’appellante che l’omessa menzione nominativa del Comune nel d.m. sarebbe la conseguenza di un mero errore materiale non inficiante l’esistenza del vincolo.

5.2. Ritiene il Collegio che l’appello sia infondato, sulla base del rilievo dirimente che il d.m. impositivo del vincolo non è stato pubblicato nell’albo del Comune di S. Maria la Carità, con la conseguenza che il difetto di detto adempimento procedurale essenziale ha, a prescindere da ogni altra considerazione, impedito il sorgere del vincolo per tale Comune, già costituito all’epoca di emanazione del decreto ministeriale (che va pertanto considerato inefficace in parte qua).

Inoltre, come ha evidenziato sia pur sinteticamente la sentenza gravata e contrariamente a quanto rilevato sul punto dall’atto di annullamento della Soprintendenza, un vincolo specifico sull’area oggetto dell’intervento edilizio non risulta imposto con il piano urbanistico territoriale della penisola sorrentinoamalfitana, approvato con la legge regionale n.35 del 1987.

Infatti, di per sè l’adozione del piano urbanistico territoriale non suppone necessariamente la sussistenza di un vincolo paesaggistico in base alla legge fondamentale n. 1497 del 1939 (come precisato nella sentenza della Corte Costituzionale n. 529 del 1995), occorrendo a tal fine una specifica determinazione, che nella specie non risulta e comunque non è stata neppure prospettata con l’atto di appello.

6. L’appello va conclusivamente respinto.

La novità delle questioni giustifica la compensazione delle spese del secondo grado di lite.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (R.G. n. 7472/2010), lo respinge e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza.

Spese compensate del secondo grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *